CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/07/1961 avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilita' del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma rideterminava la pena inflittagli in relazione ai reati di peculato e accesso abusivo al sistema informatico del Servizio centrale di protezione. Secondo le concordi sentenze di merito, il ricorrente, in qualità di assistente capo della Polizia di Stato, addetto al Servizio centrale di protezione, in concorso con altri imputati separatamente giudicati, si sarebbe appropriato di ingenti somme, effettuando accrediti di denaro su carte di credito destinate al sostentamento dei collaboratori di giustizia e indebitamente utilizzate dall’imputato per effettuare prelievi per finalità personali. 2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla mancata esclusione delle prove dichiarate inutilizzabili fin dalla sentenza di primo grado, nella quale si dava atto che l’acquisizione dei dati informatici non era avvenuta nel rispetto dell’art. 360 cod. proc. pen. Ciononostante, prima il Tribunale e poi la Corte di appello avevano ritenuto che tali documenti potessero svolgere la funzione di “fonte ausiliaria” rispetto alla prova dichiarativa. Invero, dall’esame delle deposizioni rese dai testi che avevano svolto gli accertamenti, emerge pacificamente come questi abbiano ampiamente fatto riferimento alle prove inutilizzabili che, mediante il veicolo della testimonianza, sarebbero state valutate ai fini della decisione. 2.2. Con il secondo motivo, si censura il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 191 cod. proc.pen e 132 del Codice della privacy in relazione all’utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico dell’utenza cellulare dell’imputato. I giudici di merito hanno ritenuto che i dati attestanti le celle telefoniche impiegate dall’utenza dell’imputato avevano trovato conferma nelle prove dichiarative e, in particolare, nelle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei fogli attestanti la presenza dell’imputato presso la sede dell’ufficio, posta nelle vicinanze dello sportelo bancomat presso il quale venivano eseguiti gli indebiti prelievi di denaro. Sostiene la difesa che tali elementi non fornirebbero alcun riscontro ai dati estrapolati dal traffico telefonico, tanto più che la vicinanza tra la sede di lavoro e lo sportello bancomat non consentiva di affermare che il cellulare dell’imputato agganciava quella determinata cella telefonica in quanto si era recato ad effettuare i prelievi, piuttosto che fosse rimasto sul luogo di lavoro. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla valutazione, in assenza di riscontri, delle dichiarazioni rese dai coimputati separatamente giudicati, senza che i giudici di merito si siano confrontati con le evidenti discrasie e contraddizione nelle quali i predetti sono incorsi. In particolare, si stigmatizza l’erronea valutazione dei fatti avvenuti il 4/12/2015 relativi alla cancellazione dei dati relativi agli accrediti di denaro, condotta che per espressa ammissione di [OSCURATO:PERSONA] era stata da lui eseguita, utilizzando le credenziali dell’imputato. A fronte della carente valutazione della attendibilità intrinseca, si deduce anche l’omessa acquisizione di elementi di riscontro oggettivi, non potendosi neppure valorizzare la convergenza delle chiamate in correità, in considerazione dei sicuri contatti intercorsi tra i coimputati e del mutamento delle loro versioni, posto che in un primo momento avevano negato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si censura il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria, condotta senza il rispetto dei principi di diritto relativi alla valutazione della certezza, univocità e concordanza degli indizi. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell’art. 615.ter, comma terzo, cod. pen., essendosi erroneamente ritenuta sussistenza l’aggravante dell’aver effettuato l’abusivo ingresso ad un sistema informatico relativo alla sicurezza pubblica. La difesa evidenzia che, pur essendo stato effettuato l’accesso ad un sistema informatico in uso al Ministero dell’interno, questo era destinato unicamente a gestire il mantenimento economico dei collaboratori di giustizia e, quindi, non aveva dirette ricadute sulla sicurezza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Devono preliminarmente esaminarsi il terzo e quarto motivo di ricorso, relativi al dedotto vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazione rese dai coimputati separatamente giudicati. Invero, dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e secondo grado, risulta che le dichiarazioni rese dai predetti sono state analiticamente valutate, sottoponendole al duplice vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca. In particolare, è stato valorizzato il fatto che i coimputati hanno fornito una versione dei fatti che, oltre ad essere convergente, era pienamente corrispondente agli accertamenti eseguiti nell’immediatezza della scoperta degli ammanchi da parte del dirigente del settore di appartenenza dei predetti (Montanaro). Come pure si è valutata l’iniziale diversità di versioni rese in ordine al coinvolgimento o meno dell’imputato, essendosi fornita una spiegazione pienamente logica e coerente. Si è sottolineato, infatti, come l’iniziale tentativo di escludere, da parte di [OSCURATO:PERSONA], qualsivoglia coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] era dipeso dal fatto che, in occasione delle dichiarazioni rese a Montanaro nell’immediatezza dei primi accertamenti, si trovava in una condizione di obiettiva confusione e incertezza circa la linea difensiva più opportuna da seguire. Il dato dirimente è, invece, che al momento di essere escussi in dibattimento, tanto [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno concordemente ammesso che i prelievi indebiti e le operazioni ad essi propedeutici erano realizzati anche con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Accanto alle valutazioni svolte in ordine all’attendibilità soggettiva, i giudici di merito hanno pacificamente evidenziato elementi di riscontro oggettivi alle loro dichiarazioni, sottolineando come il funzionamento del sistema di accredito sulle carte di credito prepagate e dell’occultamento dei fondi in tal modo distratti veniva interamente gestito dall’ufficio cui erano preposti [OSCURATO:PERSONA] e i restanti due coimputati. La condivisione del luogo di lavoro, dei sistemi operativi e il reciproco intervento sulle procedure previste per l’accredito delle somme è stato ritenuto un elemento di sicuro riscontro alla tesi del concorso sostenuta dai coimputati. Lo stesso dirigente del servizio, fin dall’emersione dei primi dubbi e dall’espletamento degli accertamenti interni, era sostanzialmente giunto a ritenere il sicuro coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto ciò è che vero che Montanaro ha riferito che, in occasione dei primi sospetti emersi il 4.12.2015, aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (addetto ad altre mansioni) di eseguire una prima verifica, ma subito dopo le inattendibili rassicurazioni offerte da [OSCURATO:PERSONA], aveva incaricato il solo [OSCURATO:PERSONA] di svolgere ulteriori accertamenti. 2.3. In definitiva, quindi, può agevolmente affermarsi che il motivo di ricorso afferente alla valutazione delle dichiarazioni rese dai coimputati è manifestamente infondato e non si confronta in alcun modo con l’analitica ricostruzione del procedimento valutativo della prova, sia sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca che estrinseca. A ben vedere, le chiamate in correità - oggettivamente riscontrate - sono state correttamente ritenute di per sè idonee a fondare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. In tale contesto, anche l’ulteriore censura sollevata in relazione al vizio di motivazione, in merito alla diretta partecipazione dell’imputato alle condotte di reato, risulta manifestamente infondato.A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la responsabilità dell’imputato non deriva affatto da prove indiziarie prive dei requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., bensì si fonda essenzialmente sulla chiamata in correità che, a sua volta, deve ritenersi ampiamente riscontrata. 3. Le conclusioni sopra indicate consentono anche di superare agevolmente il primo motivo di ricorso, concernente la presunta inutilizzabilità degli accertamenti informatici che avrebbero portato all’accertamento dei reati contestati. 3.1. Occorre in primo luogo sottolineare come la sentenza di primo grado – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa e dalla sentenza di appello – non ha affatto dichiarato l’inutilizzabilità delle prove informatiche, essendosi limitata a censurare le modalità di svolgimento e conservazione dei dati acquisiti. Sostanzialmente il Tribunale ha osservato che i soggetti incaricati di procedere alle prime verifiche, anziché limitarsi all’esame dei dati informatici «meglio avrebbero operato ove avessero acquisito i dati comunque relativi alle ricariche delle Kalibra», non dichiarando affatto l'inutilizzabilità di tali accertamenti. Vi è un ulteriore ed assorbemente motivo che consente di ritenere l'insussistenza della presunta inutilizzabilità dei dati acquisiti. Dalla motivazione delle sentenze di merito, infatti, emerge che i dati relativi agli accrediti e prelievi eseguiti sulle carte di credito, come pure quelli relativi agli accessi al sistema informatici, sono stati eseguiti, su incarico di Montanaro - che all'epoca era dirigente del servizio - nell'ambito delle verifiche interne avviate subito dopo il primo sospetto che vi potessero essere delle irregolarità. Si tratta, pertanto, di dati acquisiti al di fuori e prima ancora che venisse avviata l'attività di indagine da parte dell'autorità inquirente, sicchè in alcun modo si sarebbe potuta ipotizzare la loro inutilizzabilità per violazione delle norme in tema di accertamenti tecnici irripetibili. Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che i dati acquisiti dai soggetti incaricati di svolgere gli accertamenti interni, dai quali è successivamente scaturita la notitia criminis, sono stati legittimamente utilizzati a supporto dellle testimonianze rese dai predetti. 3.2. La difesa sostiene che tale affermazione risulterebbe errata, in quanto le testimonianze si fonderebbero integralmente sulle acquisizioni documentali. La tesi non può essere recepita anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle sopra esposte. In primo luogo, deve sottolinearsi l’aspecificità della doglianza, posto che molte delle testimonianze si basano su dati non oggetto di accertamenti tecnici, bensì meramente forniti dall’istituto di credito gestore delle carte prepagate, ovvero estrapolati dai sistemi informatici in uso al Servizio centrale di protezione. L’esame di tali dati integra un’attività meramente ricognitiva di un dato acquisito e conservato da un soggetto terzo a prescindere dallo svolgimento delle indagini. Si tratta di dati, pertanto, pacificamente esaminabili e sui quali i testimoni ben potevano deporre, anche in assenza della loro materiale acquisizione. 3.3. In ogni caso, deve ritenersi che il motivo sia inammissibile in quanto non si confronta in alcun modo il principio della prova di resistenza.Nella misura in cui si è ritenuto che le chiamate in correità costituiscono di per sé prova idonea a fondare l’accusa, le questioni ulteriori divengono sostanzialmente irrilevanti ai fini dell’esito del giudizio. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo all’inutilizzabilità dei dati del traffico telefonico. Per consolidata giurisprudenza, in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma (Sez.4, n 50102 del 5/12/2023, D’Ignoti, Rv. 285469). Nel caso di specie, è emersa la sussistenza di plurimi elementi di prova legittimanti l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, posto che fin dai primi accertamenti svolti da Montagna e prima ancora che intervenissero le chiamate in correità, erano stati già acquisiti elementi che denotavano in termini di elevata certezza la commissione del delitto di peculato. 5. Con l’ultimo motivo di ricorso, la difesa censura il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art.615-ter, comma 3, cod. pen. nel caso in cui l’abusivo accesso abbia riguardato un sistema informatico relativo alla sicurezza pubblica. Il motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che la norma in questione, nel testo in vigore ratione temporis, prevedeva una specifica aggravante nel caso di abusivo accesso ad un servizio informatico relativo alla sicurezza pubblica o, comunque, di interesse pubblico. Il Tribunale, pronunciandosi sull’analoga questione riproposta in questa sede, rilevava che il sistema informatico, in quanto finalizzato alla gestione delle somme utilizzate per il sostentamento dei collaboratori di giustizia e testimoni sottoposti a protezione, ben poteva ritenersi afferente alla nozione di sicurezza pubblica. In ogni caso, si stigmatizzava come il sistema in oggetto fosse sicuramente di “interesse pubblico”, il che di per sé consentiva di ritenere sussistente l’aggravante. Quanto detto consente di affermare che la motivazione resa sul punto dal Tribunale è di per sè idonea a sostenere la sussistenza dell'aggravante, non occorrendo neppure entrare nel merito della differenza tra sistema informatico di "interesse pubblico" e quello destinato a funzioni di "sicurezza pubblica", posto che la sicura ricorrenza della prima ipotesi rende di per sè sussistente l'aggravante. Nè è in concreto contestabile che il sistema informatico, deputato alla gestione patrimoniale del denaro elargito nell'ambito dei programmi di protezione e direttamente gestito da un'articolazione del Ministero degli interni, rientri tra i sistemi di "interesse pubblico" (per una fattispecie similare si veda Sez.5, n.17820 del 23/472025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288126). 6. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri