CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva e salve le precisazioni delle quali si darà conto nell'esame dei motivi di ricorso, con sentenza del 20 ottobre 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di varie persone delle quali si dirà subito in fra, in relazione al reato di cui all'art. 588, primo e secondo comma, cod. pen. 2. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo le doglianze, già sviluppate nell'atto di appello (e che, al termine dell'esposizione del motivo vengono indicate come estensibili anche all'altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]), con le quali si era rilevato che l'imputato non aveva apportato alcun contributo causale, sia pure sul piano morale, all'azione. Si osserva: a) che la condotta del Sedicina si era inserita in una parte dell'azione nella quale la rissa ancora non si era realizzata, essendo mancata la reazione dell'aggredito ([OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, il necessario scambio di colpi; b) che solo successivamente si sarebbe registrata la reazione dell'aggredito ma in un contesto nel quale il Sedicina non tiene alcuna condotta idonea ad integrare il reato; c) che la sentenza impugnata, per colmare le indicate lacune, aveva tentato di collocare il Sedicina nella zuffa che sarebbe seguita in altra area dello stadio, ma senza indicare alcun elementi a carico del medesimo; d) che i rilievi appena svolti incidono sull'elemento soggettivo del reato. Si insiste, in fine, nel rilievo dell'intervenuta prescrizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che gli elementi acquisiti non dimostravano la colpevolezza dell'imputato e che, in ogni caso, la pena avrebbe potuto essere ulteriormente diminuita. 5. [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo del ricorso si lamentano vizi motivazionali, rilevando che la Corte territoriale gli aveva inflitto un trattamento deteriore rispetto agli altri imputati ai quali era stata ridotta la pena inflitta in ragione della rinuncia, operata anche dallo Sportelli, ai motivi di merito svolti con l'atto di appello: la sentenza impugnata, infatti, si era limitata ad escludere l'aumento di pena dipendente dall'illecito di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alla violazione della prescrizione di vivere onestamente, di rispettare le leggi dello Stato e di non dare ragione di sospetto, per il quale era intervenuta assoluzione, perché il fatto non costituisce reato. 6. Ricorso Marulli 6.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione all'affermazione di responsabilità, difettando la prova di una condotta istigatoria che avesse prodotto l'effetto di sollecitare la partecipazione di altri soggetti alla rissa. 6.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e, in particolare, dell'art. 40, primo comma, cod. pen., sottolineando che la condotta era iniziata all'interno degli spalti ed era poi proseguita all'esterno, senza alcun mutamento dei soggetti coinvolti e senza alcun contributo efficiente del ricorrente. 7. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze sono inammissibili poiché, attraverso una valutazione atomistica dello sviluppo dell'azione, isolano singoli frammenti di un'aggressione che vede sin dall'inizio la consapevole e attiva partecipazione dei due Sedicina rispetto ad un confronto tra opposte fazioni, iniziato sugli spalti e proseguito nell'area antistante (e proprio [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di essere stato colpito all'uscita dello stadio). L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 2. [OSCURATO:PERSONA] doglianze espresse nell'interesse del Sardella, che si è vista applicare la pena oggetto del concordato concluso con il P.G., sono inammissibili. Infatti, secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01; v. anche, quanto ai motivi concernenti l'entità della pena, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 — 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] doglianza è inammissibile, dal momento che l'imputato, in primo grado, in relazione al delitto di cui al capo c) era stato condannato a due anni di reclusione e alla pena totale, tenuto conto della recidiva e del reato di cui al capo a), di tre anni e sei mesi. Come emerge dall'esame della sentenza di primo grado, l'aumento della recidiva, in primo grado, è stato della metà, con la conseguenza che l'aumento per il reato di cui al capo a) risulta essere di sei mesi di reclusione, mentre, in secondo grado, l'aumento in continuazione è contenuto in tre mesi. 4. Ricorso Marulli I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per il loro carattere reiterativo e perché, formulati in termini meramente assertivi, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge come sia le video-riprese sia le deposizioni degli agenti di p.s. abbiano confermato l'esistenza dell'ampio e ripetuto gesto con il quale il Marulli sollecitò con successo un gruppo di persone, che si trovavano in un anello superiore dello stadio, a scendere verso il punto dove si trovavano gli aggressori del Montani per unirsi alla rissa in corso. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali