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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01581/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 22 settembre 2025, con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la sospensione di un processo a carico del ricorrente ai sensi dell'art.721 cod. proc. pen. in attesa di determinazioni circa l'estensione dell'estradizione a suo tempo concessa da parte degli [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ad altro reato definito con sentenza irrevocabile, avendo il ricorrente invocato il principio di specialità.

Deduce mancanza di motivazione, non avendo la Corte esplicitato le ragioni per cui, a fronte delle deduzioni difensive, ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la sospensione, in prosecuzione di altra analoga sospensione.

In subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 721, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. e 6 CEDU.

Premette che la questione è rilevante, in quanto opera il principio di specialità alla luce di Trattato di estradizione con gli [OSCURATO:PERSONA] e correlativamente l'eliminazione della norma imporrebbe il rilievo dell'improcedibilità in favore del ricorrente.

La questione dovrebbe inoltre reputarsi non manifestamente infondata.

Sarebbe violato il principio di ragionevolezza-uguaglianza, in quanto la sospensione darebbe luogo a situazione deteriore per l'estradato nei cui confronti il Ministro della giustizia domandi l'estradizione in tempi diversi per procedimenti diversi.

Sarebbe inoltre violato l'art. 24, comma 2, Cost., per il pregiudizio arrecato all'estradato, che nella situazione di incertezza in cui versa non sarebbe in grado di elaborare un'idonea strategia difensiva.

Sarebbe infine violato il combinato disposto degli artt. 111, 117 Cost. e 6 CEDU, non essendo garantite cadenze temporali determinate e potendosi prospettare una sospensione illimitata, contrastante anche con i principi in materia, più volte affermati dalla Corte costituzionale.

Né potrebbe praticarsi un'interpretazione adeguatrice diversa da quella incentrata sulla previsione di tempi certi, sottesa all'ordinanza di sospensione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'ambito di un procedimento diverso da quello definito con sentenza irrevocabile, per il quale da parte degli [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta l'estradizione del ricorrente in Italia, [OSCURATO:PERSONA] ha invocato il principio di specialità previsto dall'art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto il 16 settembre 2015, la cui formulazione è simile a quella dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e in forza del quale la persona estradata «non puo' essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, ne' puo' essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione», con eccezioni analoghe a quelle di cui al citato art. 14, non ricorrenti nella specie, e salvo il caso che la Parte richiesta acconsenta all'estradizione su domanda della Parte richiedente.

Il principio di specialità è specificamente contemplato anche dal codice di rito, che all'art. 721 prevede una disciplina analoga a quella sopra delineata, stabilendo altresì al secondo comma, sulla base della formulazione dell'articolo, introdotta con d.lgs. 3 ottobre 2017 n. 149, che «quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».

L'ordinanza di sospensione è soggetta a ricorso per cassazione, fermo restando che risultano consentiti gli atti urgenti e che il principio di specialità non opera in situazioni corrispondenti a quelle contemplate dalle convenzioni richiamate o quando sia stata disposta l'estensione dell'estradizione.

L'art. 721-bis cod. proc. pen., parimenti introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2017, prevede inoltre che ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, la cui esecuzione resta sospesa in attesa che venga concessa l'estensione dell'estradizione.

3. Orbene, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio di specialità dà luogo ad una causa di improcedibilità del reato ulteriore, commesso anteriormente all'estradizione (Sez.

U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768 - 01).

Va sottolineato altresì che in una circostanza, prima della modifica dell'art.721 cod. proc. pen., era stato affermato che il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione «consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva» (Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006 - 02).

In tale occasione era stato tra l'altro valorizzato proprio il fatto che non fosse prevista una causa di sospensione del processo.4.

In tale prospettiva, valorizzando il tenore dell'art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA], può dirsi che I in assenza dell'estensione dell'estradizione sia preclusa la possibilità di perseguire e processare la persona estradata per altro reato e, alla luce del novellato art. 721 cod. proc. pen., deve concludersi che, coerentemente con tale preclusione, sia contemplata la possibilità di sospensione del processo, che non avrebbe altrimenti alcuna giustificazione, ove lo stesso potesse liberamente proseguire, con il solo divieto di eseguire la pena eventualmente inflitta.

Concludendo sul punto, deve ritenersi che la sospensione del processo costituisca misura che non può essere genericamente disposta, ma deve essere correlata ad una situazione che ne definisca i presupposti e corrispondentemente la sua giustificazione e la relativa durata, essendo certamente preclusa la possibilità di una sospensione destinata a protrarsi indefinitamente, al di fuori di qualsivoglia prospettiva definitoria.

5. Sulla scola di tali premesse, è agevole rilevare la fondatezza del ricorso, incentrato sulla mancanza di motivazione dell'ordinanza di sospensione del processo, in questa sede impugnata.

Risulta invero che, in funzione alla richiesta di estensione dell'estradizione, secondo quanto previsto dall'art. 721-bis cod. proc. pen., è stata disposta misura cautelare nei confronti del ricorrente, la cui esecuzione è sospesa.

A fronte di ciò con il provvedimento impugnato è stata confermata la / sospensione del processo in assenza di qualsivoglia specifica motivazione.

Va al riguardo segnalato che la difesa del ricorrente, secondo quanto risulta a verbale, aveva argomentato diffusamente, contestando la sospensione del processo e invocando una declaratoria di improcedibilità, ciò di cui la Corte di appello ha omesso di tener conto, argomentando coerentemente sul punto.

Va rilevato inoltre che l'unico dato certo è costituito dall'attivazione del Procuratore generale presso il Ministero della Giustizia, perché fosse dato corso all'inoltro della domanda di estensione dell'estradizione.

Tuttavia, l'ordinanza impugnata tace del tutto sul fatto che una domanda sia stata effettivamente presentata, che la stessa sia stata ricevuta dalla competente Autorità degli [OSCURATO:PERSONA] e che siano definiti i tempi per l'eventuale risposta.

Su tali basi, posto che l'ordinanza di sospensione deve essere adeguatamente motivata e deve dar conto delle ragioni, per cui, da un lato, la stessa è necessaria in funzione della definizione della procedura di estensione dell'estradizione e, dall'altro, sono prospettabili cadenze temporali ragionevoli, correlate al riscontro effettivo dello sviluppo di tale procedura, senza il quale la sospensione risulterebbe priva di giustificazione e tale da comportare un'illegittima e indefinita protrazione del processo, deve concludersi che il provvedimento impugnato si esponga ai rilievi posti a fondamento del ricorso, in quanto esso si risolve nella mera sospensione del processo, in assenza di qualsivoglia riscontro, acquisibile anche mediante apposita interlocuzione, in ordine alla previsione di tempi ragionevoli per la definizione della procedura.

6. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, perché provveda a colmare le rilevate lacune della motivazione.

Deve ritenersi assorbita, a tale stregua, anche la prospettata questione di legittimità costituzionale, ferma restando la necessità di un'interpretazione della disposizione coerente con i principi sopra richiamati.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 22 settembre 2025, con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la sospensione di un processo a carico del ricorrente ai sensi dell'art.721 cod. proc. pen. in attesa di determinazioni circa l'estensione dell'estradizione a suo tempo concessa da parte degli [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ad altro reato definito con sentenza irrevocabile, avendo il ricorrente invocato il principio di specialità. Deduce mancanza di motivazione, non avendo la Corte esplicitato le ragioni per cui, a fronte delle deduzioni difensive, ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la sospensione, in prosecuzione di altra analoga sospensione. In subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 721, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. e 6 CEDU. Premette che la questione è rilevante, in quanto opera il principio di specialità alla luce di Trattato di estradizione con gli [OSCURATO:PERSONA] e correlativamente l'eliminazione della norma imporrebbe il rilievo dell'improcedibilità in favore del ricorrente. La questione dovrebbe inoltre reputarsi non manifestamente infondata. Sarebbe violato il principio di ragionevolezza-uguaglianza, in quanto la sospensione darebbe luogo a situazione deteriore per l'estradato nei cui confronti il Ministro della giustizia domandi l'estradizione in tempi diversi per procedimenti diversi. Sarebbe inoltre violato l'art. 24, comma 2, Cost., per il pregiudizio arrecato all'estradato, che nella situazione di incertezza in cui versa non sarebbe in grado di elaborare un'idonea strategia difensiva. Sarebbe infine violato il combinato disposto degli artt. 111, 117 Cost. e 6 CEDU, non essendo garantite cadenze temporali determinate e potendosi prospettare una sospensione illimitata, contrastante anche con i principi in materia, più volte affermati dalla Corte costituzionale. Né potrebbe praticarsi un'interpretazione adeguatrice diversa da quella incentrata sulla previsione di tempi certi, sottesa all'ordinanza di sospensione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'ambito di un procedimento diverso da quello definito con sentenza irrevocabile, per il quale da parte degli [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta l'estradizione del ricorrente in Italia, [OSCURATO:PERSONA] ha invocato il principio di specialità previsto dall'art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto il 16 settembre 2015, la cui formulazione è simile a quella dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e in forza del quale la persona estradata «non puo' essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, ne' puo' essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione», con eccezioni analoghe a quelle di cui al citato art. 14, non ricorrenti nella specie, e salvo il caso che la Parte richiesta acconsenta all'estradizione su domanda della Parte richiedente. Il principio di specialità è specificamente contemplato anche dal codice di rito, che all'art. 721 prevede una disciplina analoga a quella sopra delineata, stabilendo altresì al secondo comma, sulla base della formulazione dell'articolo, introdotta con d.lgs. 3 ottobre 2017 n. 149, che «quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere». L'ordinanza di sospensione è soggetta a ricorso per cassazione, fermo restando che risultano consentiti gli atti urgenti e che il principio di specialità non opera in situazioni corrispondenti a quelle contemplate dalle convenzioni richiamate o quando sia stata disposta l'estensione dell'estradizione. L'art. 721-bis cod. proc. pen., parimenti introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2017, prevede inoltre che ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, la cui esecuzione resta sospesa in attesa che venga concessa l'estensione dell'estradizione. 3. Orbene, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio di specialità dà luogo ad una causa di improcedibilità del reato ulteriore, commesso anteriormente all'estradizione (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768 - 01). Va sottolineato altresì che in una circostanza, prima della modifica dell'art.721 cod. proc. pen., era stato affermato che il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione «consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva» (Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006 - 02). In tale occasione era stato tra l'altro valorizzato proprio il fatto che non fosse prevista una causa di sospensione del processo.4. In tale prospettiva, valorizzando il tenore dell'art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA], può dirsi che I in assenza dell'estensione dell'estradizione sia preclusa la possibilità di perseguire e processare la persona estradata per altro reato e, alla luce del novellato art. 721 cod. proc. pen., deve concludersi che, coerentemente con tale preclusione, sia contemplata la possibilità di sospensione del processo, che non avrebbe altrimenti alcuna giustificazione, ove lo stesso potesse liberamente proseguire, con il solo divieto di eseguire la pena eventualmente inflitta. Concludendo sul punto, deve ritenersi che la sospensione del processo costituisca misura che non può essere genericamente disposta, ma deve essere correlata ad una situazione che ne definisca i presupposti e corrispondentemente la sua giustificazione e la relativa durata, essendo certamente preclusa la possibilità di una sospensione destinata a protrarsi indefinitamente, al di fuori di qualsivoglia prospettiva definitoria. 5. Sulla scola di tali premesse, è agevole rilevare la fondatezza del ricorso, incentrato sulla mancanza di motivazione dell'ordinanza di sospensione del processo, in questa sede impugnata. Risulta invero che, in funzione alla richiesta di estensione dell'estradizione, secondo quanto previsto dall'art. 721-bis cod. proc. pen., è stata disposta misura cautelare nei confronti del ricorrente, la cui esecuzione è sospesa. A fronte di ciò con il provvedimento impugnato è stata confermata la / sospensione del processo in assenza di qualsivoglia specifica motivazione. Va al riguardo segnalato che la difesa del ricorrente, secondo quanto risulta a verbale, aveva argomentato diffusamente, contestando la sospensione del processo e invocando una declaratoria di improcedibilità, ciò di cui la Corte di appello ha omesso di tener conto, argomentando coerentemente sul punto. Va rilevato inoltre che l'unico dato certo è costituito dall'attivazione del Procuratore generale presso il Ministero della Giustizia, perché fosse dato corso all'inoltro della domanda di estensione dell'estradizione. Tuttavia, l'ordinanza impugnata tace del tutto sul fatto che una domanda sia stata effettivamente presentata, che la stessa sia stata ricevuta dalla competente Autorità degli [OSCURATO:PERSONA] e che siano definiti i tempi per l'eventuale risposta. Su tali basi, posto che l'ordinanza di sospensione deve essere adeguatamente motivata e deve dar conto delle ragioni, per cui, da un lato, la stessa è necessaria in funzione della definizione della procedura di estensione dell'estradizione e, dall'altro, sono prospettabili cadenze temporali ragionevoli, correlate al riscontro effettivo dello sviluppo di tale procedura, senza il quale la sospensione risulterebbe priva di giustificazione e tale da comportare un'illegittima e indefinita protrazione del processo, deve concludersi che il provvedimento impugnato si esponga ai rilievi posti a fondamento del ricorso, in quanto esso si risolve nella mera sospensione del processo, in assenza di qualsivoglia riscontro, acquisibile anche mediante apposita interlocuzione, in ordine alla previsione di tempi ragionevoli per la definizione della procedura. 6. L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, perché provveda a colmare le rilevate lacune della motivazione. Deve ritenersi assorbita, a tale stregua, anche la prospettata questione di legittimità costituzionale, ferma restando la necessità di un'interpretazione della disposizione coerente con i principi sopra richiamati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Mand
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