CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28763/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di truffa); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla pretesa nullità della sentenza emessa dalla Corte di appello all'esito di giudizio di rinvio è manifestamente infondato essendosi il giudice di appello mantenuto entro il perimetro tracciato da questa Corte con la sentenza emessa in data 28 maggio 2019; Ritenuto altresì -con riguardo alla ulteriore doglianza del ricorrente relativa alla prescrizione- che per il computo della eventuale prescrizione del reato, deve considerarsi il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia data contestuale lettura della motivazione, e non quello (successivo) del deposito della sentenza stessa (ex multis: Sez. 1, n. 20432 del 27/01/2015, Rv. 263365; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis