CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari e il rigetto del ricorso nel resto; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 14 maggio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato una richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere (capo 23) e di concorso in una tentata estorsione aggravata dalla finalità di agevolazione di un'associazione di stampo mafioso (capo 124). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Posca, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Catanzaro confermato il provvedimento cautelare impugnato con riferimento al capo d'imputazione provvisoria 23), limitandosi a valutare esclusivamente i "fatti nuovi" dedotti dalla difesa, senza alcuna riconsiderazione dei dati informativi preesistenti ai fini dell'affermazione della permanenza dei gravi indizi di colpevolezza: omettendo, dunque, di rispondere alle specifiche questioni che erano state poste dalla difesa in relazione alla discutibile configurabilità, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, di una partecipazione del Posca al sodalizio criminale oggetto di addebito. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale dell'appello cautelare confermato il provvedimento cautelare impugnato con riferimento al capo d'imputazione provvisoria 124), sebbene la difesa avesse messo in discussione l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un concorso dell'indagato nell'ipotesi contestata di tentata estorsione. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Collegio del merito apoditticamente negato che i provvedimenti con i quali il giudice procedente aveva escluso per altri indagati (che pure avevano avuto rapporti con il Gigliotta, ritenuto il capo dell'associazione per delinquere in argomento) la ricorrenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa potesse avere rilevanza anche per il Posca. 2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Catanzaro omesso di rispondere allo specifico motivo dell'atto di appello con il quale era stata messa in discussione la permanenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi fatti delittuosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto.2. I primi tre motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati. Il Tribunale di Catanzaro ha posto a base della propria decisione l'affermazione di non essere tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, bensì di doversi limitare alla verifica della adeguatezza della decisione circa l'inidoneità di eventuali fatti nuovi a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio. Regula iuris, questa, che in effetti è stata enunciata nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676), ma con riferimento ad una situazione processuale - caratterizzata da una precedente conferma in sede di riesame dell'ordinanza genetica della misura cautelare - ben diversa da quella che caratterizza la posizione del Posca, qualificata dalla specifica circostanza della mancata presentazione di una richiesta di riesame avverso al primigenio provvedimento cautelare. In tale differente ipotesi trova applicazione il diverso principio di diritto, espressione di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza originaria (oltre che persistente) di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare nei termini previsti dagli artt. 309, comma 1, e 311, comma 2, cod. proc. pen.: e ciò perché tale preclusione processuale è suscettibile di formarsi solamente a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari. Ne consegue che la mancata presentazione della richiesta di riesame (o, in alternativa, del ricorso per cassazione per saltum) non comporta alcuna tacita acquiescenza dell'interessato in ordine alla legittimità originaria della prima ordinanza cautelare: l'ordinanza sulla richiesta di revoca della misura ex art. 299 cod. proc. pen., che non ha natura impugnatoria, «mira a verificare la sussistenza attuale delle condizioni di applicabilità della misura prescritte dagli art. 273 e 274 cod. proc. pen. o di quelle relative alle singole misure, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, facendoli oggetto di una valutazione eventualmente diversa da quella prescelta dal giudice che ha applicato la misura. Tale conclusione poggia sia sul testo del citato art. 299, comma 1, il quale, imponendo espressamente la valutazione "anche dei fatti sopravvenuti" la estende, di perciò stesso, anche ai fatti "originari"» (così, ex plurimis, Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). Di tale criterio ermeneutico il Tribunale dell'appello cautelare di Catanzaro non ha fatto corretta applicazione, in quanto si è limitato a sostenere che gli esiti delle indagini difensive svolte in favore del Posca fossero inidonei a smentire la portata del già accertato impianto accusatorio: omettendo, però, di verificare analiticamente la tenuta di quel quadro indiziario alla luce delle specifiche questioni di fatto che erano state segnalate dalla difesa dell'indagato. Gravemente deficitaria appare, altresì, la motivazione della ordinanza gravata con riferimento alla sollecitata esclusione dell'aggravante ad effetto speciale oggetto di addebito, non essendo stato neppure minimamente spiegato perché gli effetti delle decisioni favorevoli, al riguardo adottate nei confronti di altri indagati, non potessero avere un qualche riflesso nei riguardi del Posca. 3. Fondato è, altresì, il quarto e ultimo motivo del ricorso, tenuto conto che il Tribunale di Catanzaro ha omesso di esaminare la specifica doglianza formulata dall'appellante in ordine alla persistenza della già riconosciuta esigenza cautelare. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 20/01/2022 Il