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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24763/2023

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EMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1980. avverso l'ordinanza resa 18 Febbraio 2023 dal GIP del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Latina ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiedeva di dichiarare la non esecutività del decreto penale di condanna emesso dal Gip del medesimo tribunale l'otto giugno 2016, divenuto irrevocabile il 29 maggio 2017 e rimettere in termini il condannato per depositare opposizione ex art. 461 codice procedura.

Il GIP ha ritenuto che la notifica del decreto penale di condanna fosse regolare con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta di restituzione in termine avanzata dal condannato per proporre opposizione. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia deducendo violazione di legge poiché il gip ha respinto l'istanza di restituzione in termini ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo raccomandata dal funzionario della posta per computa giacenza, a causa del mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale nei termini di legge .

Il ricorrente sottolinea la divergenza tra il domicilio dichiarato dall'imputato dinanzi ai Carabinieri di Pomezia, [OSCURATO:PERSONA] numero civico 243 Latina, e l'indirizzo a cui è stata inviata la lettera raccomandata, via Rubbio numero 243, da cui può desumersi che l'imputato non era a conoscenza della notifica del decreto penale.

Questa discrasia invece è stata erroneamente ritenuta dal giudice frutto di un mero errore materiale senza alcuna refluenza sulla effettività della notifica.

Il ricorrente non condivide detta statuizione ed osserva che la notifica per compiuta giacenza non consente di ritenere dimostrato secondo consolidata giurisprudenza che l'imputato abbia avuto effettivamente conoscenza dell'atto, che può dirsi integrata soltanto quando l'atto è stato notificato nelle sue mani.

Chiede pertanto l'annullamento della ordinanza e la conseguente remissione in termini del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

La notifica, come correttamente argomentato dal G.I.P., deve ritenersi regolare, posto che in mancanza di prova che la "via Rubbia 243, Latina" sia un luogo diverso da "[OSCURATO:PERSONA] 243, Latina", è evidente che si è trattato di un errore materiale che non ha inciso sulla regolarità della notifica.

Peraltro, dal verbale di dichiarazione di domicilio, sottoscritto dal ricorrente del 14 luglio 2012, allegato al ricorso, si evince che l'imputato ha indicato il domicilio "presso la propria residenza in Latina alla via Rubbio, 243", confermando che la denominazione via o strada non comporta alcuna sostanziale differenza e contribuendo con la sua condotta a cagionare l'eventuale nullità.

Correttamente, quindi, l'Ufficiale giudiziario, rilevata la temporanea assenza dell'imputato nel luogo del domicilio dichiarato, ha proceduto a lasciare l'avviso nella cassetta delle lettere del deposito presso l'Ufficio postale del plico, dal cui mancato ritiro nel termine di legge veniva fatto derivare il perfezionamento della notifica dell'atto, attestata dal timbro "compiuta giacenza" apposto in data 13 maggio 2017.

La notifica pertanto appare regolare e non legittima alcuna richiesta di non esecutività del decreto penale notificato e non opposto (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019).

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1980. avverso l'ordinanza resa 18 Febbraio 2023 dal GIP del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Latina ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si chiedeva di dichiarare la non esecutività del decreto penale di condanna emesso dal Gip del medesimo tribunale l'otto giugno 2016, divenuto irrevocabile il 29 maggio 2017 e rimettere in termini il condannato per depositare opposizione ex art. 461 codice procedura. Il GIP ha ritenuto che la notifica del decreto penale di condanna fosse regolare con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta di restituzione in termine avanzata dal condannato per proporre opposizione. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il difensore di fiducia deducendo violazione di legge poiché il gip ha respinto l'istanza di restituzione in termini ritenendo valida la notifica effettuata a mezzo raccomandata dal funzionario della posta per computa giacenza, a causa del mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale nei termini di legge . Il ricorrente sottolinea la divergenza tra il domicilio dichiarato dall'imputato dinanzi ai Carabinieri di Pomezia, [OSCURATO:PERSONA] numero civico 243 Latina, e l'indirizzo a cui è stata inviata la lettera raccomandata, via Rubbio numero 243, da cui può desumersi che l'imputato non era a conoscenza della notifica del decreto penale. Questa discrasia invece è stata erroneamente ritenuta dal giudice frutto di un mero errore materiale senza alcuna refluenza sulla effettività della notifica. Il ricorrente non condivide detta statuizione ed osserva che la notifica per compiuta giacenza non consente di ritenere dimostrato secondo consolidata giurisprudenza che l'imputato abbia avuto effettivamente conoscenza dell'atto, che può dirsi integrata soltanto quando l'atto è stato notificato nelle sue mani. Chiede pertanto l'annullamento della ordinanza e la conseguente remissione in termini del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato. La notifica, come correttamente argomentato dal G.I.P., deve ritenersi regolare, posto che in mancanza di prova che la "via Rubbia 243, Latina" sia un luogo diverso da "[OSCURATO:PERSONA] 243, Latina", è evidente che si è trattato di un errore materiale che non ha inciso sulla regolarità della notifica. Peraltro, dal verbale di dichiarazione di domicilio, sottoscritto dal ricorrente del 14 luglio 2012, allegato al ricorso, si evince che l'imputato ha indicato il domicilio "presso la propria residenza in Latina alla via Rubbio, 243", confermando che la denominazione via o strada non comporta alcuna sostanziale differenza e contribuendo con la sua condotta a cagionare l'eventuale nullità. Correttamente, quindi, l'Ufficiale giudiziario, rilevata la temporanea assenza dell'imputato nel luogo del domicilio dichiarato, ha proceduto a lasciare l'avviso nella cassetta delle lettere del deposito presso l'Ufficio postale del plico, dal cui mancato ritiro nel termine di legge veniva fatto derivare il perfezionamento della notifica dell'atto, attestata dal timbro "compiuta giacenza" apposto in data 13 maggio 2017. La notifica pertanto appare regolare e non legittima alcuna richiesta di non esecutività del decreto penale notificato e non opposto (Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019). Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] Rom
Decreto Cassazione n. 24763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris