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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12723/2024

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – Avverso la sentenza n. 151/2019 depositata il 7 marzo 2019 e resa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR del Veneto, nel rigettare con la sentenza impugnata l’appello proposto dall’Agenzia, ha confermato l’annullamento della cartella notificata a [OSCURATO:PERSONA].

La cartella si riferiva alla seguente vicenda.

In data 22 dicembre 2014 al Setten veniva notificato avviso di contestazione per sanzioni inerenti la mancata compilazione del rigo RW delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni da 2005 a Motivaz apparente 2007, essendo stati rilevati investimenti non dichiarati nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

All’esito veniva quindi irrogata una sanzione di € 1.156.133,85, che tenendo però conto degli altri atti di irrogazione (n.

IRRD00028- 2014 e IRRD00029-2014, per complessivi € 921.466,88, di cui alla sent. passata in giudicato n. 142/01/2015 della CTP Treviso), l’importo stesso era liquidato in € 234.666,97.

L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi Il contribuente è rimasto intimato, nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec in data 12 marzo 2020.

2. Con riferimento al ricorso rubricato RG n. 29855/2019 l’Agenzia impugnava la sentenza della CTR n. 151/2019 che confermava la sentenza di primo grado portante l’annullamento dell’atto di irrogazione relativo all’omessa compilazione del rigo RW delle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, sempre con riguardo agli investimenti detenuti dal Setten in [OSCURATO:PERSONA].

La sanzione, tenuto conto del cumulo delle annualità da 2004 a 2008 finali n. 28/2014, era quantificata in € 234.666,97.

L’agenzia propone anche qui ricorso in cassazione, affidato in questo caso a tre motivi, ed anche in questo caso il contribuente è rimasto intimato nonostante la regolare notifica intervenuta a mezzo pec in data 4 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce motivazione apparente della sentenza.

1.1. E’ apparente la motivazione che, pur graficamente presente, non rende ragione del fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

Nella specie il motivo è pienamente fondato, dal momento che la motivazione è assolutamente priva di struttura logica, e contiene solo affermazioni, alcune lessicalmente incomprensibili, altre totalmente apodittiche, che nulla aggiungono ad una sterile ed acritica adesione alla prima pronuncia.

In particolare non si comprende in base a quali elementi, o quantomeno a quale ragionamento, il giudice d’appello ritenga che la sentenza della CTP “è chiara e circostanziata anche nei suoi richiami legislativi”; è lessicalmente incomprensibile la frase “Il cambio di riferimento legislativo, senza possibilità di nuove osservazioni da parte del contribuente, non è chiaramente una metodologia percorribile da parte dell’Ufficio che non ha dato, nei fatti, la possibilità al ricorrente con o senza contraddittorio di esprimersi”; né miglior sorte può accordarsi all’altra frase “La mancata allegazione di documenti (denuncia penale) al precedente procedimento, non permette di riscontrare, se non adesso, in maniera assoluta ciò che è stato affermato dall’Ufficio”.

Oltremodo apodittica e priva di minimale consistenza motivazionale è infine la “chiosa” della sentenza, secondo cui “Le altre rimostranze ed elucubrazioni s’intendono pertanto qui assorbite”.

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri, con cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – Avverso la sentenza n. 151/2019 depositata il 7 marzo 2019 e resa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La CTR del Veneto, nel rigettare con la sentenza impugnata l’appello proposto dall’Agenzia, ha confermato l’annullamento della cartella notificata a [OSCURATO:PERSONA]. La cartella si riferiva alla seguente vicenda. In data 22 dicembre 2014 al Setten veniva notificato avviso di contestazione per sanzioni inerenti la mancata compilazione del rigo RW delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni da 2005 a Motivaz apparente 2007, essendo stati rilevati investimenti non dichiarati nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. All’esito veniva quindi irrogata una sanzione di € 1.156.133,85, che tenendo però conto degli altri atti di irrogazione (n. IRRD00028- 2014 e IRRD00029-2014, per complessivi € 921.466,88, di cui alla sent. passata in giudicato n. 142/01/2015 della CTP Treviso), l’importo stesso era liquidato in € 234.666,97. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi Il contribuente è rimasto intimato, nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec in data 12 marzo 2020. 2. Con riferimento al ricorso rubricato RG n. 29855/2019 l’Agenzia impugnava la sentenza della CTR n. 151/2019 che confermava la sentenza di primo grado portante l’annullamento dell’atto di irrogazione relativo all’omessa compilazione del rigo RW delle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, sempre con riguardo agli investimenti detenuti dal Setten in [OSCURATO:PERSONA]. La sanzione, tenuto conto del cumulo delle annualità da 2004 a 2008 finali n. 28/2014, era quantificata in € 234.666,97. L’agenzia propone anche qui ricorso in cassazione, affidato in questo caso a tre motivi, ed anche in questo caso il contribuente è rimasto intimato nonostante la regolare notifica intervenuta a mezzo pec in data 4 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia deduce motivazione apparente della sentenza. 1.1. E’ apparente la motivazione che, pur graficamente presente, non rende ragione del fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Nella specie il motivo è pienamente fondato, dal momento che la motivazione è assolutamente priva di struttura logica, e contiene solo affermazioni, alcune lessicalmente incomprensibili, altre totalmente apodittiche, che nulla aggiungono ad una sterile ed acritica adesione alla prima pronuncia. In particolare non si comprende in base a quali elementi, o quantomeno a quale ragionamento, il giudice d’appello ritenga che la sentenza della CTP “è chiara e circostanziata anche nei suoi richiami legislativi”; è lessicalmente incomprensibile la frase “Il cambio di riferimento legislativo, senza possibilità di nuove osservazioni da parte del contribuente, non è chiaramente una metodologia percorribile da parte dell’Ufficio che non ha dato, nei fatti, la possibilità al ricorrente con o senza contraddittorio di esprimersi”; né miglior sorte può accordarsi all’altra frase “La mancata allegazione di documenti (denuncia penale) al precedente procedimento, non permette di riscontrare, se non adesso, in maniera assoluta ciò che è stato affermato dall’Ufficio”. Oltremodo apodittica e priva di minimale consistenza motivazionale è infine la “chiosa” della sentenza, secondo cui “Le altre rimostranze ed elucubrazioni s’intendono pertanto qui assorbite”. 2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri, con cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquida
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