CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39885/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) ARTUR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] b nS 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello concernente la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 c.p. 2. Il ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la Corte d'appello ha espressamente motivato sull'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 393 c.p., avendo rimarcato che l'affermazione dell'imputato sui soldi, prestati alla vittima e non restituiti, era una mera allegazione difensiva, priva di qualsiasi riscontro. Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 280027), secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si connota e distingue da altre figure criminose poiché con esso l'agente mira a conseguire dal debitore la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile. Si è precisato che, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela, apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli 774 f ALuigi Agostfriacchio - i IN ci; i,„:;,-._;