CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 28738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confermava la legittimità dell'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la massima misura cautelare in relazione al reato di intestazione fittizia. Si contestava al Grenga di aver acquisito il 28% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] lasciando al Tuma la proprietà del 48% delle quote ed il 100% delle quote della STR service srl. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'ordinanza non avrebbe valutato in modo autonomo le emergenze procedimentali, come si evincerebbe dal fatto che il capo a) della rubrica (non contestato al ricorrente) riportava lo stesso errore del pubblico ministero nella indicazione della data di consumazione del reato; mentre la valutazione della gravità indiziaria relativa alla lettera b) sarebbe stata effettuato riepilogando la richiesta del pubblico ministero. 2.2. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della gravità indiziaria: l'ordinanza impugnata, a differenza di quella genetica, che valorizzava anche i contenuti delle intercettazioni, era integralmente incentrata sulle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Tali dichiarazioni tuttavia non risultavano valutate nel rispetto dei parametri indicati dall'articolo 192 commi 3 e 4 del codice di rito; con riguardo al profilo dell'attendibilità intrinseca, non sarebbe stato valutato che le dichiarazioni sarebbero contenute in denunce del coindagato nei confronti del Tuma. A ciò si aggiungeva che le denunce di Youssef non risulterebbero confermate da ulteriori elementi dato che l'ordinanza impugnata non avrebbe valorizzato le intercettazioni telefoniche, né avrebbe indicato ulteriori elementi dai quali potesse trarsi la provenienza da parte del Tuma delle risorse economiche necessarie per la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. e della STR service srl. 2.3. Violazione di legge (art. 512 bis cod. pen.) e vizio di motivazione;mancherebbe la dimostrazione della finalità elusiva: non sarebbe stata valutata né l'adeguatezza della condotta a raggiungere lo scopo elusivo, né la sussistenza del dolo specifico; si allegava che il ricorrente avrebbe comunque perso il controllo della [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione della - ampiamente prevedibile - confisca delle quote maggioritarie; né sarebbe stato considerato il precedente specifico vantato dal Grenga, che lo rendeva inidoneo a svolgere la funzione di intestatario fittizio che gli era stata contestata. 2.4. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le esigenze cautelari sarebbero state ritenute sussistenti con motivazione apodittica ed assertiva che non terrebbe in considerazione il fatto che per un anno e mezzo non erano emesse condotte delittuose riferibili a ricorrente. 3. Il 25 maggio 2022 il ricorrente rinunciava all'impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31