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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46912/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0502VEV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di furto pluriaggravato.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, riservando i motivi che non erano poi pervenuti all'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Nel ricorso non si sono argomentati motivi e lo stesso è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 10 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0502VEV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di furto pluriaggravato. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, riservando i motivi che non erano poi pervenuti all'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Nel ricorso non si sono argomentati motivi e lo stesso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 46912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris