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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 20488/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza, il quale, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Monza che ha condannato l'imputato per il delitto di minaccia semplice; lette le conclusioni scritte presentate, con allegata nota spese, dalla Difesa della parte civile; rilevato, altresì, che con il suo primo motivo il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, denunciando l'illogicità della motivazione; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, dal momento che ogni doglianza rivolta verso la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite stabilito per le sentenze che decidono gli appelli contro le pronunce del giudice di pace, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso tali sentenze il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557 - 01). rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che anche tale motivo non sia deducibile in sede di legittimità, atteso che le relative questioni non risultano essere state poste con l'atto di appello e che nel procedimento davanti al giudice di pace la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice in assenza di deduzione specifica della difesa (in termini Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non deve essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del grado sopportate dalla parte civile, atteso che la memoria contenente le conclusioni scritte è stata depositata dalla Difesa in data 11 aprile 2025 e, dunque, tardivamente, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza, il quale, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia del Giudice di pace di Monza che ha condannato l'imputato per il delitto di minaccia semplice; lette le conclusioni scritte presentate, con allegata nota spese, dalla Difesa della parte civile; rilevato, altresì, che con il suo primo motivo il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, denunciando l'illogicità della motivazione; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, dal momento che ogni doglianza rivolta verso la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite stabilito per le sentenze che decidono gli appelli contro le pronunce del giudice di pace, atteso che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso tali sentenze il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557 - 01). rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che anche tale motivo non sia deducibile in sede di legittimità, atteso che le relative questioni non risultano essere state poste con l'atto di appello e che nel procedimento davanti al giudice di pace la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice in assenza di deduzione specifica della difesa (in termini Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non deve essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del grado sopportate dalla parte civile, atteso che la memoria contenente le conclusioni scritte è stata depositata dalla Difesa in data 11 aprile 2025 e, dunque, tardivamente, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 23 aprile 2025 Il consigliere estensore
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