CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di furto aggravato - è dedicato a contestare il trattamento sanzionatorio, nella specie per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed è inammissibile poiché estremamente generico, oltre che reiterativo delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente evidenzia il buon comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso parzialmente i fatti, e sostiene che i soli precedenti penali non potrebbero costituire argomento utile al rigetto della richiesta di beneficio. La tesi difensiva, che - si ribadisce - è stata formulata in modo comunque generico, non ha fondamento. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), tra questi, anche l'esistenza di precedenti penali, poichè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Nel caso di specie, la gravità della condotta, peraltro, è stata al centro del diniego del beneficio, constatato che l'imputato è stato scoperto poiché sottoposto ad un controllo dopo aver commesso il furto, a bordo dell'auto sottratta, ed era in possesso di un'arma che aveva proprio rinvenuto nell'auto predetta, appropriandosene. Il motivo, pertanto, alla luce delle ampie motivazioni del giudice d'appello riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec