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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32345/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere impostagli, dal 16 dicembre 2017 al 29 marzo 2018, nella ritenuta ricorrenza del reato di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 29 marzo 2018, irrevocabile il 12 settembre 2018, il Ciavarella era stato, poi, assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.

1.1. Per la Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di acclarare, in esito a quanto indicato nel verbale di arresto, come fossero state rinvenute presso l'abitazione del Ciavarella, nella stanza condivisa con i suoi due fratelli, sostanze stupefacenti di natura eterogenea oltre ad accessori tipicamente destinati al confezionamento delle dosi, con posizionamento della droga in luoghi ben visibili, accessibili a tutti i componenti della famiglia.

Su tali presupposti il giudice della riparazione ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta a lui imputabile, nel descritto contesto e con le modalità indicate, fosse stata tale da dover essere qualificata quale ipotesi di connivenza, costituente colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, non essendosi trattato di comportamento inerte, bensì di connivenza "attiva", per aver tollerato la presenza della droga del fratello Simone all'interno della sua stanza, senza aver fatto nulla per impedirne l'utilizzo illecito, nonché perfino rafforzando, con la sua condotta, i propositi criminosi del congiunto.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente lamenta che l'iter logico seguito dalla Corte territoriale avrebbe interpretato in modo inesatto ed erroneo le dichiarazioni da lui rilasciate, atteso che il suo comportamento, sin dall'applicazione della misura cautelare, sarebbe stato tutt'altro che passivo, in quanto improntato alla dimostrazione dell'assoluta sua non colpevolezza nella detenzione della sostanza stupefacente.Le dichiarazioni rese dal Ciavarella sarebbero state improntate, dunque, sempre al rispetto della veridicità dei fatti, tanto da aver condotto alla sua assoluzione nel merito.

Non sarebbe ravvisabile, cioè, nella sua condotta, né prima né dopo l'adozione della misura restrittiva, alcun concorso colposo o doloso idoneo a precludergli il riconoscimento del suo diritto alla riparazione.

Nessuna colpa grave potrebbe essere desunta da una non collaborazione, ovvero da un ostruzionismo o da un mendacio, peraltro dovendo essere considerato che, in ragione del rapporto di parentela sussistente con il fratello Simone, l'istante era tenuto ad esimersi dal denunciare quanto da lui conosciuto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

Le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01).

3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo prospettato solo un'alternativa lettura dei fatti esaminati, tuttavia omettendo di confrontarsi adeguatamente con le analitiche indicazioni ivi contenute.

Si tratta, in particolare, delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto provato un comportamento dell'istante qualificato come connivente, in fase antecedente all'adozione della misura cautelare, considerandolo, conseguentemente, ostativo al riconoscimento dell'invocato diritto alla riparazione.

Ed infatti, nell'impugnata ordinanza è stata congruamente evidenziato come il Ciavarella fosse stato sottoposto alla misura cautelare in quanto «sorpreso all'interno della propria abitazione nella quale risultavano variamente custodite sostanze stupefacenti eterogenee e gli accessori tipicamente destinati al confezionamento delle dosi», coabitando con i due fratelli con i quali condivideva la stanza all'interno della quale erano state rinvenute tali sostanze.

È noto come la mera presenza passiva non integri il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato.

Questo rafforzamento del proposito non è, poi, da solo sufficiente per far ritenere il concorso dello «spettatore passivo», essendo necessario che costui abbia la coscienza e volontà di rafforzare l'altrui proposito criminoso.

Nei casi, però, in cui il suddetto elemento soggettivo non venga provato, ben può essere astrattamente configurata come gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente, per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente, la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intenda perseguire questo effetto.

Tale condotta, infatti, può essere ritenuta idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose altrui.

Al fine di pervenire a questa conclusione è, tuttavia, necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso conto).

A tale proposito, il giudice della riparazione ha adeguatamente evidenziato come nella stessa sentenza assolutoria di merito non sia stata esclusa la consapevolezza da parte dell'istante del fatto che nella comune camera da letto fosse presente la droga, essendosi limitato il G.U.P. ad assolvere [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di prova circa il contributo causale da lui offerto nell'acquisto e nella detenzione illecita della droga, tuttavia qualificandone la condotta in termini di connivenza.

3.1. Tale situazione fattuale si conforma pienamente, allora, al principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui la condotta connivente è ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02).

Più precisamente, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva, quando - come nel caso di specie - alternativamente detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, n. 15745 .del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01).

4. Il ricorso, in conclusione, non si confronta con tali specifiche argomentazioni, quindi non superando il necessario vaglio di ammissibilità, per essere venuto meno alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere impostagli, dal 16 dicembre 2017 al 29 marzo 2018, nella ritenuta ricorrenza del reato di concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 29 marzo 2018, irrevocabile il 12 settembre 2018, il Ciavarella era stato, poi, assolto dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto. 1.1. Per la Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza della contestata ipotesi criminosa, ha comunque consentito di acclarare, in esito a quanto indicato nel verbale di arresto, come fossero state rinvenute presso l'abitazione del Ciavarella, nella stanza condivisa con i suoi due fratelli, sostanze stupefacenti di natura eterogenea oltre ad accessori tipicamente destinati al confezionamento delle dosi, con posizionamento della droga in luoghi ben visibili, accessibili a tutti i componenti della famiglia. Su tali presupposti il giudice della riparazione ha, quindi, pronunciato il rigetto della richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta a lui imputabile, nel descritto contesto e con le modalità indicate, fosse stata tale da dover essere qualificata quale ipotesi di connivenza, costituente colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, non essendosi trattato di comportamento inerte, bensì di connivenza "attiva", per aver tollerato la presenza della droga del fratello Simone all'interno della sua stanza, senza aver fatto nulla per impedirne l'utilizzo illecito, nonché perfino rafforzando, con la sua condotta, i propositi criminosi del congiunto. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che l'iter logico seguito dalla Corte territoriale avrebbe interpretato in modo inesatto ed erroneo le dichiarazioni da lui rilasciate, atteso che il suo comportamento, sin dall'applicazione della misura cautelare, sarebbe stato tutt'altro che passivo, in quanto improntato alla dimostrazione dell'assoluta sua non colpevolezza nella detenzione della sostanza stupefacente.Le dichiarazioni rese dal Ciavarella sarebbero state improntate, dunque, sempre al rispetto della veridicità dei fatti, tanto da aver condotto alla sua assoluzione nel merito. Non sarebbe ravvisabile, cioè, nella sua condotta, né prima né dopo l'adozione della misura restrittiva, alcun concorso colposo o doloso idoneo a precludergli il riconoscimento del suo diritto alla riparazione. Nessuna colpa grave potrebbe essere desunta da una non collaborazione, ovvero da un ostruzionismo o da un mendacio, peraltro dovendo essere considerato che, in ragione del rapporto di parentela sussistente con il fratello Simone, l'istante era tenuto ad esimersi dal denunciare quanto da lui conosciuto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01). 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo prospettato solo un'alternativa lettura dei fatti esaminati, tuttavia omettendo di confrontarsi adeguatamente con le analitiche indicazioni ivi contenute. Si tratta, in particolare, delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto provato un comportamento dell'istante qualificato come connivente, in fase antecedente all'adozione della misura cautelare, considerandolo, conseguentemente, ostativo al riconoscimento dell'invocato diritto alla riparazione. Ed infatti, nell'impugnata ordinanza è stata congruamente evidenziato come il Ciavarella fosse stato sottoposto alla misura cautelare in quanto «sorpreso all'interno della propria abitazione nella quale risultavano variamente custodite sostanze stupefacenti eterogenee e gli accessori tipicamente destinati al confezionamento delle dosi», coabitando con i due fratelli con i quali condivideva la stanza all'interno della quale erano state rinvenute tali sostanze. È noto come la mera presenza passiva non integri il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato. Questo rafforzamento del proposito non è, poi, da solo sufficiente per far ritenere il concorso dello «spettatore passivo», essendo necessario che costui abbia la coscienza e volontà di rafforzare l'altrui proposito criminoso. Nei casi, però, in cui il suddetto elemento soggettivo non venga provato, ben può essere astrattamente configurata come gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta passiva del connivente, per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente, la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intenda perseguire questo effetto. Tale condotta, infatti, può essere ritenuta idonea a creare un'apparenza di partecipazione alle attività criminose altrui. Al fine di pervenire a questa conclusione è, tuttavia, necessario che sia provata la conoscenza delle attività criminose compiute (o almeno che con grave negligenza il connivente non se ne sia reso conto). A tale proposito, il giudice della riparazione ha adeguatamente evidenziato come nella stessa sentenza assolutoria di merito non sia stata esclusa la consapevolezza da parte dell'istante del fatto che nella comune camera da letto fosse presente la droga, essendosi limitato il G.U.P. ad assolvere [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di prova circa il contributo causale da lui offerto nell'acquisto e nella detenzione illecita della droga, tuttavia qualificandone la condotta in termini di connivenza. 3.1. Tale situazione fattuale si conforma pienamente, allora, al principio reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui la condotta connivente è ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391-01; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970-02). Più precisamente, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può essere ravvisata anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva, quando - come nel caso di specie - alternativamente detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, n. 15745 .del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139-01). 4. Il ricorso, in conclusione, non si confronta con tali specifiche argomentazioni, quindi non superando il necessario vaglio di ammissibilità, per essere venuto meno alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. N
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