CassazionedecretoSezione 4Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 00446/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il P.M. della Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha emesso, il 15/6/2021, decreto di sequestro probatorio nei confronti dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sequestro che riguardava "la copia forense, già in possesso del P.M. effettuata nel contraddittorio delle parti sul contenuto dei supporti informatici già sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di due distinti sequestri, annullati il primo dalla Corte di Cassazione ed il secondo da questo Tri- bunale". Il difensore del Polidoro ha presentato istanza di riesame di detto provvedi- mento, fondata su due distinti motivi: 1. nullità e/o illegittimità del decreto di sequestro per violazione del principio del ne bis in idem; b. nullità e/o illegittimità del decreto di sequestro per mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità e/o finalità probatorie. Il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato l'impugnato provvedimento. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Polidoro, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 309 e 177 cod. proc. pen. in quanto il decreto di sequestro del 15/6/2021 sarebbe la mera riproposizione dei due precedenti, entrambi annullati. Il ricorrente osserva che: a. il tribunale del riesame non indica le parti del decreto oggetto del riesame ove si sarebbe dato conto del detto nesso di perti- nenzialità e, quindi, non è dato sapere a che cosa il giudice del riesame abbia fatto riferimento; b. come ben specificato nella più volte richiamata sentenza cautelare della Corte di Cassazione (n. 28548/2021) il detto nesso deve riguardare non le "indagini" bensì l'accertamento dei fatti per i quali si procede". Contrariamente a quanto avrebbe erroneamente ritenuto il tribunale estense, la motivazione deve indicare "la sussistenza di una relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine" (il richiamo è a Sez. 5 n. 13594/15), cosa del tutto assente nel caso qui in esame, dove si lamenta che, in buona so- stanza, il P.M. si sarebbe è limitato a rielaborare le medesime istanze ed esigenze, senza nulla aggiungere. Viene evidenziato che al Polidoro sono stati originariamente posti sotto se- questro: 1. una cartellina [OSCURATO:PERSONA] con la documentazione ine-irente a tale associazione; 2. un personal computer portatile marca [OSCURATO:PERSONA] C855-16N; 3. un hard disk esterno marca Inatech.Ebbene, evidenzia il ricorrente che il sequestro di supporti informatici non è finalizzato ai "contenitori' (il p.c. e l'hard disk, nel nostro caso) bensì al loro "con- tenuto", vale a dire la documentazione dei detti supporti scaricabile. Ciò è tanto vero che, una volta eseguita la copia forense, i "contenitori" vengono restituiti. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 325 e 125 co. 3 e 191 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione laddove per il tribunale del riesame sarebbe responsabilità delle difese il fatto di non aver "sollecitato il P.M alla esecuzione della cd copia fine, con selezione del materiale rilevante con restituzione di quanto non utile alle indagini" ma, così esprimendosi, avrebbe violato anche il dettato delle lettere c) ed e) di cui al primo comma dell'art. 606 del codice di rito. Infatti questa "spiegazione" costituirebbe un evidente "salto logico", nel senso che è un problema che, a tutto voler concedere, riguarda un momento successivo rispetto a quello del sequestro e presuppone la validità e permanenza del seque- stro stesso mentre nel caso qui in esame non esisteva alcun sequestro e di con- seguenza, non si doveva selezionare il materiale utile da quello non utile alle in- dagini, perché tale attività presuppone la sussistenza di materiale in sequestro, cosa che non era, a fronte dei dissequestri. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola viola- zione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "er- rores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevo- lezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giu- dice vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob- bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.Nel caso in esame, pertanto, si palesa inammissibile il secondo motivo di ricorso laddove denuncia la manifesta illogicità della motivazione. 3. Manifestamente infondato, invece, è il primo motivo di ricorso con cui, come visto in premessa, si denuncia l'illegittima reiterazione, per la terza volta, dello stesso provvedimento di sequestro, già incorso in due annullamenti, il primo ad opera della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 28648/2021), il secondo ad opera del Tribunale del Riesame di Ferrara. Si perviene a tale conclusione sul rilievo che l'annullamento ad opera di questa Corte di legittimità è stato pronunciato per rilevati vizi formali del decreto di sequestro in quanto contenente, riguardo alla sommaria esposizione dei fatti, i meri riferimenti normativi, non supportati da alcuna specificazione e descrizione, così da non consentire, con l'individuazione della stessa persona offesa, la valuta- zione della rilevanza probatoria di quanto appreso. Il secondo decreto di sequestro, disposto sugli stessi oggetti, è stato poi annullato dal Tribunale del riesame in quanto considerato meramente reiterativo del precedente, con ritenuta violazione del divieto di bis in idem. Orbene, questa Corte di legittimità ha chiarito - e va qui ribadito- che è possibile disporre un nuovo sequestro probatorio sui medesimi beni quando il pre- cedente sia stato annullato per vizi formali (cfr. Sez. 3, 5/11/2019, PMT c Fattori; Sez. 2, n. 2276, 6/10/2015, Gaeta). In ogni caso, quello che in questo caso assume rilievo dirimente è il dato afferente alla diversità dell'oggetto del sequestro oggi impugnato, che, come cor- rettamente rilevano i giudici ferraresi, concerne ed è stato eseguito sulle sole estratte copie forensi dei supporti informatici già in precedenza sequestrati al Po- lidoro, donde l'innegabile diversità dell'oggetto, rimasto circoscritto agli estratti contenuti informativi. Quanto alle ulteriori censure, in particolare con riferimento alla ritenuta sufficienza della indicazione da parte del GIP "della pertinenzialità di quanto se- questrato rispetto alle indagini" con relativa deduzione di omessa motivazione, per il mancato specifico riferimento, da parte del Tribunale del riesame, a determinati punti del provvedimento dispositivo del vincolo, deve considerarsi che la sussi- stenza e sufficienza deve, al contrario, essere valutata sulla base della considera- zione congiunta dei due provvedimenti che insieme si completano. Ed il provvedimento di sequestro, ora corredato di un'analitica esposizione dei fatti e delle plurime e complesse operazioni che vengono in rilievo, dà sintetico ma sufficiente conto della pertinenza e rilevanza probatoria dei contenuti dei sup- porti informatici, tanto più dopo che, a seguito del loro dissequestro, i supporti stessi sono stati fatti sparire.Con riguardo, infine, all'ulteriore censura in punto di mancata effettuazione della copia fine, con restituzione del materiale informativo non necessario ai fini delle indagini, al di là del riferimento alla mancata iniziativa di parte alla restitu- zione dei dati, previa estrazione della copia fine, risulta corretto il rilievo del tribu- nale secondo cui la verifica in questa sede deve essere circoscritta alla legittimità della disposizione di sequestro in relazione al fine di accertamento da perseguire (cfr. Sez.6, 13165, 4/3/2020, PMT c Scagliarini), profilo rispetto al quale difettano censure, anche in termini di proporzionalità e rilevanza dell'appreso, che siano dotate di sufficiente specificità, come difetta l'indicazione di documentazione estra- nea o non rilevante. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021