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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16592/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici d'appello (pagg. 1,2) hanno espressamente confutato le doglianze difensive in punto di valutazione della prova, dando conto della reiezione del gravame con motivazione priva di aporie e distorsioni giustificative sicché le censure proposte si risolvono nella sollecitazione ad una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità; considerato che le doglianze di cui al secondo motivo in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito, in piena coerenza con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, apprezzato la complessiva offensività della condotta, segnalando la pluralità e gravità delle minacce, dirette a più persone, che hanno accompagnato il danneggiamento ed escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della latitudine intimidatoria e delle modalità esecutive del reato; ritenuto che l'ulteriore censura relativa al trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che nella specie la sentenza impugnata ha stimato congrua la pena determinata dal primo giudice, segnalando che la pena base è prossima al minimo edittale e l'aumento per continuazione è stato determinato in misura minima ( pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con argomenti che non prestano il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, i giudici d'appello (pagg. 1,2) hanno espressamente confutato le doglianze difensive in punto di valutazione della prova, dando conto della reiezione del gravame con motivazione priva di aporie e distorsioni giustificative sicché le censure proposte si risolvono nella sollecitazione ad una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità; considerato che le doglianze di cui al secondo motivo in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito, in piena coerenza con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, apprezzato la complessiva offensività della condotta, segnalando la pluralità e gravità delle minacce, dirette a più persone, che hanno accompagnato il danneggiamento ed escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione della latitudine intimidatoria e delle modalità esecutive del reato; ritenuto che l'ulteriore censura relativa al trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che nella specie la sentenza impugnata ha stimato congrua la pena determinata dal primo giudice, segnalando che la pena base è prossima al minimo edittale e l'aumento per continuazione è stato determinato in misura minima ( pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore
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