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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33451/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e porto di coltello già pronunciata dal Tribunale di Velletri con sentenza 15 gennaio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CORSO Alessandro.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano infatti adeguatamente valorizzate la testimonianza raccolta, i fotogrammi acquisiti in atti, la valenza della condotta per come desumibile da tali elementi processuali.

Per converso, le deduzioni del ricorrente risultano meramente assertive e non supportate da elementi oggettivi nel contesto del fascicolo processuale.

3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della attenuante della partecipazione di minima importanza, risulta di fatto smentito dalla ricostruzione giudiziale che evidenzia una partecipazione sia alla preparazione sia alle attività di supporto della rapina che esclude alcun profilo di attenuata rilevanza del contributo causale posto in essere.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e porto di coltello già pronunciata dal Tribunale di Velletri con sentenza 15 gennaio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CORSO Alessandro. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate la testimonianza raccolta, i fotogrammi acquisiti in atti, la valenza della condotta per come desumibile da tali elementi processuali. Per converso, le deduzioni del ricorrente risultano meramente assertive e non supportate da elementi oggettivi nel contesto del fascicolo processuale. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della attenuante della partecipazione di minima importanza, risulta di fatto smentito dalla ricostruzione giudiziale che evidenzia una partecipazione sia alla preparazione sia alle attività di supporto della rapina che esclude alcun profilo di attenuata rilevanza del contributo causale posto in essere. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso
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