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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24160/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte militare di appello del 15 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona del 5 novembre 2019, con la quale era stato assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" dal reato di concorso in violata consegna aggravata, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 120, 47, primo comma, n. 2, e 58 cod. pen. mil. pace.

Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2014 sarebbe concorso nella violazione delle consegne previste per il servizio per il quale era stato comandato il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, quest'ultimo, su istigazione e con il concorso materiale dell'imputato, avrebbe omesso di ritirare l'arma corta e il munizionamento, effettuando quindi la "scorta armata" alla quale era stato comandato senza l'arma prevista per lo svolgimento del servizio.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

Preliminarmente, nel ricorso evidenzia che sussiste un interesse di [OSCURATO:PERSONA] a impugnare la sentenza, poiché la corretta formula "il fatto non sussiste", ai sensi degli artt. 652 e 653 cod. proc. pen., determinerebbe nei suoi confronti effetti più favorevoli nel giudizio disciplinare.

2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 120 cod. pen. mil . pace, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che nell'atto di appello l'imputato aveva contestato l'imputazione, dalla quale non era possibile capire se la condotta fosse contestata nelle forme del concorso di persone del reato o nelle forme del concorso morale.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 121, 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare le memorie depositate dalla difesa e gli esami resi dal teste Rienzo e dall'imputato, elementi di prova dai quali si evinceva non solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una condotta del tutto lecita, ma anche che la consegna che era stata rivolta da Lamura a Rienzo non fosse lecita, poiché contra legem.

In particolare, il ricorrente evidenzia che Rienzo non poteva portare le munizioni e l'arma in esame a bordo dello stesso automezzo nel quale vi erano i detonatori.

Per tale ragione, dovrebbe essere annullata la sentenza, affinché il giudice di merito nel giudizio di rinvio accerti che il fatto non sussiste.2.3.

Con il terzo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 121, 192 e 494 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado, oltre a non aver preso in considerazione le memorie difensive depositate il 4 e il 5 novembre 2019, avrebbe omesso di valorizzare quanto affermato dall'imputato nel corso dell'esame del 30 settembre 2019 e quanto dallo stesso dichiarato nelle sommarie informazioni del 5 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La Corte rileva che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il giudice di merito, infatti, ha correttamente qualificato i fatti di cui al capo di imputazione nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 521 cod. proc. pen.

Il processo non ha visto la modificazione della configurazione dell'accusa, posto che il fatto storico dal quale l'imputato si è dovuto difendere non è mutato, garantendo il suo diritto di difesa.

L'analisi del capo di imputazione, quindi, permette di ritenere manifestamente infondata la doglianza sollevata in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802).

Nel caso di specie, il capo di imputazione riportato nell'epigrafe della sentenza impugnata esplicita chiaramente che la condotta omissiva ascritta all'imputato è di concorso di persone nel reato, avendo istigato il C.M.S. [OSCURATO:PERSONA] e quindi per aver apportato un contributo morale nella qualità di artificiere al mancato ritiro dell'arma in dotazione di Rienzo

1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.

La Corte militare di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'imputato, che aveva concorso nella violazione da parte dì Rienzo delle consegne disciplinanti il servizio armato cui era stato comandato, aveva agito nel convincimento che fosse per lui legittimo, se non doveroso, chiedere a Rienzo di porsi alla guida dell'automezzo senza avere con sé né armi né munizionamento, così da scongiurare i possibili pericoli insiti nel trasporto di materiale esplodente a bordo di un automezzo sul quale avrebbe preso posto un militare dotato di arma e munizioni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" usata dalla Corte militare di appello sia corretta, essendo stato accertato il fatto oggettivo del reato di violata consegna e la presenza in concreto delle cause di giustificazione dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere.

Su questo punto nell'ultima pagina della sentenza impugnata la Corte militare di appello specifica che l'assoluzione non è «basata sull'insussistenza dell'elemento psicologico del reato», bensì «sulla carenza dell'elemento materiale», sicché è opportuno precisare che tale situazione è la conseguenza della sussistenza della scriminante dell'adempimento del dovere giuridico specifico derivante dalla propria qualifica di artificiere di intervenire tempestivamente per scongiurare l'imminente pericolo di danno grave a persone e cose per il trasporto con modalità non appropriate di esplosivi e materiali esplodenti.

La conoscenza diretta di detti pericoli da parte di un artificiere è evidenziata per di più da specifiche disposizioni regolamentari relative al servizio di trasporto degli esplosivi e dei materiali esplodenti con apposite confezioni di sicurezza in quel momento non presenti. (Nel caso di specie ictu °cui/ sussiste altresì una situazione di stato di necessità, per scongiurare il pericolo di danno grave alle persone che viaggiavano operando tale trasporto).

L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione, infatti, determina l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", e non con quella "perché il fatto non sussiste" (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814 e Sez. 5 n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, Rv. 247352).

Le considerazioni sopra svolte portano a ritenere assorbita la censura dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sull'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato nel corso dell'esame del 30 settembre 2019 e nel verbale di sommarie informazioni testimoniali de15.11.2019, stante l'ampia formula assolutoria emessa nei suoi confronti con sentenza che non viene annullata in questa sede.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte militare di appello del 15 dicembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona del 5 novembre 2019, con la quale era stato assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" dal reato di concorso in violata consegna aggravata, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 120, 47, primo comma, n. 2, e 58 cod. pen. mil. pace. Secondo l'accusa, [OSCURATO:PERSONA] il 7 maggio 2014 sarebbe concorso nella violazione delle consegne previste per il servizio per il quale era stato comandato il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, quest'ultimo, su istigazione e con il concorso materiale dell'imputato, avrebbe omesso di ritirare l'arma corta e il munizionamento, effettuando quindi la "scorta armata" alla quale era stato comandato senza l'arma prevista per lo svolgimento del servizio. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. Preliminarmente, nel ricorso evidenzia che sussiste un interesse di [OSCURATO:PERSONA] a impugnare la sentenza, poiché la corretta formula "il fatto non sussiste", ai sensi degli artt. 652 e 653 cod. proc. pen., determinerebbe nei suoi confronti effetti più favorevoli nel giudizio disciplinare. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 120 cod. pen. mil . pace, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che nell'atto di appello l'imputato aveva contestato l'imputazione, dalla quale non era possibile capire se la condotta fosse contestata nelle forme del concorso di persone del reato o nelle forme del concorso morale. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 121, 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare le memorie depositate dalla difesa e gli esami resi dal teste Rienzo e dall'imputato, elementi di prova dai quali si evinceva non solo che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una condotta del tutto lecita, ma anche che la consegna che era stata rivolta da Lamura a Rienzo non fosse lecita, poiché contra legem. In particolare, il ricorrente evidenzia che Rienzo non poteva portare le munizioni e l'arma in esame a bordo dello stesso automezzo nel quale vi erano i detonatori. Per tale ragione, dovrebbe essere annullata la sentenza, affinché il giudice di merito nel giudizio di rinvio accerti che il fatto non sussiste.2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 121, 192 e 494 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado, oltre a non aver preso in considerazione le memorie difensive depositate il 4 e il 5 novembre 2019, avrebbe omesso di valorizzare quanto affermato dall'imputato nel corso dell'esame del 30 settembre 2019 e quanto dallo stesso dichiarato nelle sommarie informazioni del 5 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La Corte rileva che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice di merito, infatti, ha correttamente qualificato i fatti di cui al capo di imputazione nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 521 cod. proc. pen. Il processo non ha visto la modificazione della configurazione dell'accusa, posto che il fatto storico dal quale l'imputato si è dovuto difendere non è mutato, garantendo il suo diritto di difesa. L'analisi del capo di imputazione, quindi, permette di ritenere manifestamente infondata la doglianza sollevata in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato; ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802). Nel caso di specie, il capo di imputazione riportato nell'epigrafe della sentenza impugnata esplicita chiaramente che la condotta omissiva ascritta all'imputato è di concorso di persone nel reato, avendo istigato il C.M.S. [OSCURATO:PERSONA] e quindi per aver apportato un contributo morale nella qualità di artificiere al mancato ritiro dell'arma in dotazione di Rienzo 1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. La Corte militare di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'imputato, che aveva concorso nella violazione da parte dì Rienzo delle consegne disciplinanti il servizio armato cui era stato comandato, aveva agito nel convincimento che fosse per lui legittimo, se non doveroso, chiedere a Rienzo di porsi alla guida dell'automezzo senza avere con sé né armi né munizionamento, così da scongiurare i possibili pericoli insiti nel trasporto di materiale esplodente a bordo di un automezzo sul quale avrebbe preso posto un militare dotato di arma e munizioni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" usata dalla Corte militare di appello sia corretta, essendo stato accertato il fatto oggettivo del reato di violata consegna e la presenza in concreto delle cause di giustificazione dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere. Su questo punto nell'ultima pagina della sentenza impugnata la Corte militare di appello specifica che l'assoluzione non è «basata sull'insussistenza dell'elemento psicologico del reato», bensì «sulla carenza dell'elemento materiale», sicché è opportuno precisare che tale situazione è la conseguenza della sussistenza della scriminante dell'adempimento del dovere giuridico specifico derivante dalla propria qualifica di artificiere di intervenire tempestivamente per scongiurare l'imminente pericolo di danno grave a persone e cose per il trasporto con modalità non appropriate di esplosivi e materiali esplodenti. La conoscenza diretta di detti pericoli da parte di un artificiere è evidenziata per di più da specifiche disposizioni regolamentari relative al servizio di trasporto degli esplosivi e dei materiali esplodenti con apposite confezioni di sicurezza in quel momento non presenti. (Nel caso di specie ictu °cui/ sussiste altresì una situazione di stato di necessità, per scongiurare il pericolo di danno grave alle persone che viaggiavano operando tale trasporto). L'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione, infatti, determina l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", e non con quella "perché il fatto non sussiste" (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814 e Sez. 5 n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, Rv. 247352). Le considerazioni sopra svolte portano a ritenere assorbita la censura dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sull'omessa valutazione delle dichiarazioni dell'imputato nel corso dell'esame del 30 settembre 2019 e nel verbale di sommarie informazioni testimoniali de15.11.2019, stante l'ampia formula assolutoria emessa nei suoi confronti con sentenza che non viene annullata in questa sede. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il r
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