Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2017

Cassazione n. 28978/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25505/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2191/2017 depositata il27/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 aprile 2017, la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Velletri e—per l'effetto— rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente a termine del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR), per la dichiarazione di illegittimità della apposizione del termine ai contratti, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale― richiamata la giuris prudenza di questa Corte― osservava che la lavoratrice era stata immessa in ruolo nel settembre 2006 sicchè la domanda non poteva essere accolta.

3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi dicensura, cui il MIUR non ha opposto difese.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria, richiamando il principio affermato nell’arresto di questa Corte del 27 maggio 2021 nr. 14815 ed assumendo non sussistere nella fattispecie di causa una relazione diretta― richiesta ai fini della riparazione dell’illecito― tra l’abuso del contratto a termine e la immissione in ruolo (giacchè ella, come provato dai documenti ed allegato nella memoria difensiva, era stata immessa in ruolo, nell’anno scolastico 2006/2007, a seguito di procedura concorsuale). [OSCURATO:PERSONA] 1.La parte ricorrente ha denunciato: - Con il primo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato nonché degli articoli 1,4,5,10,11 del decreto legislativo nr. 368/2001, anche in combinato disposto con l'articolo 4 della legge 4 giugno 1999 numero 124, per avere la sentenza escluso il risarcimento del danno derivato dall'abuso del contratto a termine in ragione della successiva immissione in ruolo; - Con il secondo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— ancora in relazione alla medesima statuizione, la violazione e/o falsa applicazione della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato nonchè dell'obbligo derivante dall'articolo 6 della CEDU; - con il terzo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione della dire ttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato, del decreto legislativo nr. 368/2001, dell’articolo 2697 cod.civ., per avere la Corte territoriale posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare il danno subito per effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine; - con il quarto motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.—la violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ., per avere il giudice dell'appello compensato le spese di lite laddove, essendovi soccombenza virtuale del MIUR, le spese avrebbe dovuto essere poste a suo carico. 2.

La parte ricorrente ha proposto, altresì, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della questione della idoneità dell'intervenuta stabilizzazione a costituire sanzione proporzionata e dissuasiva, in conformità alle prescrizioni della clausola 5 dell'accordo quadro ed, in subordine, di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, investita della medesima questione dalla Corte d'Appello di Trento; 3.Ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’articolo 360 bis nr.1 cod.proc.civ. 4.In relazione ai primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, la pronuncia gravata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557.

5. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016― articolato in tre fasi― e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105).

6. Si è osservato che seppure la nuova legge non abbia eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine, la stabilizzazione disposta rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del «diritto vivente» (Cass.

S.U. sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine. 7.Si è del pari ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine. 8.Il ricorso non offre argomenti idonei a superare tali consolidati principi.

9. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve essere disattesa, posto che il dubbio sollevato è già stato esaminato dal giudice dell’Unione nella sentenza 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, ROSSATO, nella quale si è chiarito che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per i docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso.

10. Alla luce del suddetto principio, questa Corte nell’arresto del 03/06/2020, nr.10538, ha ribadito il proprio precedente orientamento; alle motivazioni della sentenza si fa rinvio in questa sede ex articolo 118 disp att. cod.proc.civ., condividendole.

11. Non può darsi seguito alle considerazioni svolte nella memoria difensiva (alla luce dei principi enunciati da Cass. 27 maggio 2021 nr. 14815) in quanto inammissibili.

12. Il fatto che la assunzione della docente sarebbe avvenuta a seguito di concorso pubblico ― e non dei meccanismi di stabilizzazione previsti dalla L. nr. 107/2015 o derivanti dall’avanzamento nelle graduatorie provinciali ― non risulta dalla sentenza impugnata, nella quale si fa riferimento, all’opposto, alla giurisprudenza formatasi in riferimento ai suddetti sistemi oggettivi di immissione in ruolo.

13. Trattandosi di fatto non esaminato, la parte ricorrente avrebbe dovuto censurare l’accertamento contenuto in sentenza già con il ricorso in cassazione, indicando, altresì, specificamente gli atti, prodotti nel giudizio di merito, dai quali il fatto non esaminato risultava esistente e riportando tali atti nel loro contenuto essenziale, ai sensi dell’articolo 366 nr. 4 e nr. 6 cod.proc.civ. 14.Quanto alla censura relativa alla disposta compensazione delle spese, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, poichè il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (ex aliis, Cassazione civile sez.

VI, 17/10/2017, nr.24502 e giurisprudenza ivi citata; Cass. n. 2149 del 2014).

15. In conclusione, il ricorso va dichiarato nel complesso inammissibile exarticolo 360 bis nr.1 co d.proc.civ.

16. Non vi è luogo alla refusione delle spese, in ragione della mancata costituzione del MIUR.

17. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25505/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2191/2017 depositata il27/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2017, la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale di Velletri e—per l'effetto— rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], già dipendente a termine del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR), per la dichiarazione di illegittimità della apposizione del termine ai contratti, la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale― richiamata la giuris prudenza di questa Corte― osservava che la lavoratrice era stata immessa in ruolo nel settembre 2006 sicchè la domanda non poteva essere accolta. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi dicensura, cui il MIUR non ha opposto difese. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria, richiamando il principio affermato nell’arresto di questa Corte del 27 maggio 2021 nr. 14815 ed assumendo non sussistere nella fattispecie di causa una relazione diretta― richiesta ai fini della riparazione dell’illecito― tra l’abuso del contratto a termine e la immissione in ruolo (giacchè ella, come provato dai documenti ed allegato nella memoria difensiva, era stata immessa in ruolo, nell’anno scolastico 2006/2007, a seguito di procedura concorsuale). [OSCURATO:PERSONA] 1.La parte ricorrente ha denunciato: - Con il primo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato nonché degli articoli 1,4,5,10,11 del decreto legislativo nr. 368/2001, anche in combinato disposto con l'articolo 4 della legge 4 giugno 1999 numero 124, per avere la sentenza escluso il risarcimento del danno derivato dall'abuso del contratto a termine in ragione della successiva immissione in ruolo; - Con il secondo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— ancora in relazione alla medesima statuizione, la violazione e/o falsa applicazione della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato nonchè dell'obbligo derivante dall'articolo 6 della CEDU; - con il terzo motivo — ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione della dire ttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’ accordo quadro ad essa allegato, del decreto legislativo nr. 368/2001, dell’articolo 2697 cod.civ., per avere la Corte territoriale posto a carico del lavoratore l'onere di dimostrare il danno subito per effetto dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine; - con il quarto motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.—la violazione degli articoli 91 e 92 cod.proc.civ., per avere il giudice dell'appello compensato le spese di lite laddove, essendovi soccombenza virtuale del MIUR, le spese avrebbe dovuto essere poste a suo carico. 2. La parte ricorrente ha proposto, altresì, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della questione della idoneità dell'intervenuta stabilizzazione a costituire sanzione proporzionata e dissuasiva, in conformità alle prescrizioni della clausola 5 dell'accordo quadro ed, in subordine, di rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, investita della medesima questione dalla Corte d'Appello di Trento; 3.Ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’articolo 360 bis nr.1 cod.proc.civ. 4.In relazione ai primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, la pronuncia gravata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557. 5. Ivi la Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del (solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016― articolato in tre fasi― e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105). 6. Si è osservato che seppure la nuova legge non abbia eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine, la stabilizzazione disposta rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del «diritto vivente» (Cass. S.U. sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine. 7.Si è del pari ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare (tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine. 8.Il ricorso non offre argomenti idonei a superare tali consolidati principi. 9. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve essere disattesa, posto che il dubbio sollevato è già stato esaminato dal giudice dell’Unione nella sentenza 8 maggio 2019 in causa C- 494/17, ROSSATO, nella quale si è chiarito che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per i docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso. 10. Alla luce del suddetto principio, questa Corte nell’arresto del 03/06/2020, nr.10538, ha ribadito il proprio precedente orientamento; alle motivazioni della sentenza si fa rinvio in questa sede ex articolo 118 disp att. cod.proc.civ., condividendole. 11. Non può darsi seguito alle considerazioni svolte nella memoria difensiva (alla luce dei principi enunciati da Cass. 27 maggio 2021 nr. 14815) in quanto inammissibili. 12. Il fatto che la assunzione della docente sarebbe avvenuta a seguito di concorso pubblico ― e non dei meccanismi di stabilizzazione previsti dalla L. nr. 107/2015 o derivanti dall’avanzamento nelle graduatorie provinciali ― non risulta dalla sentenza impugnata, nella quale si fa riferimento, all’opposto, alla giurisprudenza formatasi in riferimento ai suddetti sistemi oggettivi di immissione in ruolo. 13. Trattandosi di fatto non esaminato, la parte ricorrente avrebbe dovuto censurare l’accertamento contenuto in sentenza già con il ricorso in cassazione, indicando, altresì, specificamente gli atti, prodotti nel giudizio di merito, dai quali il fatto non esaminato risultava esistente e riportando tali atti nel loro contenuto essenziale, ai sensi dell’articolo 366 nr. 4 e nr. 6 cod.proc.civ. 14.Quanto alla censura relativa alla disposta compensazione delle spese, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, poichè il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (ex aliis, Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, nr.24502 e giurisprudenza ivi citata; Cass. n. 2149 del 2014). 15. In conclusione, il ricorso va dichiarato nel complesso inammissibile exarticolo 360 bis nr.1 co d.proc.civ. 16. Non vi è luogo alla refusione delle spese, in ragione della mancata costituzione del MIUR. 17. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 28978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris