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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 27014/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31478/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso c. ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 1763/2019 depositata il 18 luglio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 2°22, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 4116 del 2014 il Tribunale di Firenze condannò il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 59.054,04, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla erronea cancellazione dello stesso dalle liste di collocamento obbligatorio: danno commisurato al maggior importo del trattamento pensionistico da lui non percepito per effetto della mancanza di contribuzione dal 1996 al 2009 conseguente alla perdita del posto di lavoro in atto al momento della cancellazione.

2. In accoglimento del gravame interposto dal Ministero, la Corte d'appello di Firenze, disattesa la preliminare eccezione di tardività dell'impugnazione, ha rigettato la domanda, ritenendo fondata la reiterata eccezione di prescrizione del credito risarcitorio.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'amministrazione intimata.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 281-sexies c.p.c., in relazione agli artt. 323, 324, 325 e 327 cod. proc. civ..

1.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione di tardività dell'appello, in quanto proposto in data 19 giugno 2015 al di là del termine lungo semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. in tesi decorrente dal 18 dicembre 2014, giorno in cui si era tenuta l'udienza nel corso della quale il primo giudice aveva dato lettura della sentenza ex art. 281-sexies cod. proc. civ..

La Corte d'appello ha giudicato infondata tale eccezione sulla base delle seguenti considerazioni: «La sentenza è parte integrante del verbale dell'udienza svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

«Si legge nel verbale che: "Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura"; seguono l'epigrafe e la motivazione della sentenza, in calce alla quale si legge quanto segue: "Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Firenze, 28 dicembre 2014".

«Verbale e sentenza risultano sottoscritti dal primo giudice il 28.12.2014 alle ore 22:52.

«A norma dell'art. 281-sexies c.p.c., "la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".

«Questo collegio conosce le decisioni, anche recenti, con cui la Corte di tassazione ha ritenuto che l'eventuale dissociazione tra i due momenti (lettura della sentenza e successivo deposito della motivazione) non comporta la conversione del provvedimento in sentenza ordinaria, perché il potere decisorio del giudice si è già consumato all'udienza con la lettura datane alle parti.

«Tuttavia, ai fini della individuazione della data di pubblicazione la stessa Cassazione conferisce importanza decisiva alla sottoscrizione del verbale di udienza da parte del giudice. ...

«Nella fattispecie, il verbale di udienza è stato sottoscritto soltanto il 28.12.2014, contestualmente alla sentenza in esso contenuta.

«Pertanto, è solo da quella data che ha iniziato a decorrere il termine lungo per l'impugnazione, che è conseguentemente tempestiva ...».

1.2. Secondo il ricorrente il contenuto del verbale avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse.

In punto di fatto rileva che, «subito dopo l'intestazione, si legge: "Oggi 18/12/2014 ad ore 12,44 innanzi al dott. ... sono comparsi (...). [OSCURATO:PERSONA] invita le parti a precisare le conclusioni (...).

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura".

E nella parte finale, subito prima della sottoscrizione, si ripete: "Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale"».

Osserva quindi il ricorrente che «vero è che la data di seguito apposta, prima della firma del Giudice, è quella del 28/12/2014, ma tale data, verosimilmente, è frutto di un mero errore materiale e non può essere ragionevolmente ritenuta quella della reale pubblicazione della sentenza, tant'è vero che sulla sentenza la cancelleria ha apposto il n. 4116 con data di pubblicazione 18/12/2014, mentre la data del n. di repertorio 9927/2014 è il 29/12/2014».

Sostiene quindi che l'impugnazione non poteva essere considerata tempestiva atteso che «dal tenore letterale della sentenza e dalla sua non contestata lettura integrale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deriva che la data di pubblicazione è stata quella dello stesso 18/12/2014».

2. La censura è inammissibile, sotto due profili.

2.1. Anzitutto perché non si confronta con la ratto decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, la quale non nega che nel verbale, nel quale è contenuta anche la sentenza, si dia atto che «Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura», né che in calce alla sentenza redatta di seguito si legga l'attestazione: «Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale», ma assegna rilievo dirimente al fatto che quel verbale, con la sentenza in esso contenuta, risulti effettivamente sottoscritto dal giudice solo in data 28 dicembre 2014, considerandolo — in conformità al chiaro testo della norma (art. 281-sexies cod. proc civ., ultimo inciso) ed alla giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. n. 4401 del 28/02/2006; n. 19743 del 19/09/2014) — adempimento perfettivo della fattispecie legale della pubblicazione della sentenza.

Tale nucleo centrale della motivazione sul punto adottata non è specificamente censurato in ricorso, se non con la mera ipotetica affermazione che l'apposizione di quella data a fianco della sottoscrizione sarebbe da considerare frutto di errore materiale, che però viene dato apoditticamente per presupposto in mancanza di alcuna allegazione circa l'avvenuta proposizione di istanza di correzione e dell'eventuale esito.

Peraltro, il dato è — come detto — ribadito nella sentenza d'appello anche con la specifica e circostanziata affermazione secondo cui «verbale e sentenza risultano sottoscritti dal primo giudice il 28.12.2014 alle ore 22:52»: tale affermazione, in particolare nel suo così preciso riferimento cronologico, in quanto evidentemente non tratta dal contenuto della sentenza di primo grado ma da altro dato extratestuale (e segnatamente dalla data di deposito nella cancelleria telematica, comprovata da estratto del SICID prodotto dall'appellante, come è precisato a pag. 3 della sentenza), avrebbe richiesto specifica considerazione critica che invece manca in ricorso.

2.2. L'inammissibilità discende anche dall'inosservanza dell'onere di specifica indicazione degli atti richiamati, imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

In disparte il rilievo, di cui si è già detto sopra, della presunta ascrivibilità ad errore materiale della data di sottoscrizione indicata nel verbale/sentenza, il solo altro argomento speso 4—seaken-0 per contrastare il ritenuto perfezionamento della pubblicazione della sentenza solo in data 28 dicembre 2014 è dato dal rilievo (leggibile a pag. 9 del ricorso) che «sulla sentenza la Cancelleria ha apposto il n. 4116 con data di pubblicazione 18/12/2014, mentre la data del n. di repertorio 9927/2014 è il 29/12/2014».

Ebbene, in disparte il rilievo che l'indicazione appare in sé contraddittoria (apparendo quanto meno strano che un provvedimento, in ipotesi, già iscritto nel registro delle sentenze pubblicate, possa avere atteso ben dieci giorni prima di essere iscritto nel registro repertorio degli atti soggetti a registrazione, tanto più trattandosi di sentenza formata e sottoscritta con modalità digitali e in ambiente telematico), l'affermazione non è supportata dalla indicazione del documento richiamato, non essendo indicato il luogo ove, nel fascicolo di causa, è reperibile la copia della sentenza dalla quale sarebbe ricavabile il dato descritto.

Nel ricorso si dice allegata, sub n. 2, «Copia autentica sentenza del Tribunale di Firenze n. 4116 del 18/12/2014», ma tale documento, bensì presente nel fascicolo di parte, non reca alcuna stampigliatura di cancelleria dalla quale possa desumersi che la sentenza in questione sia stata registrata come pubblicata, con il n. 4116, in data 18 dicembre 2014.

2.3. Mette conto infine rilevare che la ricostruzione operata dalla Corte d'appello, nel supporre la distinzione (e distanza) temporale tra udienza di discussione (18 dicembre 2014) ed effettiva sottoscrizione da parte del giudice del verbale contenente la sentenza (28 dicembre 2014), pur rettamente considerando quest'ultimo adempimento perfettivo della pubblicazione della sentenza, per ciò stesso descrive però un modus procedendi del giudice di primo grado certamente distante dal modello decisorio che in quella sentenza si dice essere stato applicato.

Ciò ne determinava la nullità, che, però, convertendosi in motivo di impugnazione, ex art. 161 cod. proc. civ., andava fatta valere con l'appello.

Cosa che non è stata fatta.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o erronea applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ. in relazione all'art. 2043 cod. civ.».

3.1. In punto di prescrizione la Corte d'appello ha ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere — non, come opinato dal primo giudice, dal 10 luglio 2009, data in cui lo Iannuccilli maturò il diritto alla pensione, ma — dalla data stessa del fatto colposo dell'amministrazione, ossia dalla erronea cancellazione dello stesso dagli elenchi del collocamento obbligatorio, con provvedimento del Ministero del Lavoro datato 11 dicembre 1995, da considerare ai detti fini alla stregua di illecito istantaneo con effetti permanenti.

Il fondamento extracontrattuale dell'azione risarcitoria esclude, infatti, secondo i giudici a quibus, che nella specie possa farsi applicazione del principio giurisprudenziale formatosi sull'azione contrattuale da «danno pensionistico», secondo cui questa è esperibile dal momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.

3.2. Il ricorrente deduce l'erroneità in iure di tale valutazione rilevando che il danno è insorto solo al compimento dell'età pensionabile (luglio 2009) e che, pertanto, deve trovare nella specie applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui il termine di prescrizione da fatto illecito non può decorrere dal fatto in sé, ma dalla manifestazione del danno e dalla consapevolezza che di esso ne acquisisca il danneggiato.

Rileva che peraltro non vi è motivo di non applicare alla fattispecie il principio affermato dalla giurisprudenza in tema di c.d.

«danno pensionistico» atteso che, se è vero che non viene imputata al Ministero un' omissione contributiva, lo stesso si è però reso responsabile di un fatto illecito dal quale è derivata la medesima conseguenza dannosa della perdita di contribuzione da lavoro e, quindi, un trattamento pensionistico deteriore per effetto della mancata assicurazione previdenziale conseguente a la perdita del posto di lavoro imputabile al Ministero.

4. La censura è fondata.

Il principio affermato dalla giurisprudenza in tema di prescrizione del danno (pensionistico) da omessa contribuzione trae fondamento dal rilievo che «quando il danno da omessa contribuzione consista nella perdita della pensione, esso non può considerarsi realizzato, e non è pertanto risarcibile, prima che il lavoratore abbia raggiunto l'età pensionabile; da questo momento, e non prima, può pertanto decorrere la prescrizione, in aderenza alla lettera dell'art. 2935 cod. civ.» (Cass. Sez.

U. 18/12/1979, n. 6568; Cass. 15/04/1999, n. 3778, 25/02/2004, n. 2774; 11/09/2013, n. 20827).

Si tratta, dunque, di una diretta applicazione del più generale principio per il quale l'azione risarcitoria, abbia essa fondamento contrattuale o extracontrattuale, presuppone la produzione del danno, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (v. ex multis Cass. n. 26020 del 05/12/2011).

A tal fine nessun rilievo può dunque assumere la natura del fatto costitutivo del credito risarcitorio.

Nella fattispecie legale che lo determina, l'inadempimento contrattuale o il fatto colposo o doloso contra ius (torto aquiliano), coprono alternativamente solo il primo elemento, rappresentato per l'appunto dal fatto illecito causativo del danno; ricorra l'uno o l'altro, però, il danno rappresenta il secondo distinto elemento che perfeziona la fattispecie e, per ciò stesso, condiziona in entrambi i casi, allo stesso modo, il sorgere del diritto, che prima non potrebbe pertanto essere fatto valere.

In entrambi i casi, pertanto, e allo stesso modo, solo al momento dell'insorgenza del danno il credito risarcitorio può essere fatto valere e solo da quel momento, pertanto, ex art. 2935 cod. civ., decorre il relativo termine prescrizionale.

L'unica differenza tra le due azioni è data per l'appunto dalla durata di tale termine, ma nessuna ragione logica e giuridica può giustificare la fissazione di un diverso exordíum praescriptionis.

Cambia certo il meccanismo causale (nell'un caso l'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro che vi era contrattualmente obbligato, nell'altro l'illegittima interruzione, per fatto colposo dell'amministrazione, del rapporto di lavoro), ma la conseguenza dannosa è identica: il mancato accumulo del capitale contributivo sulla cui base calcolare la pensione.

4. In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va , dunque cassata -é—la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassar sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, comunque in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31478/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso c. ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 1763/2019 depositata il 18 luglio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 2°22, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4116 del 2014 il Tribunale di Firenze condannò il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 59.054,04, a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla erronea cancellazione dello stesso dalle liste di collocamento obbligatorio: danno commisurato al maggior importo del trattamento pensionistico da lui non percepito per effetto della mancanza di contribuzione dal 1996 al 2009 conseguente alla perdita del posto di lavoro in atto al momento della cancellazione. 2. In accoglimento del gravame interposto dal Ministero, la Corte d'appello di Firenze, disattesa la preliminare eccezione di tardività dell'impugnazione, ha rigettato la domanda, ritenendo fondata la reiterata eccezione di prescrizione del credito risarcitorio. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'amministrazione intimata. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 281-sexies c.p.c., in relazione agli artt. 323, 324, 325 e 327 cod. proc. civ.. 1.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la preliminare eccezione di tardività dell'appello, in quanto proposto in data 19 giugno 2015 al di là del termine lungo semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. in tesi decorrente dal 18 dicembre 2014, giorno in cui si era tenuta l'udienza nel corso della quale il primo giudice aveva dato lettura della sentenza ex art. 281-sexies cod. proc. civ.. La Corte d'appello ha giudicato infondata tale eccezione sulla base delle seguenti considerazioni: «La sentenza è parte integrante del verbale dell'udienza svoltasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. «Si legge nel verbale che: "Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura"; seguono l'epigrafe e la motivazione della sentenza, in calce alla quale si legge quanto segue: "Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. Firenze, 28 dicembre 2014". «Verbale e sentenza risultano sottoscritti dal primo giudice il 28.12.2014 alle ore 22:52. «A norma dell'art. 281-sexies c.p.c., "la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria". «Questo collegio conosce le decisioni, anche recenti, con cui la Corte di tassazione ha ritenuto che l'eventuale dissociazione tra i due momenti (lettura della sentenza e successivo deposito della motivazione) non comporta la conversione del provvedimento in sentenza ordinaria, perché il potere decisorio del giudice si è già consumato all'udienza con la lettura datane alle parti. «Tuttavia, ai fini della individuazione della data di pubblicazione la stessa Cassazione conferisce importanza decisiva alla sottoscrizione del verbale di udienza da parte del giudice. ... «Nella fattispecie, il verbale di udienza è stato sottoscritto soltanto il 28.12.2014, contestualmente alla sentenza in esso contenuta. «Pertanto, è solo da quella data che ha iniziato a decorrere il termine lungo per l'impugnazione, che è conseguentemente tempestiva ...». 1.2. Secondo il ricorrente il contenuto del verbale avrebbe dovuto portare a conclusioni diverse. In punto di fatto rileva che, «subito dopo l'intestazione, si legge: "Oggi 18/12/2014 ad ore 12,44 innanzi al dott. ... sono comparsi (...). [OSCURATO:PERSONA] invita le parti a precisare le conclusioni (...). Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura". E nella parte finale, subito prima della sottoscrizione, si ripete: "Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale"». Osserva quindi il ricorrente che «vero è che la data di seguito apposta, prima della firma del Giudice, è quella del 28/12/2014, ma tale data, verosimilmente, è frutto di un mero errore materiale e non può essere ragionevolmente ritenuta quella della reale pubblicazione della sentenza, tant'è vero che sulla sentenza la cancelleria ha apposto il n. 4116 con data di pubblicazione 18/12/2014, mentre la data del n. di repertorio 9927/2014 è il 29/12/2014». Sostiene quindi che l'impugnazione non poteva essere considerata tempestiva atteso che «dal tenore letterale della sentenza e dalla sua non contestata lettura integrale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deriva che la data di pubblicazione è stata quella dello stesso 18/12/2014». 2. La censura è inammissibile, sotto due profili. 2.1. Anzitutto perché non si confronta con la ratto decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, la quale non nega che nel verbale, nel quale è contenuta anche la sentenza, si dia atto che «Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura», né che in calce alla sentenza redatta di seguito si legga l'attestazione: «Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale», ma assegna rilievo dirimente al fatto che quel verbale, con la sentenza in esso contenuta, risulti effettivamente sottoscritto dal giudice solo in data 28 dicembre 2014, considerandolo — in conformità al chiaro testo della norma (art. 281-sexies cod. proc civ., ultimo inciso) ed alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 4401 del 28/02/2006; n. 19743 del 19/09/2014) — adempimento perfettivo della fattispecie legale della pubblicazione della sentenza. Tale nucleo centrale della motivazione sul punto adottata non è specificamente censurato in ricorso, se non con la mera ipotetica affermazione che l'apposizione di quella data a fianco della sottoscrizione sarebbe da considerare frutto di errore materiale, che però viene dato apoditticamente per presupposto in mancanza di alcuna allegazione circa l'avvenuta proposizione di istanza di correzione e dell'eventuale esito. Peraltro, il dato è — come detto — ribadito nella sentenza d'appello anche con la specifica e circostanziata affermazione secondo cui «verbale e sentenza risultano sottoscritti dal primo giudice il 28.12.2014 alle ore 22:52»: tale affermazione, in particolare nel suo così preciso riferimento cronologico, in quanto evidentemente non tratta dal contenuto della sentenza di primo grado ma da altro dato extratestuale (e segnatamente dalla data di deposito nella cancelleria telematica, comprovata da estratto del SICID prodotto dall'appellante, come è precisato a pag. 3 della sentenza), avrebbe richiesto specifica considerazione critica che invece manca in ricorso. 2.2. L'inammissibilità discende anche dall'inosservanza dell'onere di specifica indicazione degli atti richiamati, imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. In disparte il rilievo, di cui si è già detto sopra, della presunta ascrivibilità ad errore materiale della data di sottoscrizione indicata nel verbale/sentenza, il solo altro argomento speso 4—seaken-0 per contrastare il ritenuto perfezionamento della pubblicazione della sentenza solo in data 28 dicembre 2014 è dato dal rilievo (leggibile a pag. 9 del ricorso) che «sulla sentenza la Cancelleria ha apposto il n. 4116 con data di pubblicazione 18/12/2014, mentre la data del n. di repertorio 9927/2014 è il 29/12/2014». Ebbene, in disparte il rilievo che l'indicazione appare in sé contraddittoria (apparendo quanto meno strano che un provvedimento, in ipotesi, già iscritto nel registro delle sentenze pubblicate, possa avere atteso ben dieci giorni prima di essere iscritto nel registro repertorio degli atti soggetti a registrazione, tanto più trattandosi di sentenza formata e sottoscritta con modalità digitali e in ambiente telematico), l'affermazione non è supportata dalla indicazione del documento richiamato, non essendo indicato il luogo ove, nel fascicolo di causa, è reperibile la copia della sentenza dalla quale sarebbe ricavabile il dato descritto. Nel ricorso si dice allegata, sub n. 2, «Copia autentica sentenza del Tribunale di Firenze n. 4116 del 18/12/2014», ma tale documento, bensì presente nel fascicolo di parte, non reca alcuna stampigliatura di cancelleria dalla quale possa desumersi che la sentenza in questione sia stata registrata come pubblicata, con il n. 4116, in data 18 dicembre 2014. 2.3. Mette conto infine rilevare che la ricostruzione operata dalla Corte d'appello, nel supporre la distinzione (e distanza) temporale tra udienza di discussione (18 dicembre 2014) ed effettiva sottoscrizione da parte del giudice del verbale contenente la sentenza (28 dicembre 2014), pur rettamente considerando quest'ultimo adempimento perfettivo della pubblicazione della sentenza, per ciò stesso descrive però un modus procedendi del giudice di primo grado certamente distante dal modello decisorio che in quella sentenza si dice essere stato applicato. Ciò ne determinava la nullità, che, però, convertendosi in motivo di impugnazione, ex art. 161 cod. proc. civ., andava fatta valere con l'appello. Cosa che non è stata fatta. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o erronea applicazione degli artt. 2935 e 2947 cod. civ. in relazione all'art. 2043 cod. civ.». 3.1. In punto di prescrizione la Corte d'appello ha ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere — non, come opinato dal primo giudice, dal 10 luglio 2009, data in cui lo Iannuccilli maturò il diritto alla pensione, ma — dalla data stessa del fatto colposo dell'amministrazione, ossia dalla erronea cancellazione dello stesso dagli elenchi del collocamento obbligatorio, con provvedimento del Ministero del Lavoro datato 11 dicembre 1995, da considerare ai detti fini alla stregua di illecito istantaneo con effetti permanenti. Il fondamento extracontrattuale dell'azione risarcitoria esclude, infatti, secondo i giudici a quibus, che nella specie possa farsi applicazione del principio giurisprudenziale formatosi sull'azione contrattuale da «danno pensionistico», secondo cui questa è esperibile dal momento in cui si verifica il duplice presupposto della inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale. 3.2. Il ricorrente deduce l'erroneità in iure di tale valutazione rilevando che il danno è insorto solo al compimento dell'età pensionabile (luglio 2009) e che, pertanto, deve trovare nella specie applicazione il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui il termine di prescrizione da fatto illecito non può decorrere dal fatto in sé, ma dalla manifestazione del danno e dalla consapevolezza che di esso ne acquisisca il danneggiato. Rileva che peraltro non vi è motivo di non applicare alla fattispecie il principio affermato dalla giurisprudenza in tema di c.d. «danno pensionistico» atteso che, se è vero che non viene imputata al Ministero un' omissione contributiva, lo stesso si è però reso responsabile di un fatto illecito dal quale è derivata la medesima conseguenza dannosa della perdita di contribuzione da lavoro e, quindi, un trattamento pensionistico deteriore per effetto della mancata assicurazione previdenziale conseguente a la perdita del posto di lavoro imputabile al Ministero. 4. La censura è fondata. Il principio affermato dalla giurisprudenza in tema di prescrizione del danno (pensionistico) da omessa contribuzione trae fondamento dal rilievo che «quando il danno da omessa contribuzione consista nella perdita della pensione, esso non può considerarsi realizzato, e non è pertanto risarcibile, prima che il lavoratore abbia raggiunto l'età pensionabile; da questo momento, e non prima, può pertanto decorrere la prescrizione, in aderenza alla lettera dell'art. 2935 cod. civ.» (Cass. Sez. U. 18/12/1979, n. 6568; Cass. 15/04/1999, n. 3778, 25/02/2004, n. 2774; 11/09/2013, n. 20827). Si tratta, dunque, di una diretta applicazione del più generale principio per il quale l'azione risarcitoria, abbia essa fondamento contrattuale o extracontrattuale, presuppone la produzione del danno, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (v. ex multis Cass. n. 26020 del 05/12/2011). A tal fine nessun rilievo può dunque assumere la natura del fatto costitutivo del credito risarcitorio. Nella fattispecie legale che lo determina, l'inadempimento contrattuale o il fatto colposo o doloso contra ius (torto aquiliano), coprono alternativamente solo il primo elemento, rappresentato per l'appunto dal fatto illecito causativo del danno; ricorra l'uno o l'altro, però, il danno rappresenta il secondo distinto elemento che perfeziona la fattispecie e, per ciò stesso, condiziona in entrambi i casi, allo stesso modo, il sorgere del diritto, che prima non potrebbe pertanto essere fatto valere. In entrambi i casi, pertanto, e allo stesso modo, solo al momento dell'insorgenza del danno il credito risarcitorio può essere fatto valere e solo da quel momento, pertanto, ex art. 2935 cod. civ., decorre il relativo termine prescrizionale. L'unica differenza tra le due azioni è data per l'appunto dalla durata di tale termine, ma nessuna ragione logica e giuridica può giustificare la fissazione di un diverso exordíum praescriptionis. Cambia certo il meccanismo causale (nell'un caso l'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro che vi era contrattualmente obbligato, nell'altro l'illegittima interruzione, per fatto colposo dell'amministrazione, del rapporto di lavoro), ma la conseguenza dannosa è identica: il mancato accumulo del capitale contributivo sulla cui base calcolare la pensione. 4. In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va , dunque cassata -é—la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassar sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, comunque in diversa composizione, cui demanda di