CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe deducendo, con tre motivi: a) violazione di legge processuale in relazione alla affermata inammissibilità dei motivi aggiunti presentati dal difensore mediante i quali si era criticata la sentenza di primo grado in punto di responsabilità; b) violazione degli artt. 62 bis e 99 cod.pen e relativo vizio motivazionale; c) violazione dell'art. 20 bis cod.pen. in ordine alla mancata concessione della pena sostitutiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorrente, con successiva memoria, insiste nei motivi contestando i presupposti della prospettata declaratoria di inammissibilità. 2. Il primo motivo, in punto di responsabilità, è inammissibile, posto che già la sentenza impugnata - e se ne trova conferma in atti - aveva sottolineato come con l'atto di appello a firma del precedente difensore erano stati proposti tre motivi, uno in relazione alla ritenuta recidiva, altro in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il terzo in ordine alla eccessiva entità della pena. I motivi sulla responsabilità, sulla improcedibilità dell'azione penale maturata in appello, unitamente alla riproposizione di quelli relativi ai motivi originati, erano stati introdotti solo con i motivi aggiunti depositati da un nuovo difensore, ma, come aveva correttamente rilevato la sentenza impugnata, tardivamente, perché riguardante un punto della decisione in alcun modo devoluto o messo in dubbio nei motivi di appello originari. 3. Sul punto, va appunto richiamata Sez. 5 n. 34892 del 27/04/2016, non mass., secondo cui è necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (cfr. Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666 - 01) che ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti di appello con cui era stata prospettata la sussistenza delle condizioni per ritenere l'imputato non punibile per errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47, cod. pen., dopo che, nell'originario atto di impugnazione, erano stati dedotti motivi concernenti l'elemento materiale del reato, ed era stata sollecitata, nelle conclusioni, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero, in subordine, e senza addurre argomentazioni pertinenti in proposito, "perché il fatto non costituisce reato" (conf. Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01 che, in applicazione del principio, ha rilevato la inammissibilità del capo di ricorso riguardante la condanna civile, in quanto eccepito tardivamente nel corso del giudizio di appello, con memoria depositata oltre i termini fissati dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.). 14. I motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (così Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485 — 01) che ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti con cui erano stati richiesti, per la prima volta al giudice di appello, il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ed una diversa valutazione delle attenuanti generiche). 5. Quanto al secondo motivo, afferente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (vd. pagine 4 e 5), con riferimento ai gravissimi precedenti e alla reiterazione di gravi reati finalizzati a guadagni illeciti e alla insussistenza di ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha dato conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. non avvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q P.Q.M