CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio su annullamento della Corte di cassazione in data 21.9.2016 della sentenza della Corte d'appello di Lecce del 13.4.2015, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Brindisi in data 8.5.2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l'operatività della recidiva e per l'effetto limitatamente ai reati di cui ai capi f), g), h), i), I) ed m), ha rideterminato la pena in anni quattro, mesi due e giorni quattordici di reclusione ed Euro 760,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Afferma che la Corte territoriale si è limitata a ridurre la pena per l'esclusione della recidiva per i reati in materia di armi senza tuttavia operare anche un diverso calcolo degli aumenti per la continuazione. La Corte territoriale ha così giudicato in modo limitato il devolutum conseguente al disposto annullamento da parte della Corte di cassazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato. Ripercorrendo brevemente l'iter del presente procedimento, va premesso che al Parisi venivano ascritti reati in materia di stupefacenti ex art. 73 comma 1 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (cessione a diversi soggetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina) e reati in materia di armi (ricettazione, illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile mitragliatore, di un fucile a canne mozze e di una carabina) e che per entrambi i due tipi di reati era stata contestata la recidiva ex art. 99, commi 1 e 2 n. 2 cod. pen.. Con la sentenza in data 13.4.2015 la Corte d'appello di Lecce, mentre aveva respinto l'appello con riguardo al merito delle imputazioni ed all'applicazione della disciplina della continuazione tra tutti i reati in contestazione nonché, in ordine al trattamento sanzionatorio, aveva escluso la recidiva limitatamente ai reati in materia di stupefacenti mentre ne aveva riconosciuto l'operatività per i reati in materia di armi, stante il disposto di cui all'art. 99 comma 5 cod. pen. secondo cui l'aumento per la recidiva è obbligatorio. Proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato, questa Corte di cassazione con sentenza in data 21.9.2016 ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta obbligatorietà della recidiva in materia di armi ed ha rinviato per un nuovo giudizio sul punto. In particolare questa Corte ha ritenuto che "..Risulta fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla ritenuta obbligatorietà della recidiva, per i reati in materia di armi. La Corte di appello esclude per il Parisi la recidiva relativamente ai reati relativi alla droga, invece la considera per gli altri reati in considerazione del quinto comma dell'art. 99 cod. pen. e che "...La sentenza deve annullarsi sul punto con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, limitatamente alla ritenuta obbligatorietà della recidiva". Così delimitato l'oggetto del giudizio, ne deriva che la questione riguardante l'aumento per la continuazione per i reati in materia di armi non ha formato oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. Ed all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22.3.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276207). Orbene la sentenza oggi impugnata, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, attesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha modificato l'art. 99, comma 5 cod. pen., ha ritenuto di escludere la contestata recidiva con riferimento ai delitti in materia di armi ed ha cosi rideterminato la pena senza tenere conto del relativo aumento. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de