CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44322/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24089/22 Aunno + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che i motivi dedotti da Altizio e da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla responsabilità per i reati contestati, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati che quanto alla responsabilità concorsuale; Ritenuto che anche le doglianze di entrambi i ricorrenti relative al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazione congrua e lineare (v. pag. 4); Ritenuto infine, quanto alla doglianza di del Rosso afferente alla mancata esclusione della recidiva e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che i precedenti valutati unitamente alla sottoposizione alla sorveglianza speciale e alla condotta in esame dimostrano "insensibilità alle sanzioni dell'ordinamento, pervicacia nel crimine e maggiore pericolosità sociale"; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così