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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18475/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli1524avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 21862/2024avverso la sentenza n. 1551/2024 della CORTE D'APPELLON umero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/2026di NAPOLI, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 989/2021;Data pubblicazione 08/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLO CALENDAper delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoMARIALUCREZIA TURCO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c.,ha confermato la pronuncia di primo grado che avevarigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. volto a far accertare lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con lasocietà dal 2003.2.

La Corte, in estrema sintesi, ha esaminatocongiuntamente i motivi di gravame con cui il Graziosolamentava come la decisione di prime cure fosse stataerroneamente adottata senza tenere conto: «a)dell’incapacità di testimoniare degli agenti generali diAlleanza Assicurazioni; b) della nullità della lettera diincarico di produttore libero; 3) della sussistenza degli indicirivelatori della subordinazione, come evincibile già dalloschema lavorativo delineato da manuali operativi e circolariinterne».3.

All’esito della valutazione del compendio istruttorio, haritenuto «del tutto condivisibile la valutazione effettuata dalNumero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026primo giudice che ha escluso la sussistenza Numdeerol ldai r accolta generale 18475/2026Data pubblicazione 08/06/2026subordinazione in considerazione delle modalità disvolgimento della prestazione».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.

Ha depositato procura l’INPS.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia: «la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione o falsaapplicazione dell’art. 6 CEDU, degli artt. 101; 128; 180;429; 420, IV comma; 437 c.p.c., nonché art.156, comma IIc.p.c. anche in relazione agli artt. 24 Cost. comma II, 111Cost. comma II, 127 ter c.p.c. (art. 360, co.1, n.4 c.p.c.)».Con il mezzo ci si duole che l’udienza in appello, doponumerosi rinvii, si era svolta con le modalità della trattazionescritta, giudicata incompatibile con il rito lavoro.La censura - che risulta integralmente articolata sull’assuntoche le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.non siano applicabili allo speciale procedimento regolatodagli artt. 414 e ss. c.p.c. – non può trovare accoglimentoalla luce del contrario avviso espresso dalle Sezioni unite diquesta Corte che hanno, invece, sancito la possibilità disostituire con note scritte anche la fase della discussionedella causa nel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez.

Un. n.17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Né possono trovare ingresso allegazioni, non contenutenell’originario motivo di gravame, concernenti il pretesoNumero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026difetto delle condizioni che il precedente richiamaNtuome roh dai r accolta generale 18475/2026Data pubblicazione 08/06/2026indicato al fine di consentire la sostituzione, anche perchéchi oggi ricorre neanche deduce di essersi opposto alle notescritte, evidentemente convenendo all’epoca che lasituazione processuale concreta non necessitasse dichiarimenti da esporre in una pubblica discussione.Altrettanto evidente che tale necessità non possa insorgerepostuma per il solo esito avverso della causa.2.

Il secondo motivo denuncia testualmente la «violazionedell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.81/2025 e dell’art. 113c.p.c.» nonché la «violazione e falsa applicazione dell’art.2094 c.c. e dell’art. 409 c.p.c.», entrambi ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe svolto la suaindagine col solo riferimento agli indici rivelatori dellasubordinazione senza tenere conto che la fattispecieconcreta sarebbe ascrivibile alla eterorganizzazionedisciplinata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015.La censura è inammissibile.La questione non risulta in alcun modo esaminata dallasentenza impugnata e il ricorrente neanche riporta icontenuti dell’atto introduttivo del giudizio dai quali emergache il tema era stato sottoposto alla cognizione del giudicedel merito, nel contraddittorio tra le parti; né riportaspecificamente i contenuti della sentenza di primo grado sulpunto, ovvero come la questione fosse stata devoluta aigiudici del gravame, limitandosi ad un generico richiamoall’atto di appello depositato.Secondo giurisprudenza consolidata di questa SupremaCorte qualora una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente cheNumero registro generale 21862/2024proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fineN umero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/2026di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità dellaData pubblicazione 08/06/2026censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 34469/2019), di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto e come, onde dar modoalla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa (Cass., Sez.

Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012;Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n.3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017;Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).Peraltro, nella specie la questione non è di meraqualificazione giuridica della fattispecie, in quanto avrebbedovuto svilupparsi nel merito il contraddittoriosull’accertamento degli elementi qualificanti laeterorganizzazione, così come sugli elementi esimenti di cuiall’art. 2, comma 2, lett. b) dello stesso decreto legislativo,quali l'esercizio di una «professione intellettuale» in sensostretto e l'iscrizione in un «albo professionale» proprio di taleprofessione, di cui le parti sono stati indotti a dibattere soloinnanzi a questa Corte e che sono indissolubilmente legatiad accertamenti di fatto oramai preclusi.Vale ribadire che, per poter dare ingresso alla possibilitàinterpretativa del giudice in applicazione del principio «iuranovit curia», deve comunque essere presente materialeprocessuale che ciò consenta (cfr. Cass. n. 420/2024).Per altro verso, con la doglianza in esame, la parte ricorrenteneanche formula efficacemente la denuncia di un eventualeerror in procedendo, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., peravere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su di unospecifico motivo di appello.Numero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/20263.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suoData pubblicazione 08/06/2026complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo in favore della società controricorrente.Nulla per le spese in favore dell’INPS che non ha svoltoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 7.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.

La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/2026Data pubblicazione 08/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli1524avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 21862/2024avverso la sentenza n. 1551/2024 della CORTE D'APPELLON umero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/2026di NAPOLI, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 989/2021;Data pubblicazione 08/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLO CALENDAper delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoMARIALUCREZIA TURCO;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata,all’esito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c.,ha confermato la pronuncia di primo grado che avevarigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. volto a far accertare lasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con lasocietà dal 2003.2. La Corte, in estrema sintesi, ha esaminatocongiuntamente i motivi di gravame con cui il Graziosolamentava come la decisione di prime cure fosse stataerroneamente adottata senza tenere conto: «a)dell’incapacità di testimoniare degli agenti generali diAlleanza Assicurazioni; b) della nullità della lettera diincarico di produttore libero; 3) della sussistenza degli indicirivelatori della subordinazione, come evincibile già dalloschema lavorativo delineato da manuali operativi e circolariinterne».3. All’esito della valutazione del compendio istruttorio, haritenuto «del tutto condivisibile la valutazione effettuata dalNumero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026primo giudice che ha escluso la sussistenza Numdeerol ldai r accolta generale 18475/2026Data pubblicazione 08/06/2026subordinazione in considerazione delle modalità disvolgimento della prestazione».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società. Ha depositato procura l’INPS.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «la nullità dellasentenza o del procedimento per violazione o falsaapplicazione dell’art. 6 CEDU, degli artt. 101; 128; 180;429; 420, IV comma; 437 c.p.c., nonché art.156, comma IIc.p.c. anche in relazione agli artt. 24 Cost. comma II, 111Cost. comma II, 127 ter c.p.c. (art. 360, co.1, n.4 c.p.c.)».Con il mezzo ci si duole che l’udienza in appello, doponumerosi rinvii, si era svolta con le modalità della trattazionescritta, giudicata incompatibile con il rito lavoro.La censura - che risulta integralmente articolata sull’assuntoche le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.non siano applicabili allo speciale procedimento regolatodagli artt. 414 e ss. c.p.c. – non può trovare accoglimentoalla luce del contrario avviso espresso dalle Sezioni unite diquesta Corte che hanno, invece, sancito la possibilità disostituire con note scritte anche la fase della discussionedella causa nel processo del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un. n.17063/2025, alla quale si rinvia integralmente anche ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Né possono trovare ingresso allegazioni, non contenutenell’originario motivo di gravame, concernenti il pretesoNumero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026difetto delle condizioni che il precedente richiamaNtuome roh dai r accolta generale 18475/2026Data pubblicazione 08/06/2026indicato al fine di consentire la sostituzione, anche perchéchi oggi ricorre neanche deduce di essersi opposto alle notescritte, evidentemente convenendo all’epoca che lasituazione processuale concreta non necessitasse dichiarimenti da esporre in una pubblica discussione.Altrettanto evidente che tale necessità non possa insorgerepostuma per il solo esito avverso della causa.2. Il secondo motivo denuncia testualmente la «violazionedell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.81/2025 e dell’art. 113c.p.c.» nonché la «violazione e falsa applicazione dell’art.2094 c.c. e dell’art. 409 c.p.c.», entrambi ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe svolto la suaindagine col solo riferimento agli indici rivelatori dellasubordinazione senza tenere conto che la fattispecieconcreta sarebbe ascrivibile alla eterorganizzazionedisciplinata dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n.81/2015.La censura è inammissibile.La questione non risulta in alcun modo esaminata dallasentenza impugnata e il ricorrente neanche riporta icontenuti dell’atto introduttivo del giudizio dai quali emergache il tema era stato sottoposto alla cognizione del giudicedel merito, nel contraddittorio tra le parti; né riportaspecificamente i contenuti della sentenza di primo grado sulpunto, ovvero come la questione fosse stata devoluta aigiudici del gravame, limitandosi ad un generico richiamoall’atto di appello depositato.Secondo giurisprudenza consolidata di questa SupremaCorte qualora una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata inalcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente cheNumero registro generale 21862/2024proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fineN umero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/2026di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità dellaData pubblicazione 08/06/2026censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr.Cass., Sez. Un., n. 34469/2019), di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto e come, onde dar modoalla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa (Cass., Sez. Un., n. 2399/2014; Cass. n. 2730/2012;Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 25546/2006; Cass. n.3664/2006; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 27568/2017;Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 32084/2019).Peraltro, nella specie la questione non è di meraqualificazione giuridica della fattispecie, in quanto avrebbedovuto svilupparsi nel merito il contraddittoriosull’accertamento degli elementi qualificanti laeterorganizzazione, così come sugli elementi esimenti di cuiall’art. 2, comma 2, lett. b) dello stesso decreto legislativo,quali l'esercizio di una «professione intellettuale» in sensostretto e l'iscrizione in un «albo professionale» proprio di taleprofessione, di cui le parti sono stati indotti a dibattere soloinnanzi a questa Corte e che sono indissolubilmente legatiad accertamenti di fatto oramai preclusi.Vale ribadire che, per poter dare ingresso alla possibilitàinterpretativa del giudice in applicazione del principio «iuranovit curia», deve comunque essere presente materialeprocessuale che ciò consenta (cfr. Cass. n. 420/2024).Per altro verso, con la doglianza in esame, la parte ricorrenteneanche formula efficacemente la denuncia di un eventualeerror in procedendo, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., peravere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su di unospecifico motivo di appello.Numero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/20263. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suoData pubblicazione 08/06/2026complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo in favore della società controricorrente.Nulla per le spese in favore dell’INPS che non ha svoltoAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il soccombente alpagamento delle spese liquidate in euro 7.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Margherita LeoneNumero registro generale 21862/2024Numero sezionale 1524/2026Numero di raccolta generale 18475/2026Data pubblicazione 08/06/2026
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