CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 13264/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 579 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M a nsi ( con indirizzoPEC: francescopaolo - [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente principale – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto: impugnazione estrattodi ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el l a Campanian. 5757 / 33 / 1 5 depositata il 09 / 06 / 201 5 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava l'estratto diruolo datato 17 maggio 2013 relativo a 20 cartelle di pagamento allegandola mancata notifica degli atti presupposti e ulteriori vizi degliatti stessi; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la sentenza impugnata di fronte a questa Corte il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione limitatamente ad alcune cartelledi pagamento, rigettandola nel resto; - ricorre a questa Corte il riscossore con atto affidato a quattro motividi doglianza; - ricorre avverso la medesima sentenza anche la società contribuentecon atto affidato a due motivi di gravame; Consideratoche: - in via preliminare osserva il Collegio che va esaminato per primo ilricorso del riscossore (in allora [OSCURATO:PERSONA], alla quale è ora succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione) poiché notificato precedentementealla notifica del gravame da parte della società contribuente;quest'ultimo risulta posto in notifica il 9 gennaio del 2016mentre il corso principale è tale in quanto posto in notifica l'8gennaio 2016; - il primo motivo di ricorso principale censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 22 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello mancato di dichiarare Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo oggetto del presentegiudizio; - il motivo è fondato; - effettivamente, andava rilevata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente alla stregua della recente pronunciadelle Sezioni unite di questa Corte, n. 26283 del 2022, emessaall’esito dell’intervento legislativo attuato con l'art. 3 - bis deld.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21,che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla"formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4 - bis, stabilendo non soltanto che « l 'estratto di ruolo non è impugnabile»,ma anche che « i l ruolo e la cartella di pagamento chesi assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazionenei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,n. 50, oppure per la riscossionedi somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pereffetto delle verifiche di cui all'art. 48 - bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La Corte, nella sua massima espressione nomofilattica,ha precisato che « l a prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoveratodall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili», Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 osservandoche « q uel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibileè l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentementenotificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie,v. Cass. n. 31240/19)». Esaminando, poi, la questione della retroattivitàdi tale disposizione, le Sezioni unite hanno affermato che «il legislatore, nel regolare», nella seconda parte della disposizionein esame, «specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire»; «Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione,anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processipendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza),che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione». Ha quindi affermato il seguente principiodi diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 - bisdel d. L . 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dallaL. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 - bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". Nel caso di specie, inoltre, non viene in rilievo alcunadelle ipotesi di azione “diretta” di cui alla seconda parte del citato art. 12, comma 4‒bis, la cui sussistenza il ricorrente avrebbepotuto evidenziare a questa Corte con memoria ex art. 380‒bis1 cod. proc. civ., che invece non ha depositato. Nel mancare quindi di dichiarare, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’originarioricorso del contribuente la CTR ha commesso errore didiritto; la sentenza va dunque cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile perchéla causa non poteva essere iniziata; - i restanti motivi di ricorso principale sono assorbiti in quanto privi dirilevanza ai fini della decisione; - rimane pure assorbito il ricorso incidentale , attenendo esso a statuizioni che, per il loro carattere accessorio, vengono comunque travolte dalla disposta cassazione della sentenza impugnata(Cass. SS. UU. sent. 16 febbraio 2023, n. 4835); - le spes e vanno compensate, in quanto la sopradetta pronuncia di questa Corte che ha definito la questione di diritto relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo è successiva alla proposizionedel ricorso; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del medesimo