CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e F'[OSCURATO:PERSONA]. uditi i difensori, Avv., [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso; Avv. A. Invidia che ha concluso chiedendo, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] l'accoglimento dei ricorsi, per [OSCURATO:PERSONA] l'accoglimento del ricorso riportandosi anche alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata, in riforma della condanna emessa dal Tribunale di Verona, in data 6 aprile 2018, tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concesso a tutti i predetti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. valutata prevalente, unitamente alle già concesse circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rispetto alle circostanze aggravanti relative ai reati di furto loro contestati, ha escluso la recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha pronunciato l'assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal reato di cui al capo 1 e ha escluso, per quest'ultimo, la circostanza aggravante contestatagli, con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in relazione al capo 34, rideterminando le pene irrogate ai predetti, in relazione ai reati rispettivamente ascritti, nella misura di seguito indicata : -per [OSCURATO:SOCIETA], anni uno di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, anni uno mesi due di reclusione ed euro 700 di multa; -per [OSCURATO:PERSONA], anni uno di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, anni uno mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa; -per [OSCURATO:PERSONA], per il residuo capo 23, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa; -per [OSCURATO:PERSONA], mesi sei di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, mesi cinque di reclusione ed euro 250 di multa; - per [OSCURATO:PERSONA], mesi otto di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, nonché, in relazione agli altri capi, anni mesi cinque di reclusione ed euro 300 di multa; con conferma, per [OSCURATO:PERSONA], dell'impugnata sentenza, nonché a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle statuizioni civilistiche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.11 primo giudice aveva condannato: - [OSCURATO:SOCIETA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18), anni due di reclusione ed euro 2.700 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (2, 3, 4, 5, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31), anni tre mesi due di reclusione ed euro 5.100 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione! quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (23 e 34), mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (3 e 4), mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (28 e 29) mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione; - [OSCURATO:PERSONA] mesi otto di reclusione quanto al reato di cui al capo 1, concesse le circostanze attenuanti generiche nonché, in relazione agli altri capi (13,14,15) mesi dieci di reclusione ed euro 900 di multa; oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Si tratta dei reati di associazione per delinquere (capo 1) e furti aggravati commessi ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]., sede veronese del gruppo svizzero produttore di cucine ed elementi per cucine, posti in essere, secondo le sentenze di merito, dagli odierni ricorrenti, nella qualità di dipendenti o ex dipendenti o titolari di centri di assistenza, sodalizio diretto, secondo l'accusa recepita dal provvedimento impugnato, alla realizzazione di una serie di furti, di volta in volta aggravati dalla fraudolenza, dal numero dei correi e dall'abuso della relazione lavorativa. 1.2.1.Sono illustrate, nelle sentenze di primo e secondo grado, le tre modalità esecutive dei furti, consistite nella sottrazione di merce dal magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]., nella realizzazione di fittizie prove di qualità e nel meccanismo dei cosiddetti falsi resi, con l'indicazione delle fonti di prova rappresentate da intercettazioni telefoniche, servizi di pedinamento, deposizioni testimoniali e documenti. 2. Avverso la sentenza descritta gli imputati hanno proposto tempestivi ricorsi per cassazione, tramite il difensore, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all'art 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 18) denuncia tre vizi.2.1.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1. Il giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza del reato associativo, ritenendo la nnera concertazione da parte di alcuni dipendenti della società, ai quali pervenivano richieste di prodotti della stessa, da parte di titolari di esercizi commerciali, centri di assistenza o soggetti altrimenti interessati, finalizzata a trafugare i beni oggetto dell'ordine e a rivenderli ai privati, lucrando il relativo corrispettivo, a fronte dei vantaggio fruito anche dagli acquirenti della merce a prezzi più vantaggiosi. Si tratta, per il giudice, di accordo occasionato di volta in volta, a seconda della richiesta ricevuta, in assenza di strumenti necessari alla programmazione indefinita dell'attività illecita e di un più vasto programma, stabile espressione di affectio societatis. Diversamente, la Corte d'appello parte dall'individuazione di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], addetti al reparto assistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., come capi e promotori dell'associazione, ai quali si rivolgono una serie di soggetti, richiedendo loro, in modo costante e non occasionale, pezzi al di fuori del circuito ordinario, consapevoli che il canale di approvvigionamento non era quello ufficiale, rafforzando il meccanismo associativo, consapevoli del proprio potere di controllo sul fornitore. Si attribuisce rilievo al numero di imputati, sia interni che esterni alla società, al clima di omertà, alla programmazione di un numero indeterminato di reati, tale da formare un mercato parallelo, escludendo, quindi il mero accordo concorsuale per la commissione dei singoli reati fine. Si sottolineano, poi, la complessità degli interventi di contabilità e di magazzino necessari, che presupponevano la conoscenza del software aziendale, le relazioni e i rapporti di reciproca conoscenza delle persone coinvolte, l'esistenza di centri di stoccaggio della merce, preventivamente individuati, oltre all'utilizzo di un mezzo aziendale per scopi del sodalizio. Il ricorso riporta gli indirizzi di questa Corte di legittimità, quanto all'elemento oggettivo del reato associativo, circa la necessità della stabilità dell'organizzazione, della predisposizione di attività e mezzi, dell'accordo per la commissione di una indeterminata serie programmata di delitti, con permanenza del vincolo anche a prescindere dall'attuazione delle attività illecite programmate. Si sottolinea, poi, l'indirizzo di questa Corte di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato, per quanto concerne la coscienza e volontà di compiere un atto dell'associazione, manifestazione di affectio societatis, dimostrativo dell'appartenenza, precisando che anche un solo episodio può essere rappresentativo della partecipazione, purché rientrante nel programma ed essendo significativo dell'appartenenza al sodalizio. Si sostiene, inoltre, che tutte le risultanze di fatto dell'istruttoria (elencate nninuziosamente nel ricorso, con la indicazione di n. 18 elementi di prova) specificate anche in sede di appello, sarebbero stata trascurate dalla Corte territoriale. Si assume, comunque, che non è rimasto provato che [OSCURATO:SOCIETA] operasse, ricevute le richieste di prodotti, provvedendo a reperirli presso il magazzino di Peschiera, organizzandone la consegna come espressione del piano delinquenziale di organizzare un mercato parallelo, rientrando dette attività nelle sue mansioni, quale responsabile del reparto che, sia a livello locale che nazionale, gestiva le riparazioni e sostituzioni dei prodotti in garanzia. [OSCURATO:SOCIETA], per la difesa, collaborava con [OSCURATO:PERSONA], il che spiegherebbe la loro assidua frequentazione; così come si spiegano, per l'esistenza di rapporti di amicizia, i contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto anche ad affiancare [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di tre mesi prima del suo pensionamento. Del pari, risulterebbe giustificato da preesistenti rapporti di amicizia il collegamento con [OSCURATO:PERSONA]. Si assume, inoltre, che dal complesso delle captazioni non emergerebbe negli associati la consapevolezza di partecipare ad un piano stabile e continuativo, tanto da non essere a conoscenza dell'attività degli altri. Unico elemento che emerge è quello del procacciamiento di beni, a seguito di richieste avanzate da soggetti diversi, di volta in volta, nei confronti di lavoratori dell'azienda che, per mansioni, dovevano essere punto di riferimento naturale delle richieste medesime. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai reati di furto aggravato in relazione alle circostanze aggravanti con particolare riferimento a quella di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Non viene contestata, per i capi da 2 a 5 e da 12 a 15, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., stante il numero dei partecipi, mentre per il capo 18, commesso dal solo ricorrente, vi era stata contestazione con l'atto di appello, come pure oggetto di gravame, per tutti i capi, è stata la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.; si richiamano, sul punto, le pagg. 23 e 26 dell'atto di appello. Diversamente, la Corte territoriale aveva reputato come non attinta dal gravame la pronuncia di primo grado quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti. In ogni caso, si contesta la motivazione della Corte d'appello, nella parte in cui reputa sussistente l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento individuato nelle modalità particolari della contabilità e del metodo sofisticato utilizzato per far uscire i prodotti dal magazzino, tali da permettere, per lungo tempo, di non comprendere il meccanismo attraverso il quale si arrivava alle sottrazioni. Si richiama la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, ric. Sciuscio e si considera, in fatto, esclusa nella fattispecie al vaglio.Si evidenzia che la [OSCURATO:SOCIETA]., all'epoca aveva due sedi, quella principale di Peschiera e quella ove vi era il magazzino logistico e il reparto assistenza post vendita, di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano accesso a quest'ultimo magazzino, presso il quale erano stoccati i pezzi di ricambio, i prodotti rientrati per assistenza tecnica e quelli destinati allo s>maltimento, non anche i prodotti finiti destinati alla vendita. Si evidenzia che le richieste di assistenza tecnica venivano gestite dai centri di assistenza territoriale che non sempre restituivano, per prassi, alla [OSCURATO:SOCIETA] i pezzi viziati o guasti che erano sostituiti, provvedendo in proprio al loro smaltimento. Spesso, poi, è emerso che, nella costante difficoltà di approvvigionamento dei pezzi di ricambio, si procedeva alla cd. cannibalizzazione, cioè provvedendo alla sostituzione necessaria, prelevando il pezzo da sostituire da prodotti finiti nuovi, consegnandolo ai centri territoriali di assistenza, senza bolla e senza che il pezzo, così procurato, fosse inserito nel magazzino informatico aziendale. Inoltre, quanto allo smaltimento, questo veniva eseguito solo virtualmente, perché materialmente i beni destinati allo smaltimento, perché da rottamare e desueti, erano conservanti in un container (cd. buca) esistente presso il magazzino di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio. Da ultimo, si sottolineano delle difficoltà tecniche che si erano verificate a seguito del cambio di programma gestionale del magazzino, quanto ai codici interni, identificativi della merce, tali da determinare il blocco del sistema al momento in cui veniva richiesta la stampa della bolla di consegna, così evidenziando lo scollamento tra il conteggio delle giacenze operato dal software gestionale e il magazzino reale. Si sottolinea che, dunque, da parte del Nleneghelli sarebbe stata integrata, al più, una condotta di appropriazione indebita, avente ad oggetto res nullius. 2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e del computo della pena. Non verrebbe giustificata la ragione per la quale, per effetto del riconoscimento anche della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., da parte della Corte d'appello, l'operatività della riduzione per il reato associativo non sia avvenuta nella massima estensione. Quanto ai reati fine, poi, si osserva che è stata effettuata una sola riduzione, pur avendo concesso la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, evidentemente con giudizio di prevalenza, né sarebbero indicate le ragioni per le quali la riduzione non ha operato nel massimo. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 2, 3, 4, 5, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31) denuncia quattro vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1 .La persona offesa dal reato è stata risarcita da [OSCURATO:PERSONA], prima del dibattimento, così come ha ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] l'indennizzo di euro 50.000,00. La parte lesa ha indicato in trecento mila euro il valore del danno, traendo tale ammontare da dati risultanti dal bilancio, in relazione ai beni indicati come mancanti dal magazzino informatico, senza che, dall'istruttoria svolta nel dibattimento, sia emerso che tutti questi beni risultati mancanti siano corrispondenti a quelli di cui all'imputazione. Nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha deposto circa l'identità tra i beni indicati in denuncia e quelli di cui all'imputazione né è emerso che gli imputati abbiano tratto vantaggio economico dal possesso dei beni contestati. Tanto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita parte civile, nei confronti del ricorrente, né la sentenza di appello ha specificato, anche in relazione ai coimputati per i quali detta costituzione vi è stata, l'ammontare del danno risarcibile. Ciò a fronte della produzione documentale della difesa, che avrebbe provato l'esistenza di numerosi beni in bilancio, considerati non vendibili perché di risulta, per un valore pressoché corrispondente a quello dei beni indicati come mancanti. Mancherebbe, poi, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], oltre alla prova che l'oggetto dell'attività dell'associazione sia effettivamente quello indicato nell'imputazione, una motivazione coerente rispetto al ruolo svolto dal ricorrente. Questi viene indicato nell'imputazione, quale dipendente della società subordinato al [OSCURATO:SOCIETA], presso il centro assistenza di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio, ove peraltro, secondo la difesa, questi avrebbe svolto la sua attività soltanto nel corso del 2015. Dunque, la sua posizione non avrebbe dovuto essere equiparata, quoad poenam, a quella del concorrente del quale eseguiva le direttive, portando la merce, destinata al mercato parallelo, all'esterno. Con riferimento al /ocus commissi delicti si osserva che [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio si trova in provincia di Mantova e sarebbe il luogo che, secondo l'accusa, avrebbe visto sorgere l'associazione, quindi idoneo a radicare la competenza per territorio, perché coincidente con quello in cui hanno avuto luogo programmazione, ideazione e direzione dell'associazione (si richiama Rv. 253189). La Corte d'appello avrebbe individuato una forma "tenue" di associazione, non esistente nella forma tentata. Si sarebbe trattato, per la Difesa, di mera sottrazione seriale, con mezzi fraudolenti, di pezzi di cucine o miscelatori, res nullius per la [OSCURATO:SOCIETA]. perché di risulta, da parte di un gruppo di soggetti, in assenza di struttura organizzativa. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove.La condanna per i reati di furto aggravato si fonda su meri indizi, non avendo alcun teste escusso indicato il ricorrente come autore della materiale asportazione dei beni. Le prove testimoniali e le intercettazioni non sarebbero né individualizzanti, né esaurienti dal punto di vista della condotta materiale (il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proverebbe la consegna di un'asciugatrice, elettrodomestico mai prodotto da [OSCURATO:SOCIETA].; il teste Zamboni esclude di aver visto scambi di danaro, tra imputati e terzi, si trascura la deposizione dei testi Corsetti, Sina, Marai che hanno escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse accesso al magazzino di Peschiera precisando che vi era anche questo magazzino, oltre a quello di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio). 2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 119 cod. pen. Si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato ad alcun progetto preesistente alla realizzazione dei singoli reati; questi, peraltro, operava alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] solo dal 2015. Mancherebbe anche la prova della ripartizione del ricavato economico dalle operazioni inserite nel cd. mercato parallelo. 2.2.4.Con il quarto motivo si denuncia la carenza di graduazione della pena irrogata per il reato associativo, in relazione al ruolo dell'imputato, nonché si ribadisce l'assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 416 cod. pen. e furto aggravato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] (capo 23) denuncia quattro vizi 2.3.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 110, 61 n. 11, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. e violazione degli artt. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen. Con riferimento al capo 23 (concorso nel furto di due lavelli, aggravato dal mezzo fraudolento, dall'aver commesso il fatto in più di tre persone, abusando della relazione di ufficio, nella qualità di operaio addetto al reparto lavelli) per la posizione del ricorrente mancherebbe, nella sentenza impugnata, ogni riferimento dettagliato agli elementi probatori, nonostante l'atto di appello e i motivi aggiunti tempestivamente depositati sul punto, con richiesta di integrazione istruttoria non presa in considerazione dalla Corte territoriale, rendendo una motivazione meramente adesiva alla ricostruzione del primo giudice. La motivazione stringata, fonda sulla deposizione del teste Bergamini, non descritta ma indicata come resa all'udienza del 5 ottobre 2017 e sulle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si ricaverebbe che questi aspettavano il rientro al lavoro di [OSCURATO:PERSONA], operaio addetto al reparto lavelli, per poter procedere alla sottrazione di altro lavello, posto che quello in precedenza asportato non corrispondeva al modello richiesto. Si sottolinea che:- è stato considerato ingiusto il licenziamento della [OSCURATO:SOCIETA]., con pronuncia di questa Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso della società, avverso il licenziamento impugnato da [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla pronuncia favorevole all'imputato, emessa dal Tribunale di Verona !:;ez. Lavoro e dalla Corte d'appello di Venezia, con conseguente reintegrazione del [OSCURATO:PERSONA]; - nessuna ulteriore intercettazione indicherebbe la partecipazione al furto di [OSCURATO:PERSONA]; - il teste di Polizia giudiziaria Farina avrebbe escluso che dalle intercettazioni potesse ricavarsi che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato alla sottrazione dei lavelli; - l'attribuzione del concorso fonda solo su presunzioni e sulle mansioni del predetto [OSCURATO:PERSONA], in quanto addetto al reparto lavelli; - nella deposizione resa, il teste di polizia giudiziaria Bergamini ha soltanto riferito quanto ascoltato nel corso della intercettazione sopra riportata (il cui contenuto, per estratto, è riportato a pag. 6 del ricorso); - nel corso del procedimento dinanzi al giudice del lavoro (Corte appello Venezia) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno reso dichiarazioni favorevoli al ricorrente, risultando esclusa, in quella sede, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a furti di un miscelatore e due lavelli, tanto che il licenziamento era stato annullato e il ricorrente reintegrato al lavoro. Si contesta, poi, trattandosi di intercettazione inter alios che a questa non sia stata applicata la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. stante l'assenza di riscontri e il carattere non univoco del dialogo registrato. In ogni caso, non sarebbero ricavabili dalla conversazione, indizi gravi, precisi e concordanti. 2.3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo 23. La Corte d'appello non indica, nemmeno per sintesi, i motivi di appello e quelli aggiunti relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Né la motivazione resa avrebbe i requisiti previsti dall'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 2.3.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'illegalità della pena (mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile). Non verrebbe resa alcuna motivazione circa la richiesta, contenuta nell'atto di appello, di concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, mentre si conferma la pena irrogata dal primo giudice per uno dei due furti senza motivazione, nonché senza considerare l'intervenuta assoluzione dal reato associativo e la declaratoria d'improcedibilità per il capo 34, con violazione del divieto di reformatio in peius. 2.3.4. Con il quarto motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Con i motivi aggiunti, tempestivamente depositati, in data 12 settembre 2019, era stata chiesta l'acquisizione della sentenza di questa Corte di cassazione, di rigetto del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine all'impugnativa del licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte della società, la quale come già fatto in sede di merito, confermava la non commissione dei fatti contestati (furti aggravati di un miscelatore e due lavelli) all'imputato. Si tratterebbe di prova decisiva, anche se non vi è efficacia estensiva del giudicato civile in sede penale, ma in considerazione dell'applicabilità, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 238, comma 2, cod. proc. pen., circa i verbali di prove assunte nel giudizio civile, quanto alla prova del fatto accertato con pronuncia definitiva, nonché della previsione di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen., estensibile anche al giudicato civile. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 3, 4) denuncia tre vizi, corrispondenti a quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1. Il giudice dell'udienza preliminare aveva escluso la sussistenza del reato associativo, ritenendo la mera concertazione da parte di alcuni dipendenti della società, ai quali pervenivano richieste di prodotti da parte di titolari di esercizi commerciali, centri di assistenza o soggetti altrimenti interessati, finalizzata a trafugare i beni oggetto dell'ordine e a riverderli ai privati, lucrando il relativo corrispettivo, a fronte del vantaggio fruito anche dagli acquirenti della merce a prezzi più vantaggiosi. Si tratta, per il giudice, di accordo occasionato di volta in volta, a seconda della richiesta ricevuta, in assenza di strumenti necessari alla programmazione indefinita dell'attività illecita e di un più vasto programma, stabile espressione di affectio societatis. Diversamente, la Corte d'appello parte dall'individuazione di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], addetti al reparto assistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., come capi e promotori dell'associazione, ai quali si rivolgono una serie di soggetti, richiedendo loro, in modo costante e non occasionale, pezzi al di fuori del circuito ordinario, consapevoli che il canale di approvvigionamento non era quello ufficiale, rafforzando il meccanismo associativo, consapevoli del proprio potere di controllo sul fornitore. Si attribuisce rilievo al numero di imputati, sia interni che esterni alla società, al clima di omertà, alla programmazione di un numero indeterminato di reati, tale da formare un mercato parallelo, escludendo, quindi il mero accordo concorsuale per la commissione dei singoli reati fine. Si sottolineano, poi, la complessità degli interventi di contabilità e di magazzino necessari, che presupponevano la conoscenza del software aziendale, le relazioni e i rapporti di reciproca conoscenza delle persone coinvolte, l'esistenza di centri di stoccaggio della merce, preventivamente individuati, oltre all'utilizzo di un mezzo aziendale. Il ricorso riporta gli indirizzi di questa Corte di legittimità quanto all'elemento oggettivo del reato associativo, circa la necessità della stabilità dell'organizzazione, della predisposizione di attività e mezzi, dell'accordo per la commissione di una indeterminata serie programmata di delitti, con permanenza del vincolo anche a prescindere dall'attuazione delle attività illecite programmate. Si sottolinea, poi, l'indirizzo di questa Corte di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato, per quanto concerne la coscienza e volontà di compiere un atto dell'associazione, manifestazione di affectio societatis, dimostrativo dell'appartenenza, precisando che anche un solo episodio può essere rappresentativo della partecipazione, purché rientrante nel programma ed essendo significativo dell'appartenenza al sodalizio. Si sostiene che tutte le risultanze di fatto dell'istruttoria (elencate minuziosamente nel ricorso, con la indicazione di n. 18 elementi di prova) espresse anche in sede di appello, sarebbero stata trascurate dalla Corte territoriale. Si assume, comunque, che non è rimasto provato che [OSCURATO:SOCIETA] operasse, ricevute le richieste di prodotti, provvedendo a reperirli presso il magazzino di Peschiera, organizzandone la consegna come espressione dello specifico piano delinquenziale di organizzare un mercato parallelo, rientrando dette attività nelle ordinarie mansioni di responsabile del reparto che, sia a livello locale che nazionale, gestiva le riparazioni e sostituzioni dei prodotti in garanzia. [OSCURATO:SOCIETA], per la difesa, collaborava con [OSCURATO:PERSONA], il che spiegherebbe la loro assidua frequentazione; così come si spiegano per l'esistenza di rapporti di amicizia, i contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto anche ad affiancare [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di tre mesi prima del suo pensionamento. Si assume, inoltre, che dal complesso delle captazioni non emergerebbe negli associati la consapevolezza di partecipare ad un piano stabile e continuativo, tanto da non essere a conoscenza dell'attività degli altri. Unico elemento che emerge è quello del procacciamento di beni, su istanze avanzate da soggetti diversi, di volta in volta, nei confronti di lavoratori dell'azienda che, per mansioni, dovevano essere punto di riferimento naturale delle richieste. Con specifico riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che non viene indicato il suo coinvolgimento nel reato associativo, né sotto il profilo oggettivo, né come rafforzamento del sodalizio, né sotto il profilo soggettivo spiegando il legame con i coimputati essendo, peraltro, limitata a due episodi la contestazione dei reati fine, peraltro consistiti non in furti ma nell'ordinare ed acquistare due prodotti (frigoriferi di cui all'imputazione, capi 3 e 4). 2.4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione ai reati di furto, in relazione alle circostanze aggravanti con particolare riferimento a quella di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Si contesta l'affermazione della Corte territoriale che, quanto alle circostanze aggravanti dei reati fine, si è attestata nel senso dell'inesistenza di un motivo di appello sul punto. La difesa, invece, si richiama alle pagg. 23 e 26 dell'atto di appello, da cui deriverebbe l'intervenuta impugnazione anche sul punto relativo alla sussistenza delle circostanze aggravanti dei reati fine. In ogni caso, si contesta la motivazione della Corte d'appello, nella parte in cui reputa sussistente l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento individuato nelle modalità particolari della contabilità e del metodo sofisticato utilizzato per far uscire i prodotti dal magazzino, tali da permettere, per lungo tempo, di non comprendere il meccanismo attraverso il quale si arrivava alle sottrazioni. Si contesta, poi, che alcun elemento emergerebbe dalla motivazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], quanto al contributo dallo stesso apportato per la realizzazione dei due furti ascrittigli, essendosi limitato a ricevere frigoriferi. 2.4.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e del computo della pena. Non verrebbe giustificata la ragione per la quale, per effetto del riconoscimento anche della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., l'operatività della riduzione per il reato associativo non sia avvenuta operando una seconda riduzione, come per i coimputati. Quanto ai reati fine, poi, si effettua una sola riduzione pur avendo concesso la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, evidentemente con giudizio di prevalenza, né sono indicate le ragioni per le quali la riduzione non ha operato nel massimo. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 28, 29) denuncia cinque vizi. 2.5.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. circa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Verona in favore di quello di Mantova. L'eccezione, tempestivamente proposta nell'udienza preliminare, nel corso del primo grado di giudizio e, con i motivi di appello, è stata respinta dalla Corte territoriale, reputando condivisibile il ragionamento del primo giudice secondo cui, rilevando che l'associazione criminale era sorta molto tempo prima rispetto alla realizzazione dei singoli reati fine, non poteva essere configurabile la connessione né operante l'art. 16 cod. proc. pen. Inoltre, la Corte d'appello reputava, per i reati fine, tenuto conto cronologicamente del primo di questi (capo 23), la competenza per territorio del tribunale di Verona, essendo quest'ultimo commesso a Peschiera del Garda. Si osserva che: -il Tribunale di Verona al quale era stata tempestivamente prospettata l'eccezione ha riservato sul punto la decisione, con violazione degli artt. 21 e 491, comma 1, cod. proc. pen. per non aver deciso entro il termine perentorio ivi fissato; -nel merito si osserva che il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte d'appello sarebbe contraddittorio, quanto al riconoscimento della sussistenza dell'associazione e al rigetto dell'eccezione sulla carenza di connessione tra delitto associativo e reati fine; -l'indagine ha consentito di accertare, fin dal primo momento, che il luogo di commissione del fatto era [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio, sede del magazzino e del centro di assistenza della [OSCURATO:SOCIETA]., luogo lavorativo del tutto distinto da Peschiera del Garda, sede amministrativa della società; -per [OSCURATO:PERSONA], poi, la sua presenza in loco, è attestata dalla registrazione delle telecamere installate nel centro di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio, luogo presso il quale anche [OSCURATO:PERSONA] svolgeva, quotidianamente, la sua attività: si tratta di atti (fotogrammi estrapolati dalla registrazione) già presenti nel fascicolo per il dibattimento e che sono stati meglio approfonditi dopo l'istruttoria dibattimentale (esame teste Zambroni e del teste Quaini) che, comunque avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'eccezione. 2.5.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo. Il Procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione per tutti gli imputati dal reato associativo e, quindi, rigettato la richiesta ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Si riconosce, secondo la Corte d'appello, l'esistenza di una associazione di forma "tenue", premessa dei numerosi reati fine posti in essere da un numero elevato di correi, alcuni dei quali in grado di far uscire dei pezzi di ricambio o elettrodomestici dal magazzino [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], addetti al reparto assistenza) fornitori di pezzi estranei al circuito regolare o acquirenti degli stessi, mantenendo un mercato parallelo di pezzi di ricambio ed elettrodomestici, attraverso canali illeciti, espressione dell'esistenza dell'a ffectio societatis. Si denuncia, in ordine a tale ricostruzione, travisamento della prova, con riferimento a risultati probatori diversi da quelli reali, nonché vizio di motivazione.2.5.2.1.Sarebbero stati trascurati tutti gli elementi istruttori introdotti dalla difesa, anche documentali, trascurando anche le difformità di contenuto delle captazioni, emerse in sede di perizia fonica. Inoltre, i dati probatori acquisiti sarebbero interpretati in modo suggestivo e non verificati. Vi è stata, invece, ampia collaborazione con gli inquirenti (quindi alcuna omertà) non avrebbe alcun rilievo la circostanza che l'attività di polizia giudiziaria era stata preceduta da attività di indagine privata, né la circostanza, reputata dalla Corte d'appello significativa, del rafforzamento del vincolo, della consapevolezza di accedere ad una cerchia non illimitata di beneficiari. Infine, si deduce che: -la Corte territoriale attribuisce ruoli che, in definitiva, non sono altro che le mansioni svolte legittimamente nell'azienda da parte degli imputati; -non sono reperiti riscontri alle captazioni telefoniche, peraltro neutre e legate a ordinarie problematiche connesse all'attività lavorativa da svolgere; -non sono precisi i capi di imputazione circa l'indicazione della merce sottratta, descritta solo per tipologia (senza indicazione del numero di matricola, codice prodotto); -non sono stati accertati rapporti di frequentazione o altrimenti significativi tra associati. 2.5.2.2. Si denuncia, poi, vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato come partecipe del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA], come dedotto con il gravame, quale esercente del centro servizi, non ha contatti significativi con i correi, non fornisce contributo causale alle condotte, è coinvolto in soli due reati fine, commessi a distanza ravvicinata nel tempo, quindi risulta carente la serialità delle condotte che, per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto all'assoluzione dal reato associativo. La Corte d'appello, invece, non avrebbe indicato elementi positivi emblematici della sua partecipazione. 2.5.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 624, 625, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto responsabilità, quanto ai reati di cui ai capi 28 e 29. Per il capo 28 si sostiene che la Corte d'appello avrebbe valutato parzialmente i dati emersi dall'istruttoria dibattimentale (indicati a pag. 17 del ricorso) e, comunque, sarebbe incorsa in travisamento della prova quanto all'effettuate di prove di funzionalità e riparazione dei prodotti in garanzia poste in essere nel centro assistenza dell'azienda (di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio), procedendo alla cd. cannibalizzazione, circa l'effettuazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di visite al magazzino, svolte, in realtà, non per fini illeciti, ma per finalità vantaggiose per l'azienda, nonché circa gli esiti della perquisizione del mezzo, svolta dalla polizia giudiziaria in occasione del posto di blocco propiziato proprio dal contenuto delle intercettazioni in atto. Per il capo 29 si deduce che le immagini registrate nel giorno del fatto, non evidenziano la presenza di [OSCURATO:PERSONA], che risulta chiara la tipologia della merce di cui alle conversazioni telefoniche (due asciugatrici) mai prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] e che sarebbero stati trascurati elementi di positiva valenza per il giudizio di estraneità dell'imputato al fatto. 2.5.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 625 n. 2 (capo 28) e 5 (capo 29), con vizio di motivazione in relazione alla richiesta di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. La frode per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. non è un qualsiasi accorgimento, ma deve rappresentare un plus costituito da astuta, ingegnosa e sofisticata predisposizione di mezzi, atta a vincere la difesa della parte lesa. Le modalità operative dei furti, invece, passavano attraverso tre attività ordinarie, nonché per una prassi consolidata e tollerata. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., di cui al capo 29, si osserva che non sarebbe provata la partecipazione consapevole di tutti i soggetti indicati, nonché la loro contribuzione alla commissione del fatto. Sicché, escluse le circostanze aggravanti, vi sarebbe improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Questa, invero, risulta sporta oralmente dal responsabile del personale, soggetto da reputare non legittimato perché non investito di formale potere di rappresentanza del soggetto passivo dei reati ([OSCURATO:SOCIETA].). 2.5.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge e inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i singoli reati fine, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza. Quanto alla continuazione la Corte d'appello la rigetta ritenendo che i furti sono stati commessi molto tempo dopo l'inizio dell'associazione; invece, si sostiene che le imputazioni indicano date prossime di commissione dei reati. Né rileva quanto esposto dalla Corte d'appello e cioè che vi era stata attività di indagine privata che non aveva consentito di accertare ulteriori reati fine, rispetto a quelli definitivamente acclarati. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 13,14,15) denuncia quattro vizi. 2.6.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione alla proposta eccezione di incompetenza per territorio, respinta in sede di merito per la mancanza di connessione tra reato associativo e reati fine, che la prima telefonata intercettata a carico del ricorrente, del 15 gennaio 2014, coincide con il momento iniziale in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito all'associazione di cui al capo 1. Essa attesterebbe secondo il ricorrente, che in quel momento l'imputato aveva già pianificato il furto di cui al capo 13 e, quasi certamente, anche gli altri due, perché commessi a distanza di poco più di un mese. Sicché, stante l'omogeneità dei reati, la breve distanza temporale tra questi, l'identità del bene giuridico offeso, sussiste senz'altro, per la difesa, la connessione di cui all'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., con individuazione quale giudice competente, stante la maggiore gravità dei reati di furto aggravato, nel Tribunale di Mantova, considerato il luogo do commissione del primo reato di furto (Sez. U., ric. Orlandelli). Né la competenza territoriale può essere spostata per la commissione del reato connesso da parte di soggetto diverso. In tale caso, infatti, la connessione probatoria non consentirebbe lo spostamento né per materia, né per territorio, perché finirebbe per sottrarre il coimputato al giudice naturale (si cita Sez. 3, 29/02/2012, Lombardi ed altre conformi, nonché Corte Cost. n. 21 del 14/02/2013). 2.6.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente. A fronte di richiesta assolutoria da parte del Procuratore generale, la Corte territoriale ha comunque confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, senza però motivare in relazione all'elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente. La sentenza non prenderebbe in considerazione le singole posizioni e non risponderebbe, secondo il ricorso, alla doglianza proposta con l'atto di appello circa la diversità del modus operandi dei furti ascritti al ricorrente (ossia mancherebbe la richiesta di pezzo o elettrodomestico a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA], si verificherebbe una sola volta). 2.6.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. L'imputato si sarebbe limitato a sottrarre i beni, senza chiudere i conti in sospeso, con sottrazione che, dunque, fin dal primo momento poteva essere rilevata dalla società titolare della proprietà che, invece, non aveva controllato il software aziendale. Dunque, esclusa la circostanza aggravante, vi sarebbe la conseguente improcedibilità dell'azione penale per i reati di furto ascritti al [OSCURATO:PERSONA], per difetto di querela, proposta, peraltro, dal responsabile del personale, non legittimato in quanto non investito di potere di rappresentanza dell'ente. Inoltre, si rileva che la querela è priva dei requisiti di cui agli artt. 336, 337, comma 2, 122 cod. proc. pen. quanto alla validità della procura speciale. 2.6.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione tra reato associativo e singoli reati fine. La prima telefonata che concerne il ricorrente (del 15 gennaio 2014) ha ad oggetto la sottrazione del piano cottura di cui al reato di furto contestato al capo 13. Quindi, già al momento dell'inizio della sua partecipazione, come dedotto anche con l'atto di gravame, sussisteva la programmazione del primo reato fine da parte del ricorrente, questione devoluta sulla quale la motivazione offerta sarebbe omessa, manifestamente illogica o contraddittoria. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. 3.1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire richiesta di trattazione orale accolta. 3.2.All'esito della discussione orale le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati, ad eccezione di quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] che, invece, deve essere accolto per le ragioni che saranno più avanti esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone censure che non sono fondate. 2.1. Il primo motivo, in relazione al reato di cui al capo 1, è privo di fondamento. La motivazione della Corte territoriale è coerente, non manifestamente illogica e del tutto in linea con i principi, affermati da questa Corte di legittimità, in ordine alla sussistenza del vincolo di cui all'art. 416 cod. pen. e alla differenza tra partecipazione e mero concorso di persona nel reato. Va ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442, di cui si ripercorrono le argomentazioni condividendole; Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718) posto che l'indeterminatezza del programma criminoso medesimo distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906). Isolata, nella giurisprudenza di legittimità resta, invece, l'affermazione che, in tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza non costituisce requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art.416 cod. pen., postulando la lettera della norma solo una pluralità di delitti programmati (Sez. 1, n. 66 del 15/01/1997, Ciampà, Rv. 206866). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, infatti, criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato proprio nel carattere dell'accordo criminoso che, nella seconda ipotesi, è diretto alla commissione di uno o più reati determinati — anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso — con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, laddove nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto obiettivo diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolcler, Rv. 212816). Le conclusioni cui sono giunte le conformi sentenze di merito danno conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie associativa, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, dell'indeterminatezza del programma criminoso, nel senso sin qui delineato. Nella specie emerge, invero, dalla motivazione del provvedimento censurato, la costante partecipazione del ricorrente, assieme ad un numero consistente di associati, ad attività nevralgiche per il funzionamento del sodalizio descritto al capo 1. [OSCURATO:SOCIETA] viene indicato come colui che è in grado, assieme a [OSCURATO:PERSONA], in quanto addetti al reparto assistenza, di far uscire i pezzi o gli elettrodomestici dalla sede o dal magazzino della [OSCURATO:SOCIETA]., relazionandosi, regolarmente, con fornitori di pezzi extra circuito regolare o con acquirenti, mantenendo con continuità il vincolo, al fine di conseguire vantaggi (pezzi di ricambio a prezzi agevolati, prodotti nuovi da rivendere a clienti o familiari) così consolidando il legame tra gli associati. Emerge, poi, dalla motivazione censurata, il rapporto con gli altri partecipi del sodalizio, integrante un vincolo stabile, riconducibile all'affectio societatis, elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., in quanto espressione, proprio per il descritto diretto e costante rapporto con altri soggetti disponibili ad approvvigionarsi con continuità, di stabile collegamento con il gruppo. Si sottolineano, poi, le cointeressenze di natura economica, nonché il numero elevato e continuativo di operazioni, a riprova della stabilità dell'organizzazione e della consapevolezza di partecipare ad un'attività illecita, continuativamente destinata all'esecuzione dei reati fine, cui il sodalizio era finalizzata (furti di elettrodomestici e altro materiale ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]., destinati al mercato parallelo). La partecipazione alla fornitura del singolo pezzo o la richiesta del pezzo dal magazzino [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso canali non ufficiali di rifornimento, per un lasso temporale esteso, viene indicata, con motivazione logica, come modalità operativa assidua, idonea a comportare uno stabile collegamento con i fornitori, interni edl esterni alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., indicando il vantaggio tratto dalla condotta (prezzo inferiore rispetto a quello di listino) il contenuto economico delle transazioni, l'apporto arrecato al sodalizio, attraverso modalità descritte anche come dissimulatorie e fraudolente. A fronte di tale motivazione non manifestamente illogica e completa, la critica è aspecifica, posto che non tiene conto che si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, considerato che anche il primo giudice — diversamente dal giudice per le indagini preliminari che, comunque, non era in possesso di tutte le risultanze acquisite all'esito dell'istruttoria dibattimentale — ha reputato sussistente un vincolo associativo stabile, un programma delittuoso indeterminato, volto a costituire un vero e proprio sistema di vendita parallela di prodotti o pezzi di ricambio. Anche il primo giudice, infatti, ha sottolineato la ripetitività delle modalità operative con le quali avveniva la richiesta di prodotti specifici, individuandoli con un codice, concordandone tempi e modi per la consegna, indicandone i prezzi pattuiti per la relativa vendita. Tanto, sottolineando che proprio la conoscenza reciproca dei ruoli dei partecipi e tale comunicazione costante, proprio a [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], dei descritti accordi tra il rivenditore e il cliente finale, erano circostanze altamente significative dell'esistenza di un accordo complessivo, volto a creare una stabile rete di approvvigionamento e vendita parallela. Peraltro, il motivo propone un'alternativa lettura di dati di fatto, posti a base della motivazione del provvedimento impugnato, non manifestamente illogica e coerente, inibita in questa sede (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). L'indicazione di possibili, diverse, giustificazioni dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e gli altri coimputati, iimplicherebbe, del pari, il riesame, da parte di questa Corte, di fonti di prova, non consentito al giudice di legittimità. 2.1.1. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente contesta la rilevata omessa censura rispetto alla sussistenza delle circostanze aggravanti dei reati satellite, diverse da quella di cui all'art. 625 n. 5 cod pen. per i capi da 2 a 5 e da 12 a 15 (cfr. pag. 17). Sul punto, si osserva, in primo luogo, che la Corte territoriale esclude che, sul punto, vi sia stata censura "specifica", non indicando espressamente l'assenza di motivi. In secondo luogo si rileva che, a pag. 13, la pronuncia indica come contestata, da più parti, la sussistenza delle circostanze aggravanti dei reati satellite e fornisce motivazione, nel suo complesso, esauriente ed immune da censure di ogni tipo sul punto. Quanto alla circostanza aggravante dell'uso di mezzo fraudolento individuato nelle modalità particolari della contabilità e del metodo sofisticato, utilizzato per far uscire i prodotti dal magazzino, tali da permettere, per lungo tempo, di non comprendere il meccanismo attraverso il quale si arrivava alle sottrazioni della merce, si osserva che la Corte territoriale evidlenzia che ove la refurtiva non era materiale da piccola manutenzione, unico modo perché questa potesse uscire, fisicamente e contabilmente dal magazzino, era soltanto quello fraudolento descritto dai testimoni. Tutti i beni, infatti, secondo i giudici di merito, erano gestiti attraverso un software che riguardava il magazzino, al quale nessun prodotto poteva sfuggire. La censura svolta, sul punto risulta anche versata in fatto e diretta a ricostruire la vicenda in modo alternativo, reiterando, comunque, la critica proposta con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento coerente, logico e completo, nonché immune da censure di ogni tipo. Si sottolinea, poi, come già fatto dal primo giudice, che anche la Corte territoriale reputa oggetto delle transazioni prodotti nuovi e finiti (piani cottura, frigoriferi e loro parti) consegnati imballati e con codice di prodotto, tanto da ritenere, con ragionamento logico, che non si potesse trattare di prodotti provenienti dalla descritta cd. cannibalizzazione (operazione attraverso la quale si provvedeva alla sostituzione necessaria, prelevando il pezzo da sostituire da prodotti finiti nuovi, consegnandolo ai centri territoriali di assistenza) o recuperati dalla cd. buca (in caso di smaltimento eseguito solo virtualmente, perché materialmente i beni ad esso destinati, in quanto da rottamare e desueti, erano conservanti in un container, cd. buca, esistente presso il magazzino di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio). Corretta, infine, risulta la qualificazione giuridica della condotta come furto e non quale appropriazione indebita di res nullius. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, cui il Collegio aderisce quello secondo cui in tema di reati contro il patrimonio, ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene, è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (Sez. 4, n. 54014 del :25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, Manoliu, Rv. 281873). Orbene, sui beni indicati nelle contestazioni, materialmente presso i centri assistenza della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], pur operando nella veste di responsabile del reparto e [OSCURATO:PERSONA], quale addetto al medesimo reparto, non erano titolari di un autonomo potere dispositivo, ovviamente riservato alla società proprietaria della merce. 2.1.2. Il terzo motivo è inammissibile. Esso attinge il giudizio relativo all'entità della pena risultante dalla diminuzione per effetto del riconoscimento, da parte della Corte territoriale, dell'ulteriore circostanza attenuante, di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rispetto alle circostanze attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, non censurabile da parte di questa Corte.Invero, la Corte d'appello ha riconosciuto a tutti gli imputati, a eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., oltre alle già concesse circostanze attenuanti generiche, comunque pervenendo, quanto al capo 1, alla diminuzione della pena irrogata. L'entità della diminuzione, peraltro, non è sindacabile in sede di legittimità. Invero, la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è infondata la tesi secondo cui, una volta ritenuta applicabile una circostanza attenuante, questa debba incidere sempre, ai fini della determinazione della pena, nel massimo grado. Peraltro, si è affermato che, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", " pena equa", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza non ricorrente nel caso al vaglio (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Quanto ai reati fine, poi, si osserva che il primo giudice aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e, poi, con la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., viene riconosciuta ai sensi dell'art. 69 cod. pen., la prevalenza di queste sulle circostanze aggravanti. Sicché, l'indicazione di un'unica pena, risultante dall'operato giudizio di bilanciamento, non è affetta da alcun vizio, ben potendo questa comprendere le due circostanze attenuanti, con una diminuzione che non ha operato, per effetto di entrambe, nella massima estensione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone censure infondate. 2.2.1. Il primo motivo, in relazione al capo 1, è infondato. 2.2.1.1.In ordine alla censura relativa all'individuazione dell'oggetto dell'attività dell'associazione, corrispondente a beni per trecentomila euro come indicati dalla persona offesa dal reato, in ordine al valore effettivo della merce indicata come mancante dal magazzino informatico della [OSCURATO:SOCIETA]. e, comunque, all'entità del danno, la critica si confronta con le prove raccolte nell'istruttoria svolta (risultanze dell'esame testimoniale, della documentazione prodotta dalla difesa) delle quali si chiede, in sostanza, un 4 riesame, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica della sentenza impugnata (cfr. pag. 8 e sgg.), rivelandosi, sotto tale aspetto, inammissibile (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Nella sostanza, infatti, con la critica posta, il ricorrente non censura la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma si duole di una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate. E' noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria che, in quanto riservata al giudizio di merito, è estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità. 2.2.1.2.La motivazione offerta, poi, è coerente e non manifestamente illogica, quanto al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], oltre che del tutto in linea con la contestazione formale contenuta nel capo di imputazione. Sul punto, infatti, deve rilevarsi che la censura prospettata, che lamenta non essere stato differenziato il trattamento assicurato a [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla pena irrogata a [OSCURATO:SOCIETA], pur trattandosi di soggetto in posizione subordinata a quest'ultimo, non tiene conto che l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto "alle dipendenze" di [OSCURATO:SOCIETA], di cui al capo di imputazione, fa evidente riferimento alle mansioni effettive svolte dal ricorrente i3ll'interno dell'azienda (operatore addetto al reparto costumer service, di cui [OSCURATO:SOCIETA] era responsabile). Quindi si fa riferimento a circostanze senz'altro diverse rispetto al rapporto tra i due coimputati, in relazione al reato associativo e al ruolo, in sostanza, assunto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, del tutto paritario rispetto al [OSCURATO:SOCIETA] quanto all'apporto assicurato, sulla base della ricostruzione convergente che si ricava dai convergenti provvedimenti di merito. 2.2.1.3. Con riferimento al /ocus commissi delicti del reato di cui al capo 1 e all'eccezione di incompetenza territoriale si osserva che questa risulta proposta in sede di gravame soltanto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 11 della sentenza censurata) e, comunque, risulta genericamente prospettata dal ricorrente. In ogni caso, si osserva che, nel caso al vaglio, corretta appare l'individuazione del /ocus commissi delicti in quello di commissione del primo reato fine, corrispondente al capo 24 (Peschiera del Garda). Sul punto, infatti, le sentenze di merito sottolineano come non sia noto, in modo univoco, il luogo in cui è sorta l'associazione e, dunque, si è fatto ricorso al criterio suppletivo indicato. L'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio, in provincia di Mantova, come luogo che avrebbe visto il sorgere dell'associazione, quindi, idoneo a radicare la competenza per territorio, perché coincidente con quello in cui hanno avuto luogo programmazione, ideazione e direzione dell'associazione, è ricostruzione della difesa che fonda su dati assunti all'esito dell'istruttoria svolta e che, comunque, non corrisponde alle circostanze di fatto esposte, pur all'esito del giudizio di merito, nella sentenza impugnata. La critica proposta con il ricorso, peraltro, fonda su una prospettazione diversa da quella contenuta nei motivi di appello, da parte dei coimputati, cui ha risposto la Corte territoriale con motivazione resa a pag. 11. Va osservato, in ogni caso, che in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iurisdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez, Rv. 255498). E' stato, poi, precisato da questa Corte, che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione, senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte, entro i termini dell'art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 269212; Sez. 6, n. 49754 del 21/12/2012, Casulli, Rv. 254100; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234348). 2.2.1.4. Quanto all'indicazione, da parte della Corte d'appello dell'associazione in parola come "tenue", il Collegio, pur non ravvisando la corrispondenza di detta qualificazione al dettato normativo, rileva che si tratta di espressione che non inficia la complessiva ricostruzione in ordine alla sussistenza del delitto di cui al capo 1. Tanto, a fronte di una motivazione sul reato associativo che, nel complesso, rende conto in modo logico e completo della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416 cod. pen., in uno alla indicazione della concreta partecipazione allo stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA], richiamandosi, sul punto, la motivazione esposta ai § 2.1. quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e, comunque, diretto a sollecitare il riesame di fonti di prova non consentito a questa Corte di legittimità, pur devolvendo, formalmente, un vizio ammissibile (violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove). La critica, peraltro, risulta non specifica, posto che si concentra soltanto sulle risultanze di alcune fonti di prova, senza puntualmente censurare quelle derivanti dalle captazioni registrate, nonché dalle risultanze delle ulteriori attività di indagine, di cui, comunque, le sentenze di merito rendono conto (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584 nel senso che il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente). 2.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Questo non tiene conto che, rispetto all'originaria imputazione, già il primo giudice aveva escluso la partecipazione all'associazione del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di organizzatore e promotore del sodalizio. 2.2.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, oltre a ribadire la dedotta insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e dei reati fine, si lamenta della mancata graduazione della pena, rispetto al concorrente nel reato associativo [OSCURATO:SOCIETA], tenuto conto del ruolo assunto alle sue dipendenze. Sul punto, tuttavia, si è già sottolineata la differenza tra le mansioni formali, rivestite dal ricorrente all'interno della società, precisate nel capo di imputazione, rispetto al concreto ruolo assunto nel sodalizio dal medesimo, parimenti specificato in rubrica e descritto nei provvedimenti di merito. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, nella veste rispettivamente di responsabile e dipendente del centro assistenza di [OSCURATO:PERSONA] sul Mincio, sono descritti come coloro che ricevevano le richieste di prodotti, provvedevano a reperirli presso il magazzino di Peschiera, ne organizzavano la consegna al rivenditore, consapevoli del funzionamento del meccanismo attuato, nonché a conoscenza degli altri soggetti facenti parte del sistema. In ogni caso, la critica investe, censurando il trattamento sanzionatorio, un potere discrezionale riservato al giudice del merito, nella specie esercitato senza arbitrio, se si guarda alla motivazione offerta, da ultimo, dalla Corte territoriale che, invero, ha anche graduato la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] in melius, escludendo la recidiva e sottolineando la scarsa incidenza sul regime sanzionatorio del precedenti penali risultati a carico del ricorrente (tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] (capo 23) propone censure fondate nei limiti di seguito indicati. 2.3.1. Effettivamente, come dedotto con il primo e secondo motivo di ricorso, con riferimento al capo 23 (concorso nel furto di due lavelli, aggravato dal mezzo fraudolento, dall'aver commesso il fatto in più di tre persone, abusando della relazione di ufficio, nella qualità di operaio addetto al reparto) per la posizione del ricorrente manca il riferimento dettagliato agli elementi probatori posti a base della confermata responsabilità, a fronte delle censure contenute nell'atto di gravame e nei motivi aggiunti proposti. Anzi, nella descrizione delle censure mosse con gli atti di appello da parte di tutti gli imputati, non si rinviene, da pag. 2 e sgg. della motivazione, alcuna specifica elencazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello e dei motivi aggiunti dell'odierno ricorrente. La scarna motivazione sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 20) in relazione al residuo capo 23, poi, neppure risulta esauriente se si verifica il contenuto di quella di primo grado, ove in poche righe, si opera rinvio alle dichiarazioni del teste Bergamini, nemmeno riassunte ma descritte operando mero richiamo al verbale dell'udienza istruttoria in cui queste erano state raccolte (5 ottobre 2017). Inoltre, le sentenze di merito fanno riferimento al contenuto di una intercettazione inter alios, nel corso della quale, comunque, i conversanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) assumono che il materiale non era stato portato perché "mancava [OSCURATO:PERSONA]". 2.3.1. A fronte dell'omessa indicazione e confutazione puntuale dei motivi di appello in ordine alla confermata affermazione di responsabilità, poi, la Corte territoriale non indica le ragioni per le quali non si è addivenuti alla rinnovazione istruttoria richiesta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Invero, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). In tal senso deve rilevarsi come il ricorso abbia disvelato le ragioni della rilevanza delle acquisizioni documentali nel parallelo giudizio civile, in materia di lavoro, non ammesse dal giudice dell'appello ed abbia, altresì, sottolineato l'assoluta insufficienza della motivazione a fondare, ex sé, la responsabilità del ricorrente in ordine al capo 23, pur prescindendo dalle prove introdotte ex art. 603 cod. proc. pen. Del resto, si è sottolineato, con il quarto motivo di ricorso, con ragionamento fondato, che si tratta, nel caso in esame, di prova documentale la quale aveva ad oggetto l'acquisizione della sentenza di questa Corte di cassazione, di rigetto del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., così definitivannente decidendo sull'impugnativa del licenziamento di [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo la prospettazione difensiva, confermava la non attribuibilità dei fatti contestati (furti aggravati di un miscelatore e due lavelli) da parte dell'imputato, acquisizione invocata si sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., trattandosi di sentenza passata in giudicato. Occorre rilevare, in via generale, poi, che l'onere di motivazione cui è tenuto il giudice di secondo grado, investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. (nel senso che questi deve motivare nel caso in cui pervenga alla rinnovazione, in considerazione del principio di completezza dell'attività istruttoria del grado precedente : Sez. 5, n. 15606 del 3/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259, Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228) è di diversa consistenza nel caso di rinnovazione avente ad oggetto una prova nuova, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. A fronte di istanza formulata in questi sensi, infatti, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di valutare il carattere di novità della prova sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado. Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, la prova ha carattere di novità laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività o quando venga reperita, dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione di primo grado (Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, Rv. 254991; Sez. 2, n. 41810 del 27/09/2013, Rv. 257339). Premesso, dunque, detto esame, il giudice di appello deve, poi, valutare se disporre la rinnovazione richiesta sulla base dei parametri della non manifesta superfluità o irrilevanza della stessa (con la previa esclusione delle prove vietate dalla legge) in quanto prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino, Rv. 248437). Nell'ipotesi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., infatti, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n.11530 del 29/01/2013, Rv. 254991; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253526; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341) mentre non risulta indispensabile che la prova si prospetti come decisiva (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., R v. 269334; Sez.3, n.230 del 09/11/2006, dep. 2007, Rv. 235809). Ciò posto si è, però, rilevato, quanto all'onere motivazionale del giudice di appello, censurabile in sede di legittimità, che l'obbligo di motivazione in relazione all'istanza di rinnovazione, ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., che esso si atteggia diversamente da quanto avviene in relazione all'istanza di rinnovazione avanzata ai sensi dell'art. 603, comma 1, del codice di rito. In tal caso, questo deve essere adempiuto in maniera espressa e compiuta, in quanto trattasi di valutazione di istanza istruttoria formulata per la prima volta e non di istanza volta alla verifica, successiva, della completezza di un quadro probatorio già assunto o, comunque, già delineatosi in ordine agli elementi suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado. Applicati i descritti principi al caso in esame, si osserva che non risultano in alcun punto della motivazione della sentenza di appello indicate le ragioni della mancata assunzione della prova documentale introdotta, né ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e nemmeno ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., pur a fronte della dedotta decisività dell'accertamento svolto, in sede civile, con pronuncia passata in giudicato, dell'estraneità del ricorrente proprio rispetto al contestato furto aggravato del materiale di cui al capo 23. 2.3.3. Sicché, in accoglimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo 23, risultando il terzo motivo assorbito, trattandosi di censura che riguarda il trattamento sanzionatorio. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 3, 4) denuncia vizi corrispondenti a quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. Sicché, si opera rinvio, anche quanto alle conclusioni cui è giunto il Collegio, al § 2.1. 2.4.1. Con riferimento al primo motivo inerente al capo 1 è appena il caso di osservare, con specifico riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], che la partecipazione del predetto al sodalizio viene ritenuta in sede di merito, per la sua qualità di addetto allo smercio dei beni trafugati da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], quale ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. La motivazione non manifestamente illogica dei provvedimenti di merito, precisa anche il coinvolgirriento del ricorrente nel reato associativo, sia sotto il profilo oggettivo (stabile approvvigionamento di prodotti, a mezzo di semplici telefonate o sms) sia sotto il profilo soggettivo, tenuto conto dell'evidenziata consapevolezza che la merce richiesta non era disponibile presso il centro di assistenza ma doveva essere reperita dal magazzino della sede di Peschiera. Nella richiesta di forniture destinate a terzi, poi, secondo i giudici di merito, è evidente il meccanismo collaudato in cui si inserisce la condotta del [OSCURATO:PERSONA], che attesta l'esistenza di una rete parallela di smercio di beni che rendeva certo il buon fine di ogni operazione. Si sottolinea, infatti, dal punto di vista soggettivo che i rivenditori, come [OSCURATO:PERSONA], erano senz'altro membri strumentali all'attuazione dei fini proprio del sodalizio, essendo coloro che, abitualmente, chiedevano la fornitura di prodotti, da cedere a terzi, al di fuori delle procedure aziendali, risultando, peraltro, sicuramente a conoscenza del sistema, cioè della necessità di reperire detti beni presso la sede centrale, di riceverne la consegna senza documentazione e con ritiro in luoghi diversi dal magazzino. La contestazione di solo due reati fine, peraltro, non è emblematica della dedotta assenza di partecipazione al reato associativo, tenuto conto che in sede di merito si è evidenziato che l'acclarato avvio del sodalizio è di epoca anteriore (anno 2012) rispetto all'accertamento dei singoli reati fine commessi dagli imputati. Che si sia trattato di furto aggravato, anche per i capi 3 e 4 ascritti a [OSCURATO:PERSONA], si ricava, poi, dalla motivazione logica e completa del provvedimento censurato, non attinta da significative e puntuali censure, se non da critiche versate in fatto. 2.4.2. Con riferimento al secondo motivo, si opera integrale rinvio al § 2.1.1. trattandosi di identica censura prospettata in relazione al [OSCURATO:SOCIETA]. Con particolare riferimento al [OSCURATO:PERSONA], è appena il caso di osservare che i convergenti provvedimenti di merito chiariscono che l'imputato in relazione ai due reati di furto aggravato contestatigli, non si è limitato a ricevere la merce, ma ha commissionato il furto, avendo concordato, telefonicamente il ritiro dei prodotti provenienti dal magazzino centrale (dunque non pezzi da sostituire) ricevendoli e trasportandoli senza documenti, in orario di consegna mattutino, con modalità, nel complesso, tali da non poter ricondurre la procedura adottata ad alcuna operazione di vendita consentita della merce. 2.4.3. Anche il terzo motivo è infondato, ripercorrendosi, sul punto le argomentazioni svolte al § 2.1.2. e specificando che sia per il reato di cui al capo 1 che per i due furti, è stata applicata l'ulteriore riduzione derivante dal riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ( cfr. pag. 24). 2.5. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 28, 29) denuncia vizi in parte infondati e, in parte, inammissibili. 2.5.1. Il primo motivo è infondato. Conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità è la motivazione nella parte in cui respinge l'eccezione di incompetenza per territorio proposta, tempestivamente dal ricorrente. Va richiamato quanto esposto rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] sul punto, sottolineando che le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione della competenza per territorio, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato turisdictionis, va determinata sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez, Rv. cit.). E' stato, poi, precisato da questa Corte, che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione, senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte, entro i termini dell'art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi, collegati a sopravvenienze istruttorie, potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. cit.). La questione proposta, dunque, deve essere disattesa in quanto infondata, avendo la Corte territoriale, come il giudice di primo grado, respinto l'eccezione con motivazione corretta, evidenziando che, fin dal momento dell'esercizio dell'azione penale, nonché fino al termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. (coincidente con l'udienza dibattimentale del 23 giugno 2016, celebrata dinanzi al primo giudice) sulla base, dunque, di un esame svolto, correttamente, ex ante, non era stato possibile determinare la competenza ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. Infatti, sino a quel momento, nel presente procedimento, non era emerso che almeno uno dei furti contestati fosse stato previsto e individuato, già al momento dell'inizio dell'operatività dell'associazione che, nel caso al vaglio, risale all'anno 2012. Anzi, si deve rilevare che proprio in considerazione del tenore dell'imputazione, risulta che i singoli reati fine sono stati accertati dopo diverso tempo, in alcuni casi anche dopo anni, rispetto al momento costitutivo dell'associazione. Neppure, rispetto al reato di cui all'art. 416 cod. pen., poi, risulta noto, al momento iniziale del sodalizio, il luogo in cui l'ente aveva preso vita. Le censure, prospettate sul punto, da parte della difesa, sollecitano l'esame in fatto di circostanze e fonti di prova, peraltro in parte acquisite all'esito dell'istruttoria svolta (non significative ai fini del necessario esame ex ante), inibito a questa Corte, anche ai fini che interessano. Dunque, corretto appare il criterio utilizzato e le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, nella parte in cui reputano operante il criterio residuale che tiene conto, ai fini della competenza per territorio, del luogo di commissione del primo reato fine, nel caso di specie coincidente con il furto contestato al capo 24, commesso in data 27 luglio 2013, cioè Peschiera del Garda. In ogni caso, per tutti i reati di furto, anche quelli contestati a [OSCURATO:PERSONA], è stato rilevato che questi sono stati commessi in Peschiera del Garda, luogo ove ha sede il magazzino centrale della [OSCURATO:SOCIETA]. in cui avvenivano i furti e dal quale venivano fatti uscire i prodotti destinati allo smercio.2.5.1.1. La censura relativa alla mancata immediata decisione dell'eccezione di incompetenza per territorio, da parte del Tribunale di Verona, che aveva riservato sul punto la decisione, ipotizzando la mera violazione degli artt. 21 e 491, comma 1, cod. proc. pen., non è ammissibile per genericità in relazione all'omessa specificazione, in concreto, dell'interesse. Va, invero, osservato che, secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, va illustrato, specificamente, l'interesse ad impugnare. Questo deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità. Il che si verifica quando, con l'impugnazione, si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). L'eccezione svolta, invece, in assenza di deduzioni specifiche, non può considerarsi, nel caso al vaglio, destinata a produrre un risultato più favorevole per l'imputato, stante, peraltro, il tipo di eccezione formulata, come sopra ampiamente esposto, avente ad oggetto la competenza per territorio, che si determina secondo quanto risulta ex ante. 2.5.2.11 secondo motivo è inammissibile. Il denunciato travisamento della prova non è ammissibile. Invero, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui si rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado e, comunque, questo sia decisivo nel senso di scardinare, integralmente, la motivazione e le conclusioni cui si è giunti in sede di merito. 2.5.2.1.11 richiamo all'omesso esame di elementi istruttori introdotti dalla difesa, anche documentali e delle risultanze della perizia fonica è genericamente formulato e non specifica, in che misura, i dati probatori il cui esame sarebbe stato trascurato o omesso del tutto, avrebbero condotto a diversa, più favorevole conclusione per il ricorrente. Le restanti censure prospettate, risultano versate in fatto e propendono per una rilettura del materiale probatorio, rispetto ai risultati cui sono giunte, con ragionamento logico e completo, le sentenze di merito. L'invocata necessità di riscontri, rispetto alle risultanze delle captazioni telefoniche, risulta censura inammissibile tenuto conto che l'esistenza dei gravi indizi può essere desunta anche dal solo contenuto delle intercettazioni. Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche o tra presenti, invero, possono essere fonte di prova diretta della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi precisi e concordanti (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Rv. 249730). In ogni caso, si osserva che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Reiterativa, infine, risulta la censura relativa alla dedotta genericità dei capi di imputazione con riferimento alla mancata, precisa indicazione della merce sottratta, risultando, invero, i singoli oggetti indicati nelle contestazioni dei reati fine quali refurtiva sufficientemente determinati, come correttamente reputato in sede di merito, tanto da aver consentito nei diversi gradi di giudizio, l'esercizio, puntuale, del diritto di difesa sul punto. 2.5.2.2. In ordine al denunciato vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato come partecipe del sodalizio, si osserva che i provvedimenti di merito rendono conto, con ragionamento non manifestamente illogico, che all'interno della delineata rete di vendita parallela, volta alla commercializzazione dei prodotti [OSCURATO:SOCIETA].„ al di fuori dei circuiti propri della casa madre, le commissioni avvenivano, in modo continuativo, da parte di partecipi determinati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di un esercizio di vendita di elettrodomestici. Si tratta di soggetto che viene indicato, nella più puntuale motivazione del primo giudice, insieme ad altri, come colui che abitualmente si approvvigionava dal sodalizio, chiedendo la fornitura di prodotti al di fuori delle procedure aziendali, reperendo i beni in luoghi diversi dalla sede del magazzino, ricevendo la merce senza la necessaria documentazione di trasporto, con la piena conoscenza del funzionamento del sistema. Sicché la censura proposta sul punto, risulta infondata. 2.5.3. Il terzo motivo è inammissibile posto che, formalmente, si denuncia un vizio consentito in sede di legittimità (erronea applicazione degli artt. 624, 625, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione) ma, in sostanza, si sollecita, in punto responsabilità, quanto ai reati di cui ai capi 28 e 29, il riesame di fonti di prova (esito della registrazione di immagini) non consentito. Quanto al dedotto travisamento della prova, questo risulta inammissibile, tenuto conto dei limiti di deduzione del vizio, derivanti dalla circostanza che, nella specie, si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità e, comunque, considerato che è ravvisabile il dedotto travisamento, solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito. 2.5.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La censura è reiterativa del corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da censure di ogni tipo, nonché corretto dal punto di vista della ritenuta qualificazione dei furti, ascritti ai capi 28 e 29, come aggravati dall'uso del mezzo fraudolento e dal numero delle persone. La motivazione, peraltro, risulta non manifestamente illogica, nella parte in cui reputa sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., dando risalto alle modalità peculiari della contabilità e del metodo sofisticato, utilizzato per far uscire i prodotti dal magazzino, tale da impedire di comprendere il meccanismo attraverso il quale si arrivava alle sottrazioni della merce. Si sottolineano, poi, con ragionamento non manifestamente illogico, le circostanze che hanno condotto ad escludere che si potesse trattare di prodotti provenienti dalla cd. cannibalizzazione o recuperati dalla cd. buca. Quanto alla circostanza di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896 Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169). Alla stregua di tale indirizzo, la critica proposta appare non centrata, posto che non specifica il tipo di partecipazione consapevole (materiale o morale) che non sarebbe dimostrato, quanto alla contribuzione alla commissione del fatto. Peraltro, con specifico riferimento al capo 29, la condotta viene descritta dai giudici di merito, come attuata con la partecipazione di Vedovato, Brentegani e lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, si occupava di sottrarre materialmente la merce facendola apparire come reso, gli altri due si occupavano del trasporto ed il [OSCURATO:PERSONA] la ritirava e destinava alla successiva vendita. La condivisibile ritenuta sussistenza delle! circostanze aggravanti inibisce di esaminare il motivo nella parte in cui si censura l'idoneità della querela sporta da soggetto asseritamente non legittimato perché non investito di formale potere di rappresentanza del soggetto passivo dei reati ([OSCURATO:SOCIETA].). 2.5.5. Il quinto motivo è infondato. La censura relativa al giudizio di bilanciamento operato è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche ia sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti sodldisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). La motivazione, poi, rispetto all'esclusione della sussistenza del vincolo della continuazione è completa, coerente e logica, nonché in linea con l'indirizzo ermeneutico di questa Corte di legittimità secondo il quale, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334). Orbene, si osserva che, nel caso al vaglio i due furti, individuati come reati fine, risalgono ad epoca successiva dall'inizio della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio e, comunque, risultano propiziati, come tutti i reati fine, quelli posti in essere e realizzati dai vari coimputati, sulla base di contingenti esigenze commerciali, quindi sulla base di necessità, che si rivelava di volta in volta, di piazzare i prodotti sul mercato parallelo, con modalità di attuazione e operative, dunque, non prevedibili, nemmeno nei loro tratti essenziali, al momento dell'inizio dell'associazione. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 13,14,15) denuncia quattro vizi in parte manifestamente infondati, in parte, infondati. 2.6.1. Il primo motivo è infondato. 02) La ricostruzione difensiva, secondo la quale la prima conversazione tra quelle in atti, che vede il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] (del 15 gennaio 2014), coinciderebbe con il momento iniziale in cui il ricorrente avrebbe aderito all'associazione di cui al capo 1, è alternativa a quella recepita, per tutti i ricorrenti odierni nei cui confronti è stato ritenuto il delitto associativo, in sede di merito. Si rileva, invece, che l'associazione è sorta, secondo la motivazione logica dei provvedimenti di merito, senz'altro in un momento precedente a quello in cui cominciano le captazioni telefoniche, tanto che si sottolinea che, dal tenore delle conversazioni, si comprendeva apertamente che non si trattava delle prime richieste di forniture, ma si faceva riferimento ad una modalità collaudata, che assicurava il buon fine dei furti su commissione, stante l'esistenza di una rete di smercio stabilmente operativa, con le solite modalità di attuazione. Del resto, si è sottolineato, nella sentenza impugnata, che non sussiste connessione tra reato associativo e singoli reati fine, ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., considerando che questi ultimi risalgono ad epoca successiva dall'inizio della partecipazione al sodalizio e, comunque, risultano propiziati, come tutti i reati fine, sulla base di contingenti esigenze commerciali che si prospettavano a coloro che, come [OSCURATO:PERSONA] (titolare di un centro di assistenza), si occupavano di ordinare e ricevere la merce della [OSCURATO:SOCIETA], da immettere sul mercato. Tanto, alla stregua di modalità di attuazione e operative reputate dai giudici di merito, con ragionamento non manifestamente illogico, non prevedibili, nemmeno nei loro tratti essenziali, al momento dell'inizio dell'associazione. Di qui il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. In ogni caso, per tutti i reati di furto, anche quelli contestati a [OSCURATO:PERSONA], è stato rilevato che questi sono stati commessi in Peschiera del Garda, luogo ove ha sede il magazzino centrale della [OSCURATO:SOCIETA]. in cui avvenivano i furti e dal quale venivano fatti uscire i prodotti destinati allo smercio. 2.6.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale motiva con ragionamento logico, anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo, a pagg. 8 e sgg. ove espone un ragionamento sufficiente e corretto, in ordine alla partecipazione dei ricorrenti al reato di cui al capo 1. La motivazione, del resto, deve essere letta nel complesso e questa, anche esamina le risultanze e indica le ragioni della ritenuta consapevolezza dei partecipi al sodalizio. Del resto, per [OSCURATO:PERSONA], in tutti e tre i reati fine ascrittigli, si manifesta la medesima modalità operativa dei furti perpetrati dagli associati, attraverso la richiesta di merce a [OSCURATO:SOCIETA] e, in uno di questi anche al [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla descrizione, puntuale, delle condotte contenuta nella sentenza di primo grado da leggere, congiuntamente, alla motivazione del provvedimento impugnato.2.6.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto reiterativo del corrispondente motivo di appello cui la Corte territoriale ha risposto, con ragionamento immune da censure di ogni tipo. In ogni caso, la critica è manifestamente infondata, posto che corretta risulta la configurazione nel caso