Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 66/2018

ECLI:EU:C:2018:466
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CC0191

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 19 giugno 2018 ( 1 ) Causa C‑191/17 [OSCURATO:PERSONA] für Arbeiter und Angestellte contro [OSCURATO:PERSONA]-DiBa [OSCURATO:PERSONA] der ING-DiBa AG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Servizi di pagamento – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 4, punto 14 – Nozione di «conto di pagamento» – Conto diretto di risparmio online che consente un accesso illimitato ai fondi ma che richiede che i trasferimenti siano effettuati attraverso il conto di appoggio»

I. Introduzione

1. La questione fondamentale sollevata dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]) riguarda se un particolare tipo di conto bancario, indicato come conto diretto di risparmio online, mediante il quale il cliente ha accesso illimitato ai fondi nel conto ma tutti i trasferimenti verso quel conto e da quel conto verso terzi devono essere effettuati tramite un altro conto, chiamato conto di appoggio, rientri nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 2 ).

2. La presente causa offre alla Corte la prima occasione per interpretare la nozione di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64.

Nel procedimento principale, questa operazione è necessaria al fine di determinare se il conto bancario in questione sia tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti nella direttiva 2007/64.

II. Quadro giuridico A. Diritto dell’Unione

3. L’articolo 4 della direttiva 2007/64, intitolato «Definizioni», così prevede: «14) “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento».

B. Diritto austriaco 4.

La direttiva 2007/64 è stata recepita nel diritto austriaco dal Bundesgesetz über die Erbringung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdienstegesetz - ZaDiG) (legge sui servizi di pagamento) del 2009 (BGB1.

I, 66/2009; in prosieguo: «la legge sui servizi di pagamento»).

5. Il paragrafo 3 della legge sui servizi di pagamento, intitolato «Definizioni», statuisce: «13) “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento».

III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

6. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeiter und Angestellte (Camera federale dei lavoratori e degli impiegati; in prosieguo: «il ricorrente») è legittimato ai sensi del diritto austriaco a proporre ricorsi a tutela degli interessi dei consumatori.

7. L’ING-DiBa [OSCURATO:PERSONA] der ING-Diba AG (in prosieguo: «la resistente») è una banca che opera in tutta l’[OSCURATO:PERSONA].

8. La resistente utilizza una serie di condizioni generali di contratto nei propri rapporti con i consumatori ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le «AGB»).

In particolare la resistente utilizza le AGB in relazione a un particolare tipo di conto che offre ai consumatori, denominato «Direkt-Sparen» («risparmio diretto») a cui si fa riferimento nell’ordinanza di rinvio come, fra l’altro, un conto diretto di risparmio online (in prosieguo: il «conto diretto di risparmio online») ( 3 ).

9. Secondo l’ordinanza di rinvio, il conto diretto di risparmio online in questione è un conto su cui il consumatore può autonomamente effettuare versamenti e prelievi attraverso il servizio bancario telematico ( 4 ), ma deve sempre effettuare tali trasferimenti tramite un altro conto, chiamato conto di appoggio, a lui intestato.

Il conto di appoggio deve essere un conto corrente aperto in [OSCURATO:PERSONA], ma non è necessario che sia tenuto presso la resistente.

Il cliente può decidere senza limitazioni o comunicazioni (e pertanto senza effetti negativi per il calcolo degli interessi) se, quando e per quanto denaro eseguire trasferimenti fra il conto diretto di risparmio online e il conto di appoggio.

Sebbene i trasferimenti siano possibili solo tra il conto diretto di risparmio online e il conto di appoggio, al consumatore non viene impedito di accedere in ogni momento (e senza che sia necessario coinvolgere il prestatore di servizi di pagamento ( 5 )) alla somma di denaro presente sul conto diretto di risparmio online.

10. Il ricorrente ha agito in giudizio contro la resistente adducendo che un gran numero di clausole nelle AGB utilizzate nei suoi contratti concernenti il conto diretto di risparmio online in questione sono incompatibili con la legge sui servizi di pagamento.

Tale azione è ora giunta dinanzi al giudice del rinvio in appello.

11. La resistente sostiene che la legge sui servizi di pagamento non si applica al conto diretto di risparmio online in questione.

12. Il giudice del rinvio ha indicato che la legge sui servizi di pagamento riproduce testualmente le definizioni pertinenti che figurano nella direttiva 2007/64.

Di conseguenza, se il conto diretto di risparmio online in questione rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/64, anche la legge sui servizi di pagamento può trovare applicazione al conto medesimo.

13. Il giudice del rinvio ritiene, tra l’altro, che la mera designazione quale «conto di risparmio» non costituisce sufficiente ragione per sottrarre il conto diretto di risparmio online in questione all’ambito di applicazione della direttiva 2007/64, in quanto nell’articolo 3 di tale direttiva, che riguarda le fattispecie escluse dal suo ambito di applicazione, non si trova alcun elemento in tal senso.

Tuttavia, il giudice del rinvio ha sottolineato che per ogni operazione con la quale il titolare del conto intende saldare un debito, è necessaria una fase intermedia in cui i fondi sono trasferiti dal conto diretto di risparmio online al conto d’appoggio.

Soltanto dopo il loro accredito sul conto d’appoggio, i fondi possono essere trasferiti a un terzo.

Il giudice del rinvio ritiene che non sia chiaro, sulla base della corretta interpretazione della nozione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, se questa fase intermedia giustifichi l’esclusione del conto diretto di risparmio online dal campo di applicazione di tale direttiva.

14. È in tali circostanze che l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (in prosieguo: la “direttiva sui servizi di pagamento”),debba essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, sul quale il singolo cliente (a cadenza giornaliera e praticamente senza l’intervento della banca) attraverso il servizio bancario telematico possa effettuare versamenti e prelievi su un conto di appoggio dal medesimo detenuto (un conto corrente in [OSCURATO:PERSONA]), debba essere parimenti ricompreso nella nozione di “conto di pagamento” (articolo 4, punto 14) ricadendo, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva».

15. Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dal ricorrente, dalla resistente, dal governo tedesco e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, non si è tenuta udienza.

IV. Osservazioni delle parti

16. Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il conto diretto di risparmio online in questione rientri nella definizione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, mentre la resistente e il governo tedesco sono del parere contrario.

17. Il ricorrente sostiene, tra l’altro, sulla base di determinate altre definizioni contenute nella direttiva 2007/64, che la nozione di «conto di pagamento» non richiede interazione tra il titolare del conto e i terzi.

A suo avviso, invece, la condizione chiave per la classificazione quale «conto di pagamento» è che il titolare del conto sia in grado di effettuare operazioni di sua iniziativa in qualsiasi momento senza dover coinvolgere il prestatore di servizi di pagamento.

Inoltre, il ricorrente sostiene che alcune risposte indicate nel documento della [OSCURATO:PERSONA] di domande e risposte sulla direttiva 2007/64 (in prosieguo: il «documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA]») ( 6 ) avvalorino la sua posizione e smentisca la pertinenza delle informazioni contenute in un precedente documento d’orientamento sulla direttiva 2007/64 emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [Gruppo di esperti del settore bancario europeo sulla direttiva sui servizi di pagamento] (in prosieguo: «il documento d’orientamento del gruppo di esperti») ( 7 ).

18. La resistente sostiene che la classificazione di un conto quale «conto di pagamento» deve essere considerata alla luce della funzione e degli scopi di tale conto, e che la nozione di «conto di pagamento» comporta la possibilità di interagire direttamente con terzi in quanto parte dell’esecuzione di operazioni di pagamento.

Per tale motivo, la resistente sostiene che nel caso del conto diretto di risparmio online in questione, il suo utilizzo per le operazioni di pagamento con terzi è escluso sia contrattualmente sia tecnicamente, e che pertanto esso non può essere considerato quale «conto di pagamento».

A tal proposito, la resistente rileva che la caratteristica distintiva del conto diretto di risparmio online in questione è che tutti i trasferimenti provenienti da e diretti verso un siffatto conto devono avvenire attraverso un conto di appoggio, che è un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64.

19. A sostegno della sua posizione, la resistente si basa, fra l’altro, sui documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] e del Gruppo di esperti, su altre due misure relative al settore dei servizi di pagamento dell’Unione – la direttiva 2014/92/UE (la cosiddetta direttiva sui conti di pagamento) ( 8 ) e il regolamento (UE) n. 260/2012 (il cosiddetto regolamento [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] unica dei pagamenti in euro, SEPA) ( 9 ), nonché sugli approcci adottati da vari Stati membri in materia ( 10 ).

La resistente sottolinea inoltre che vi sarebbero significative conseguenze pratiche negative nel qualificare il conto diretto di risparmio online in questione quale «conto di pagamento», come la discriminazione tra conti di risparmio online e conti di risparmio tradizionali che non sono classificati come tali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del Bankwesengesetz (legge sul settore bancario) ( 11 ), notevoli spese di gestione per le banche senza i corrispondenti vantaggi per i clienti, difformità all’interno del diritto dell’Unione sui servizi di pagamento e l’erosione della distinzione tra conti di risparmio e conti correnti che è alla base dell’attività bancaria.

20. Il governo tedesco sottolinea che ci sono alcuni tipi di conti che non sono soggetti alla direttiva 2007/64.

Sulla base di ciò, il governo tedesco sostiene che i conti di risparmio hanno principalmente una funzione di risparmio e non vengono generalmente utilizzati per le operazioni di pagamento, come è il caso del conto diretto di risparmio online in questione.

Il governo tedesco sostiene che questa concezione del conto di risparmio è ulteriormente supportata dalla formulazione di talune disposizioni della direttiva 2014/92 sui conti di pagamento e sottolinea che alcune risposte contenute nel documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] non sono chiare, precisando che in ogni caso il documento non è vincolante.

21. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla nel testo della direttiva 2007/64 indica che la nozione di «conto di pagamento» non riguarderebbe il conto diretto di risparmio online in questione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che lo scopo della direttiva 2007/64 è quello di conferire protezione agli utenti dei servizi di pagamento: come menzionato nel considerando 46 e negli articoli del titolo IV della direttiva 2007/64, i conti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva beneficiano di determinati requisiti minimi normativi per la corretta esecuzione e il corretto trattamento delle operazioni di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale protezione sarebbe negata ai consumatori in caso di interpretazione restrittiva del concetto di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64.

V. Valutazione

22. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 12 ).

23. È su questa base che sono giunto alla conclusione che il conto diretto di risparmio online in questione non può essere considerato rientrante nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64.

24. Sono propenso a concordare sul punto che la mera designazione di un conto come, ad esempio, «conto di risparmio», non sia di per sé determinante per stabilire se un siffatto conto costituisca un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64, ma che piuttosto occorra tenere conto delle caratteristiche particolari relative al conto in questione, che comprendono le sue funzioni e i suoi obiettivi.

Tuttavia, un criterio decisivo per stabilire se un conto sia un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64 è se tale conto implichi la partecipazione diretta nelle operazioni di pagamento con terzi.

Pertanto, ritengo che il conto diretto di risparmio online in questione non rientri nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64.

A. Il testo

25. Come si evince dal precedente paragrafo 3 delle mie conclusioni, l’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 definisce quale «conto di pagamento», «un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento».

Tale definizione non indica, di per sé, le caratteristiche specifiche o i tipi di conti che possono essere considerati come rientranti in tale nozione.

26. Detta definizione ricorre infatti a termini («utente di servizi di pagamento» e «operazione di pagamento») che sono a loro volta definiti in altri punti dell’articolo 4 della direttiva 2007/64.

Di conseguenza, la definizione di «conto di pagamento» dovrebbe leggersi alla luce delle altre definizioni enunciate in tale disposizione nonché degli articoli 2 e 3 di tale direttiva, concernenti il suo ambito di applicazione in generale.

27. In particolare l’articolo 4, punto 10, della direttiva 2007/64 definisce il termine «utente di servizi di pagamento» come «una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi » ( 13 ).

28. La definizione di «utente di servizi di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 10, della direttiva 2007/64 è ambigua perché specifica che la persona che fa uso del servizio di pagamento può essere il pagatore, o il beneficiario o entrambi.

Invero, considerata isolatamente, questa formulazione può essere letta nel senso che implica che il pagatore (colui che invia i fondi) e il beneficiario (colui che riceve i fondi) possono coincidere e che una persona che esegue operazioni di pagamento con sé stesso può essere un «utente di servizi di pagamento» ( 14 ).

29. L’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 definisce l’espressione «operazione di pagamento» come «l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario».

30. La definizione «operazione di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 è anch’essa ambigua se considerata isolatamente.

Da un lato, la si potrebbe leggere nel senso che implica che vi debbano essere due soggetti, un «pagatore» e un «beneficiario»; contrariamente all’articolo 14, punto 10, della direttiva 2007/64, l’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 non prevede espressamente che un soggetto possa rivestire entrambi i ruoli.

Dall’altro lato, si potrebbe affermare che l’unica cosa che si richiede è un atto disposto dal pagatore o dal beneficiario di «collocare, trasferire o ritirare fondi», ( 15 ) senza specificare se tale trasferimento possa essere effettuato fra due conti dello stesso soggetto, come nel caso della fase intermedia che comporta il trasferimento di fondi fra il conto diretto di risparmio online e il conto di appoggio in questione nel procedimento principale.

31. Inoltre, l’articolo 2 della direttiva 2007/64, intitolato «Ambito di applicazione», dichiara che la direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati all’interno dell’Unione ( 16 ).

Secondo l’articolo 4, punto 3, di tale direttiva, per «servizi di pagamento» si intendono «le attività commerciali elencate nell’allegato».

32. In particolare, il punto 2 di tale allegato riporta i «servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento» ( 17 ).

La formulazione di questa disposizione sembra presumere trasferimenti eseguiti direttamente dal conto di pagamento.

33. Inoltre, il punto 3 dell’allegato alla direttiva 2007/64 si riferisce a: «Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento : – esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum, – esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi, – esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti» ( 18 ).

34. Considerato isolatamente, il testo in corsivo al punto 3 dell’allegato può essere letto nel senso che implica che le operazioni di pagamento non devono necessariamente coinvolgere terzi ai fini della nozione di «conto di pagamento» indicata all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64.

Eppure, questa formulazione è seguita da tre trattini, ciascuno dei quali in linea di principio implica una diretta interazione con un terzo al fine di trasferire fondi verso o dal conto di pagamento (gli addebiti diretti implicano «l’addebito di un conto di pagamento del pagatore» ( 19 ), utilizzando carte di pagamento o disponendo bonifici come ordini permanenti ( 20 )).

35. Riconosco tuttavia che l’articolo 3 della direttiva 2007/64, intitolato «Esclusione dall’ambito di applicazione», indica che detta direttiva non si applica a 15 categorie di operazioni di pagamento e di servizi ivi elencate, e che il conto diretto di risparmio online in questione non rientra espressamente in alcuna di queste.

Non ritengo però che tale disposizione sia esaustiva con riferimento ai conti che possono essere esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

Ciò è avvalorato dal considerando 6 della direttiva 2007/64, che afferma che «non è opportuno che tale quadro giuridico [per i servizi di pagamento] si applichi senza restrizioni.

La sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi» ( 21 ).

36. Pertanto, il testo dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 non fornisce una risposta inequivocabile alla domanda se il conto diretto di risparmio in questione possa considerarsi un «conto di pagamento» nel senso di tale disposizione.

1. Genesi

37. Secondo la giurisprudenza della Corte, la genesi di un provvedimento dell’Unione o di una sua disposizione può essere utile per discernere l’intenzione del legislatore dell’Unione soggiacente al provvedimento o alla particolare disposizione della stessa ( 22 ).

38. A tal proposito i lavori preparatori della direttiva 2007/64 non forniscono una risposta definitiva per discernere l’intenzione legislativa soggiacente alla nozione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 ( 23 ).

Offrono tuttavia qualche appiglio alla posizione secondo cui taluni tipi di conti di risparmio non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

39. Nella proposta della [OSCURATO:PERSONA], «conto di pagamento» veniva definito come «un conto detenuto a nome di un utente di servizi di pagamento che è utilizzato esclusivamente per le operazioni di pagamento» ( 24 ).

Inoltre, il termine «conto di risparmio» era citato in relazione alle norme ivi previste sulla disponibilità di fondi su un conto di pagamento, affinché tali norme «non si applica[ssero] agli addebiti effettuati su conti di risparmio rientranti nell’ambito di accordi espliciti relativi all’uso dei fondi nel quadro di un piano di accumulazione» ( 25 ).

40. Nel suo parere sulla proposta, la Banca centrale europea ha indicato che la definizione di «conto di pagamento» e il riferimento a «conto di risparmio» meritasse un chiarimento ( 26 ).

41. Nella sua prima lettura della proposta il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha proposto di sopprimere la disposizione contenente il riferimento al «conto di risparmio» per i seguenti motivi: «[i] libretti di risparmio non possono comunque essere considerati come conti di pagamento, per cui non è necessario legiferare in proposito» ( 27 ). [OSCURATO:PERSONA] proponeva inoltre la modifica della definizione di «conto di pagamento» in «conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento» ( 28 ).

42. Nella versione finale del testo la parola «esecuzione» è stata aggiunta alla definizione di «conto di pagamento» e la disposizione riguardante il «conto di risparmio» è stata eliminata.

Tuttavia, non sono state accolte ulteriori proposte.

2. Documenti d’orientamento

43. I documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo di esperti citati nelle osservazioni delle parti nella presente causa sono anch’essi, a mio parere, non determinanti per quanto riguarda la questione oggetto di rinvio nella presente causa ( 29 ).

Possono essere presi in considerazione per avvalorare la posizione secondo cui ciascun tipo di conto dovrebbe essere valutato in base alla sua sostanza e quindi certi tipi di conti di risparmio rientrano nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, ma detti documenti non trattano espressamente i conti diretti di risparmio online del tipo in questione nel procedimento principale ( 30 ).

44. In particolare, nel suo documento d’orientamento, la [OSCURATO:PERSONA] indica nella sua risposta a talune domande che un «conto di risparmio» in cui il titolare può depositare e prelevare fondi senza alcuna limitazione dovrebbe essere considerato come un «conto di pagamento» ai fini della direttiva 2007/64, mentre un «deposito a termine» non dovrebbe essere considerato tale, dato che il titolare non è in grado di effettuare alcun prelievo dal conto fino alla scadenza senza incorrere in una perdita di interessi o in una penale ( 31 ).

Di conseguenza, per tali ragioni, non è chiaro se il requisito apposto al conto diretto di risparmio online in questione, secondo cui i trasferimenti possono effettuarsi solo da tale conto al conto di appoggio e non verso terzi, costituisca una restrizione, impedendo la sua qualificazione come «conto di pagamento».

B. Contesto

45. Secondo la giurisprudenza della Corte, la valutazione dell’economia generale e del contesto di una disposizione del diritto dell’Unione comprende, fra l’altro, l’esame del contesto della disposizione in questione in relazione ad altre disposizioni della stessa misura dell’Unione e di altre misure dell’Unione che sono collegate o connesse in maniera determinante alla misura dell’Unione in questione ( 32 ).

A mio parere, talune disposizioni collegate della direttiva 2007/64, così come quelle di altre misure all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento, forniscono indicazioni determinanti nel senso che il conto diretto di risparmio online in questione non rientra nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64.

1. Disposizioni connesse della direttiva 2007/64

46. L’esame delle disposizioni connesse della direttiva 2007/64 evidenzia che il pagamento a terzi è essenziale affinché un conto costituisca un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64.

47. Alcune definizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2007/64 presumono che i fondi saranno trasferiti da o verso il conto di pagamento verso terzi.

Ciò è chiarito dalla definizione di «pagatore» all’articolo 4, punto 7, della direttiva 2007/64 come menzionato sopra («autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento») ( 33 ) e di «data valuta» all’articolo 4, punto 17, della direttiva 2007/64, con il significato di «data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento » ( 34 ).

48. Alcune disposizioni della direttiva 2007/64 relative ai conti di pagamento evidenziano ulteriormente che un conto di pagamento presuppone la possibilità che il denaro sia addebitato dal conto di pagamento o accreditato sullo stesso direttamente nei confronti di terzi ( 35 ).

Questo si riflette anche in talune disposizioni della direttiva 2007/64 finalizzate a garantire la sicurezza del conto di pagamento in conseguenza dell’esecuzione di operazioni di pagamento direttamente con terzi, come quelle relative alla restituzione di denaro al conto di pagamento in caso di operazioni di pagamento non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo non corretto ( 36 ).

49. Di conseguenza, la classificazione come «conto di pagamento» del conto diretto di risparmio online in questione, in cui il denaro non può essere trasferito da o verso tale conto con un pagamento diretto ad un terzo, renderebbe il funzionamento di queste disposizioni illogico. 2.

Misure connesse all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento

50. La direttiva 2007/64 – e il suo successore, direttiva 2015/2366 ( 37 ) – fa parte del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento ( 38 ).

51. Come indicato al considerando 4 della direttiva 2007/64, «[è] essenziale istituire un quadro giuridico [dell’Unione] moderno e coerente per i servizi di pagamento».

Come ha già osservato la Corte, dal considerando 6 della direttiva 2015/2366 risulta inoltre che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire un’applicazione uniforme del quadro legislativo riguardante i servizi di pagamento in tutta l’Unione ( 39 ).

52. Diverse misure all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento contengono una definizione di «conto di pagamento» che riprende quella di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64.

Fra queste, il regolamento n. 260/2012 [il cosiddetto regolamento sull’area unica dei pagamenti in euro (SEPA)] ( 40 ), il regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ( 41 ) e la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/442/UE sull’accesso a un conto di pagamento di base ( 42 ) che si applica congiuntamente alla direttiva 2007/64 ( 43 ).

Infatti, talune misure contengono riferimenti incrociati alla definizione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 (o a quello che adesso è l’articolo 4, punto 12 della direttiva 2015/2366) ( 44 ).

53. In particolare, una misura fondamentale all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento è la direttiva 2014/92 (la cosiddetta direttiva sui conti di pagamento) ( 45 ).

54. Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/92, un «conto di pagamento» è «un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento».

Questa definizione è praticamente identica alla definizione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, eccezion fatta per la sostituzione della parola «consumatori» nella prima con «utenti di servizi di pagamento» nella seconda, che non modifica il contenuto sostanziale della definizione, ma sembra invece riflettere la materia disciplinata dalle rispettive direttive.

55. Il considerando 12 della direttiva 2014/92 recita: «(…) Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi , compresa l’esecuzione di bonifici.

Di conseguenza, dovrebbero essere esclusi i conti con funzioni più limitate .

Ad esempio , in linea di principio dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio , i conti di appoggio ad una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un debito della carta di credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica.

Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della presente direttiva (…)» ( 46 ).

56. Ciò è sviluppato nell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2014/92, che indica esplicitamente che i tre requisiti minimi per i conti di pagamento entro il campo di applicazione di tale direttiva comprendono la possibilità di depositare fondi su un conto di pagamento, di prelevare contante da tale conto e di «eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi » ( 47 ).

57. Inoltre, il considerando 14 della direttiva 2014/92 così recita: «Le definizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere in linea, per quanto possibile, con quelle contenute in altri atti legislativi dell’Unione, in particolare con quelle contenute nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 (…)» ( 48 ).

58. Di conseguenza, si dovrebbe tenere conto dei requisiti stabiliti nella direttiva 2014/92 per la nozione di «conto di pagamento» nell’interpretazione di tale nozione di cui all’articolo 4, punto 14), della direttiva 2007/64.

Sulla base di ciò, sono del parere che il conto diretto di risparmio online in questione non sia da considerarsi come rientrante nel campo di applicazione di tale disposizione in considerazione delle sue «funzioni più limitate», vale a dire che esso non consente al titolare del conto di eseguire e ricevere operazioni di pagamento da e verso i terzi.

C. Obiettivi

59. L’obiettivo generale della direttiva 2007/64 è, secondo quanto indicato nel considerando 60, l’istituzione di un mercato unico dei servizi di pagamento.

Inoltre, come ha riconosciuto la Corte, vi sono vari considerando nella direttiva 2007/64 che sposano l’obiettivo di proteggere i consumatori in quanto destinatari dei servizi di pagamento ( 49 ).

60. In questo contesto ritengo che l’interpretazione della nozione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 nel senso che non ricomprende il conto diretto di risparmio online in questione, non sia in contrasto con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

Ritenendo che il conto di appoggio dovrebbe necessariamente essere qualificato come un conto di pagamento, non sembra esserci la necessità di una doppia tutela per i consumatori in relazione con il conto diretto di risparmio online in questione, laddove tutti i pagamenti a terzi devono avvenire attraverso il conto di appoggio ( 50 ).

VI. Conclusioni

61. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, con cui un consumatore (senza comunicazione e senza alcun particolare coinvolgimento della banca) può, tramite il servizio bancario telematico, effettuare versamenti su e prelievi da un conto di appoggio (un conto corrente in [OSCURATO:PERSONA]) a lui intestato, non rientra nell’espressione «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14), di detta direttiva, e pertanto non rientra nel campo di applicazione di tale direttiva. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ( GU 2007, L 319, pag. 1 ) (in prosieguo: la «direttiva 2007/64»).

La direttiva 2007/64 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2015, L 337, pag. 35 ) («in prosieguo: la direttiva 2015/2366») a decorrere dal 13 gennaio 2018.

Come indicato dall’ordinanza di rinvio, il procedimento principale è stato avviato ben prima del 13 gennaio 2018.

La direttiva 2007/64 è quindi applicabile ratione temporis .

In ogni caso, l’articolo 4, paragrafo 12 della direttiva 2015/2366 contiene una definizione di «conto di pagamento» uguale a quella di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64. ( 3 ) Come indicato nell’ordinanza di rinvio e nelle osservazioni scritte del governo tedesco e della resistente, per descrivere il conto in questione nella causa principale vengono utilizzate sia l’espressione conto di risparmio online sia l’espressione conto diretto di risparmio.

Ai fini delle mie conclusioni, si utilizzerà l’espressione onnicomprensiva «conto diretto di risparmio online», che si trova anche nell’ordinanza di rinvio. ( 4 ) Sebbene l’ordinanza di rinvio non sembri definire il servizio bancario telematico, questo termine indica probabilmente il servizio bancario effettuato tramite mezzi elettronici.

Ciò corrisponde al suo impiego in un’altra domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio concernente varie disposizioni della direttiva 2007/64: v. sentenza del 9 aprile 2014, T-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑616/11 , EU:C:2014:242 , punto 17 ), e le conclusioni dell’avvocato generale Wathelet in T-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑616/11 , EU:C:2013:691 , paragrafo 49 ).

Inoltre il sito della resistente, https://www.ing-diba.at/sparen/direkt-sparen, indica, nei dettagli del prodotto relativi al conto «Direkt-Sparen», che il cliente può «effettuare operazioni bancarie telefonicamente, tramite servizi bancari online o mobili».

Traduzione nostra. ( 5 ) Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 4, punto 9, della direttiva 2007/64, i prestatori di servizi di pagamento comprendono le banche nonché altri tipi di enti creditizi e istituti di pagamento. ( 6 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] questions on PSD – [OSCURATO:PERSONA] 2007/64/EC Questions and answers, [Le vostre domande sulla PSD – Domande e risposte sulla Direttiva sui servizi di pagamento 2007/64/CE] ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2011, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/system/files/faq-transposition-psd-22022011_en.pdf, domande 150 e

187. ( 7 ) [OSCURATO:PERSONA] PSD [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA], PSD Guidance for the Implementation of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.0 – agosto 2009, disponibile all’indirizzo: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2017/01/Brochure-_24-08-09-PSD-Web-2009-01152-01-E.pdf, punto 2(b), definizione di «conto di pagamento». ( 8 ) Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ( GU 2014, L 257, pag. 214 ) (in prosieguo: la «direttiva 2014/92»). ( 9 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ( GU 2012, L 94, pag. 22 ) come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione ( GU 2014, L 84, pag. 1 ). ( 10 ) Nelle sue osservazioni scritte, la resistente si riferisce alla legge e alla prassi di cinque Stati membri: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania, Lussemburgo e [OSCURATO:PERSONA]. ( 11 ) Il paragrafo 31, punto 1, della legge sul settore bancario (BGB1.

I, 532/1993, nella versione pubblicata nella BGB1.

I, 118/2016) così dispone: «I depositi a risparmio consistono in depositi di denaro presso istituti di credito non destinati ai pagamenti, ma all’investimento e come tali possono essere raccolti solo dietro consegna di particolari documenti (documenti di risparmio)». ( 12 ) V., ad es., sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) Il corsivo è mio. ( 14 ) L’articolo 4, punto 7, della direttiva 2007/64 definisce «pagatore» come «una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento».

L’articolo 4, punto 8, della direttiva 2007/64 definisce «beneficiario» come «una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento». ( 15 ) Il corsivo è mio. ( 16 ) Direttiva 2007/64, articolo 2, paragrafo

1. ( 17 ) Direttiva 2007/64, allegato «Servizi di pagamento (articolo 4, punto 3)», punto

2. ( 18 ) Direttiva 2007/64, allegato «Servizi di pagamento (articolo 4, punto 3)», punto

3. Il corsivo è mio. ( 19 ) Direttiva 2007/64, articolo 4, punto 28, recante la definizione di «addebito diretto». ( 20 ) Sebbene il termine «ordine permanente» non sia definito, ai sensi dell’articolo 4, punto 16, della direttiva 2007/64, l’«ordine di pagamento» è definito come «l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento». ( 21 ) V., a tal proposito, sentenza del 22 marzo 2018, Rasool ( C‑568/16 , EU:C:2018:211 , punto 36 ). ( 22 ) V., ad esempio, sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 32 ), e del 21 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/16 , EU:C:2018:200 , punto 38 ). ( 23 ) Lo stesso può dirsi per i lavori preparatori della direttiva 2015/2366 per quanto riguarda la questione oggetto di rinvio nel presente caso. ( 24 ) COM(2005) 603 definitivo, 1 o dicembre 2005, proposta di articolo 4, punto

7. ( 25 ) COM(2005) 603 definitivo, 1 o dicembre 2005, proposta di articolo 65, paragrafo

4. Il corsivo è mio. ( 26 )

V. il parere della Banca centrale europea del 26 aprile 2006 riguardo ad una proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( GU 2006, C 109, pag. 10 ), punti 2.2, 12.4 e

12.5. ( 27 ) Relazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, 20 settembre 2006, A6-0298/2006 finale, emendamento 82, pag.

147. ( 28 ) Relazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, 20 settembre 2006, A6-0298/2006 finale, emendamento 57, pagg. 26 e

27. ( 29 ) I documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] possono essere generalmente di utile riferimento seppur non vincolanti per la Corte.

V., per analogia con altri tipi di documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA], ad es., conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑383/09 , EU:C:2011:23 , paragrafo 28 , e la giurisprudenza ivi citata) e dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑329/16 , EU:C:2017:501 , paragrafi 55 e 56 e la giurisprudenza ivi citata). ( 30 )

V. documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA], citato nella nota 6 di queste Conclusioni, domanda 31; documento d’orientamento del Gruppo di esperti, citato nella nota 7 di queste Conclusioni, punto 2, lettera b), definizione di «conto di pagamento». ( 31 )

V. documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA], citato nella nota 6 di queste Conclusioni, domande 25, 31, 150, 187 e

262. ( 32 ) Vedi ad esempio le mie conclusioni nella causa Vaditrans ( C‑102/16 , EU:C:2017:82 , paragrafo 53 , e la giurisprudenza ivi citata). ( 33 )

V. nota 14 di queste conclusioni. ( 34 ) Il corsivo è mio. ( 35 )

V. ad esempio direttiva 2007/64, articoli 69, 71 e

73. ( 36 )

V. ad esempio direttiva 2007/64, articoli 60, paragrafo 1 e 75, paragrafi 1 e 2.

V. anche l’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2007/64, che fa riferimento all’essere «in grado di congelare il conto». ( 37 )

V. nota 2 di queste Conclusioni. ( 38 ) V., ad es., direttiva 2015/2236, considerando 1 e 2; relazione sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di direttiva 2015/2236, COM(2013) 547 final, 24 luglio 2013, punto 1, pag.

4. ( 39 ) Sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 57 ). ( 40 ) Regolamento n. 260/2012, citato nella nota 9 di queste Conclusioni, articolo 2, paragrafo 5. V., in proposito, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di regolamento n. 260/2012, COM(2010) 775 definitivo, del 16 dicembre 2010, punto 5, pag. 10, che rileva che l’articolo 2 di detto regolamento «allinea il più possibile le definizioni a quelle della direttiva 2007/64/CE». ( 41 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ( GU 2015, L 123, pag. 1 ), articolo 2, punto

22. ( 42 ) Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], del 18 luglio 2011, sull’accesso a un conto di pagamento di base ( GU 2011, L 190, pag. 87 ), sezione I, punto 1, lettera c).

V. anche considerando 11 e sezione

III. Altre definizioni all’interno di questa contengono riferimenti incrociati alla direttiva 2007/64: v. la sezione I, punto 1, lettere b), d), e) e f). ( 43 ) Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/442/UE, considerando

5. ( 44 ) V., ad es., regolamento (UE) 2015/847 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ( GU 2015, L 141, pag. 1 ), articolo 3, punto

7. Al di fuori di questo campo, v. anche, ad esempio, il regolamento (UE) 2018/302 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE ( GU 2018, L 60 I, pag. 1), articolo 2, punto

8. ( 45 )

V. nota 8 di queste Conclusioni. ( 46 ) Il corsivo è mio. ( 47 ) Il corsivo è mio. ( 48 ) Infatti, diverse definizioni della direttiva 2014/92 fanno un diretto riferimento incrociato alla direttiva 2007/64: v. articolo 2, punti 4, 6, 7 e 9. V., a tal proposito, il parere della Banca centrale europea, del 19 novembre 2013, in merito alla proposta di direttiva 2014/92 della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2014, C 51, pag. 3 ), punto

3.1. ( 49 ) Sentenza del 22 marzo 2018, Rasool ( C‑568/16 , EU:C:2018:211 , punto 38 ).

Per quanto riguarda i fatti di quella causa, la Corte ha constatato che questi non giustificavano che il servizio di prelievo di contanti del tipo prestato dalla società della parte in causa fosse qualificato come «servizio di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. ( 50 ) Questo differisce dalla situazione che ho considerato nelle mie recenti conclusioni nella causa OTP Bank e OTP Faktoring ( C-51/17 , EU:C:2018:303 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0191 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 19 giugno 2018 ( 1 ) Causa C‑191/17 [OSCURATO:PERSONA] für Arbeiter und Angestellte contro [OSCURATO:PERSONA]-DiBa [OSCURATO:PERSONA] der ING-DiBa AG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Servizi di pagamento – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 4, punto 14 – Nozione di «conto di pagamento» – Conto diretto di risparmio online che consente un accesso illimitato ai fondi ma che richiede che i trasferimenti siano effettuati attraverso il conto di appoggio» I. Introduzione 1. La questione fondamentale sollevata dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]) riguarda se un particolare tipo di conto bancario, indicato come conto diretto di risparmio online, mediante il quale il cliente ha accesso illimitato ai fondi nel conto ma tutti i trasferimenti verso quel conto e da quel conto verso terzi devono essere effettuati tramite un altro conto, chiamato conto di appoggio, rientri nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( 2 ). 2. La presente causa offre alla Corte la prima occasione per interpretare la nozione di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. Nel procedimento principale, questa operazione è necessaria al fine di determinare se il conto bancario in questione sia tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti nella direttiva 2007/64. II. Quadro giuridico A. Diritto dell’Unione 3. L’articolo 4 della direttiva 2007/64, intitolato «Definizioni», così prevede: «14) “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento». B. Diritto austriaco 4. La direttiva 2007/64 è stata recepita nel diritto austriaco dal Bundesgesetz über die Erbringung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdienstegesetz - ZaDiG) (legge sui servizi di pagamento) del 2009 (BGB1. I, 66/2009; in prosieguo: «la legge sui servizi di pagamento»). 5. Il paragrafo 3 della legge sui servizi di pagamento, intitolato «Definizioni», statuisce: «13) “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento». III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale 6. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeiter und Angestellte (Camera federale dei lavoratori e degli impiegati; in prosieguo: «il ricorrente») è legittimato ai sensi del diritto austriaco a proporre ricorsi a tutela degli interessi dei consumatori. 7. L’ING-DiBa [OSCURATO:PERSONA] der ING-Diba AG (in prosieguo: «la resistente») è una banca che opera in tutta l’[OSCURATO:PERSONA]. 8. La resistente utilizza una serie di condizioni generali di contratto nei propri rapporti con i consumatori ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: le «AGB»). In particolare la resistente utilizza le AGB in relazione a un particolare tipo di conto che offre ai consumatori, denominato «Direkt-Sparen» («risparmio diretto») a cui si fa riferimento nell’ordinanza di rinvio come, fra l’altro, un conto diretto di risparmio online (in prosieguo: il «conto diretto di risparmio online») ( 3 ). 9. Secondo l’ordinanza di rinvio, il conto diretto di risparmio online in questione è un conto su cui il consumatore può autonomamente effettuare versamenti e prelievi attraverso il servizio bancario telematico ( 4 ), ma deve sempre effettuare tali trasferimenti tramite un altro conto, chiamato conto di appoggio, a lui intestato. Il conto di appoggio deve essere un conto corrente aperto in [OSCURATO:PERSONA], ma non è necessario che sia tenuto presso la resistente. Il cliente può decidere senza limitazioni o comunicazioni (e pertanto senza effetti negativi per il calcolo degli interessi) se, quando e per quanto denaro eseguire trasferimenti fra il conto diretto di risparmio online e il conto di appoggio. Sebbene i trasferimenti siano possibili solo tra il conto diretto di risparmio online e il conto di appoggio, al consumatore non viene impedito di accedere in ogni momento (e senza che sia necessario coinvolgere il prestatore di servizi di pagamento ( 5 )) alla somma di denaro presente sul conto diretto di risparmio online. 10. Il ricorrente ha agito in giudizio contro la resistente adducendo che un gran numero di clausole nelle AGB utilizzate nei suoi contratti concernenti il conto diretto di risparmio online in questione sono incompatibili con la legge sui servizi di pagamento. Tale azione è ora giunta dinanzi al giudice del rinvio in appello. 11. La resistente sostiene che la legge sui servizi di pagamento non si applica al conto diretto di risparmio online in questione. 12. Il giudice del rinvio ha indicato che la legge sui servizi di pagamento riproduce testualmente le definizioni pertinenti che figurano nella direttiva 2007/64. Di conseguenza, se il conto diretto di risparmio online in questione rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/64, anche la legge sui servizi di pagamento può trovare applicazione al conto medesimo. 13. Il giudice del rinvio ritiene, tra l’altro, che la mera designazione quale «conto di risparmio» non costituisce sufficiente ragione per sottrarre il conto diretto di risparmio online in questione all’ambito di applicazione della direttiva 2007/64, in quanto nell’articolo 3 di tale direttiva, che riguarda le fattispecie escluse dal suo ambito di applicazione, non si trova alcun elemento in tal senso. Tuttavia, il giudice del rinvio ha sottolineato che per ogni operazione con la quale il titolare del conto intende saldare un debito, è necessaria una fase intermedia in cui i fondi sono trasferiti dal conto diretto di risparmio online al conto d’appoggio. Soltanto dopo il loro accredito sul conto d’appoggio, i fondi possono essere trasferiti a un terzo. Il giudice del rinvio ritiene che non sia chiaro, sulla base della corretta interpretazione della nozione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, se questa fase intermedia giustifichi l’esclusione del conto diretto di risparmio online dal campo di applicazione di tale direttiva. 14. È in tali circostanze che l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento principale e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (in prosieguo: la “direttiva sui servizi di pagamento”),debba essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, sul quale il singolo cliente (a cadenza giornaliera e praticamente senza l’intervento della banca) attraverso il servizio bancario telematico possa effettuare versamenti e prelievi su un conto di appoggio dal medesimo detenuto (un conto corrente in [OSCURATO:PERSONA]), debba essere parimenti ricompreso nella nozione di “conto di pagamento” (articolo 4, punto 14) ricadendo, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva». 15. Osservazioni scritte sono state presentate alla Corte dal ricorrente, dalla resistente, dal governo tedesco e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, non si è tenuta udienza. IV. Osservazioni delle parti 16. Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il conto diretto di risparmio online in questione rientri nella definizione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, mentre la resistente e il governo tedesco sono del parere contrario. 17. Il ricorrente sostiene, tra l’altro, sulla base di determinate altre definizioni contenute nella direttiva 2007/64, che la nozione di «conto di pagamento» non richiede interazione tra il titolare del conto e i terzi. A suo avviso, invece, la condizione chiave per la classificazione quale «conto di pagamento» è che il titolare del conto sia in grado di effettuare operazioni di sua iniziativa in qualsiasi momento senza dover coinvolgere il prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, il ricorrente sostiene che alcune risposte indicate nel documento della [OSCURATO:PERSONA] di domande e risposte sulla direttiva 2007/64 (in prosieguo: il «documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA]») ( 6 ) avvalorino la sua posizione e smentisca la pertinenza delle informazioni contenute in un precedente documento d’orientamento sulla direttiva 2007/64 emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [Gruppo di esperti del settore bancario europeo sulla direttiva sui servizi di pagamento] (in prosieguo: «il documento d’orientamento del gruppo di esperti») ( 7 ). 18. La resistente sostiene che la classificazione di un conto quale «conto di pagamento» deve essere considerata alla luce della funzione e degli scopi di tale conto, e che la nozione di «conto di pagamento» comporta la possibilità di interagire direttamente con terzi in quanto parte dell’esecuzione di operazioni di pagamento. Per tale motivo, la resistente sostiene che nel caso del conto diretto di risparmio online in questione, il suo utilizzo per le operazioni di pagamento con terzi è escluso sia contrattualmente sia tecnicamente, e che pertanto esso non può essere considerato quale «conto di pagamento». A tal proposito, la resistente rileva che la caratteristica distintiva del conto diretto di risparmio online in questione è che tutti i trasferimenti provenienti da e diretti verso un siffatto conto devono avvenire attraverso un conto di appoggio, che è un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. 19. A sostegno della sua posizione, la resistente si basa, fra l’altro, sui documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] e del Gruppo di esperti, su altre due misure relative al settore dei servizi di pagamento dell’Unione – la direttiva 2014/92/UE (la cosiddetta direttiva sui conti di pagamento) ( 8 ) e il regolamento (UE) n. 260/2012 (il cosiddetto regolamento [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] unica dei pagamenti in euro, SEPA) ( 9 ), nonché sugli approcci adottati da vari Stati membri in materia ( 10 ). La resistente sottolinea inoltre che vi sarebbero significative conseguenze pratiche negative nel qualificare il conto diretto di risparmio online in questione quale «conto di pagamento», come la discriminazione tra conti di risparmio online e conti di risparmio tradizionali che non sono classificati come tali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del Bankwesengesetz (legge sul settore bancario) ( 11 ), notevoli spese di gestione per le banche senza i corrispondenti vantaggi per i clienti, difformità all’interno del diritto dell’Unione sui servizi di pagamento e l’erosione della distinzione tra conti di risparmio e conti correnti che è alla base dell’attività bancaria. 20. Il governo tedesco sottolinea che ci sono alcuni tipi di conti che non sono soggetti alla direttiva 2007/64. Sulla base di ciò, il governo tedesco sostiene che i conti di risparmio hanno principalmente una funzione di risparmio e non vengono generalmente utilizzati per le operazioni di pagamento, come è il caso del conto diretto di risparmio online in questione. Il governo tedesco sostiene che questa concezione del conto di risparmio è ulteriormente supportata dalla formulazione di talune disposizioni della direttiva 2014/92 sui conti di pagamento e sottolinea che alcune risposte contenute nel documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] non sono chiare, precisando che in ogni caso il documento non è vincolante. 21. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nulla nel testo della direttiva 2007/64 indica che la nozione di «conto di pagamento» non riguarderebbe il conto diretto di risparmio online in questione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che lo scopo della direttiva 2007/64 è quello di conferire protezione agli utenti dei servizi di pagamento: come menzionato nel considerando 46 e negli articoli del titolo IV della direttiva 2007/64, i conti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva beneficiano di determinati requisiti minimi normativi per la corretta esecuzione e il corretto trattamento delle operazioni di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale protezione sarebbe negata ai consumatori in caso di interpretazione restrittiva del concetto di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. V. Valutazione 22. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 12 ). 23. È su questa base che sono giunto alla conclusione che il conto diretto di risparmio online in questione non può essere considerato rientrante nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64. 24. Sono propenso a concordare sul punto che la mera designazione di un conto come, ad esempio, «conto di risparmio», non sia di per sé determinante per stabilire se un siffatto conto costituisca un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64, ma che piuttosto occorra tenere conto delle caratteristiche particolari relative al conto in questione, che comprendono le sue funzioni e i suoi obiettivi. Tuttavia, un criterio decisivo per stabilire se un conto sia un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64 è se tale conto implichi la partecipazione diretta nelle operazioni di pagamento con terzi. Pertanto, ritengo che il conto diretto di risparmio online in questione non rientri nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. A. Il testo 25. Come si evince dal precedente paragrafo 3 delle mie conclusioni, l’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 definisce quale «conto di pagamento», «un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento». Tale definizione non indica, di per sé, le caratteristiche specifiche o i tipi di conti che possono essere considerati come rientranti in tale nozione. 26. Detta definizione ricorre infatti a termini («utente di servizi di pagamento» e «operazione di pagamento») che sono a loro volta definiti in altri punti dell’articolo 4 della direttiva 2007/64. Di conseguenza, la definizione di «conto di pagamento» dovrebbe leggersi alla luce delle altre definizioni enunciate in tale disposizione nonché degli articoli 2 e 3 di tale direttiva, concernenti il suo ambito di applicazione in generale. 27. In particolare l’articolo 4, punto 10, della direttiva 2007/64 definisce il termine «utente di servizi di pagamento» come «una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi » ( 13 ). 28. La definizione di «utente di servizi di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 10, della direttiva 2007/64 è ambigua perché specifica che la persona che fa uso del servizio di pagamento può essere il pagatore, o il beneficiario o entrambi. Invero, considerata isolatamente, questa formulazione può essere letta nel senso che implica che il pagatore (colui che invia i fondi) e il beneficiario (colui che riceve i fondi) possono coincidere e che una persona che esegue operazioni di pagamento con sé stesso può essere un «utente di servizi di pagamento» ( 14 ). 29. L’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 definisce l’espressione «operazione di pagamento» come «l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario». 30. La definizione «operazione di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 è anch’essa ambigua se considerata isolatamente. Da un lato, la si potrebbe leggere nel senso che implica che vi debbano essere due soggetti, un «pagatore» e un «beneficiario»; contrariamente all’articolo 14, punto 10, della direttiva 2007/64, l’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 non prevede espressamente che un soggetto possa rivestire entrambi i ruoli. Dall’altro lato, si potrebbe affermare che l’unica cosa che si richiede è un atto disposto dal pagatore o dal beneficiario di «collocare, trasferire o ritirare fondi», ( 15 ) senza specificare se tale trasferimento possa essere effettuato fra due conti dello stesso soggetto, come nel caso della fase intermedia che comporta il trasferimento di fondi fra il conto diretto di risparmio online e il conto di appoggio in questione nel procedimento principale. 31. Inoltre, l’articolo 2 della direttiva 2007/64, intitolato «Ambito di applicazione», dichiara che la direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati all’interno dell’Unione ( 16 ). Secondo l’articolo 4, punto 3, di tale direttiva, per «servizi di pagamento» si intendono «le attività commerciali elencate nell’allegato». 32. In particolare, il punto 2 di tale allegato riporta i «servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento» ( 17 ). La formulazione di questa disposizione sembra presumere trasferimenti eseguiti direttamente dal conto di pagamento. 33. Inoltre, il punto 3 dell’allegato alla direttiva 2007/64 si riferisce a: «Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento : – esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum, – esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi, – esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti» ( 18 ). 34. Considerato isolatamente, il testo in corsivo al punto 3 dell’allegato può essere letto nel senso che implica che le operazioni di pagamento non devono necessariamente coinvolgere terzi ai fini della nozione di «conto di pagamento» indicata all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64. Eppure, questa formulazione è seguita da tre trattini, ciascuno dei quali in linea di principio implica una diretta interazione con un terzo al fine di trasferire fondi verso o dal conto di pagamento (gli addebiti diretti implicano «l’addebito di un conto di pagamento del pagatore» ( 19 ), utilizzando carte di pagamento o disponendo bonifici come ordini permanenti ( 20 )). 35. Riconosco tuttavia che l’articolo 3 della direttiva 2007/64, intitolato «Esclusione dall’ambito di applicazione», indica che detta direttiva non si applica a 15 categorie di operazioni di pagamento e di servizi ivi elencate, e che il conto diretto di risparmio online in questione non rientra espressamente in alcuna di queste. Non ritengo però che tale disposizione sia esaustiva con riferimento ai conti che possono essere esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva. Ciò è avvalorato dal considerando 6 della direttiva 2007/64, che afferma che «non è opportuno che tale quadro giuridico [per i servizi di pagamento] si applichi senza restrizioni. La sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi» ( 21 ). 36. Pertanto, il testo dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 non fornisce una risposta inequivocabile alla domanda se il conto diretto di risparmio in questione possa considerarsi un «conto di pagamento» nel senso di tale disposizione. 1. Genesi 37. Secondo la giurisprudenza della Corte, la genesi di un provvedimento dell’Unione o di una sua disposizione può essere utile per discernere l’intenzione del legislatore dell’Unione soggiacente al provvedimento o alla particolare disposizione della stessa ( 22 ). 38. A tal proposito i lavori preparatori della direttiva 2007/64 non forniscono una risposta definitiva per discernere l’intenzione legislativa soggiacente alla nozione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 ( 23 ). Offrono tuttavia qualche appiglio alla posizione secondo cui taluni tipi di conti di risparmio non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 39. Nella proposta della [OSCURATO:PERSONA], «conto di pagamento» veniva definito come «un conto detenuto a nome di un utente di servizi di pagamento che è utilizzato esclusivamente per le operazioni di pagamento» ( 24 ). Inoltre, il termine «conto di risparmio» era citato in relazione alle norme ivi previste sulla disponibilità di fondi su un conto di pagamento, affinché tali norme «non si applica[ssero] agli addebiti effettuati su conti di risparmio rientranti nell’ambito di accordi espliciti relativi all’uso dei fondi nel quadro di un piano di accumulazione» ( 25 ). 40. Nel suo parere sulla proposta, la Banca centrale europea ha indicato che la definizione di «conto di pagamento» e il riferimento a «conto di risparmio» meritasse un chiarimento ( 26 ). 41. Nella sua prima lettura della proposta il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha proposto di sopprimere la disposizione contenente il riferimento al «conto di risparmio» per i seguenti motivi: «[i] libretti di risparmio non possono comunque essere considerati come conti di pagamento, per cui non è necessario legiferare in proposito» ( 27 ). [OSCURATO:PERSONA] proponeva inoltre la modifica della definizione di «conto di pagamento» in «conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento» ( 28 ). 42. Nella versione finale del testo la parola «esecuzione» è stata aggiunta alla definizione di «conto di pagamento» e la disposizione riguardante il «conto di risparmio» è stata eliminata. Tuttavia, non sono state accolte ulteriori proposte. 2. Documenti d’orientamento 43. I documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] e del gruppo di esperti citati nelle osservazioni delle parti nella presente causa sono anch’essi, a mio parere, non determinanti per quanto riguarda la questione oggetto di rinvio nella presente causa ( 29 ). Possono essere presi in considerazione per avvalorare la posizione secondo cui ciascun tipo di conto dovrebbe essere valutato in base alla sua sostanza e quindi certi tipi di conti di risparmio rientrano nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, ma detti documenti non trattano espressamente i conti diretti di risparmio online del tipo in questione nel procedimento principale ( 30 ). 44. In particolare, nel suo documento d’orientamento, la [OSCURATO:PERSONA] indica nella sua risposta a talune domande che un «conto di risparmio» in cui il titolare può depositare e prelevare fondi senza alcuna limitazione dovrebbe essere considerato come un «conto di pagamento» ai fini della direttiva 2007/64, mentre un «deposito a termine» non dovrebbe essere considerato tale, dato che il titolare non è in grado di effettuare alcun prelievo dal conto fino alla scadenza senza incorrere in una perdita di interessi o in una penale ( 31 ). Di conseguenza, per tali ragioni, non è chiaro se il requisito apposto al conto diretto di risparmio online in questione, secondo cui i trasferimenti possono effettuarsi solo da tale conto al conto di appoggio e non verso terzi, costituisca una restrizione, impedendo la sua qualificazione come «conto di pagamento». B. Contesto 45. Secondo la giurisprudenza della Corte, la valutazione dell’economia generale e del contesto di una disposizione del diritto dell’Unione comprende, fra l’altro, l’esame del contesto della disposizione in questione in relazione ad altre disposizioni della stessa misura dell’Unione e di altre misure dell’Unione che sono collegate o connesse in maniera determinante alla misura dell’Unione in questione ( 32 ). A mio parere, talune disposizioni collegate della direttiva 2007/64, così come quelle di altre misure all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento, forniscono indicazioni determinanti nel senso che il conto diretto di risparmio online in questione non rientra nella nozione di «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. 1. Disposizioni connesse della direttiva 2007/64 46. L’esame delle disposizioni connesse della direttiva 2007/64 evidenzia che il pagamento a terzi è essenziale affinché un conto costituisca un «conto di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. 47. Alcune definizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2007/64 presumono che i fondi saranno trasferiti da o verso il conto di pagamento verso terzi. Ciò è chiarito dalla definizione di «pagatore» all’articolo 4, punto 7, della direttiva 2007/64 come menzionato sopra («autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento») ( 33 ) e di «data valuta» all’articolo 4, punto 17, della direttiva 2007/64, con il significato di «data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento » ( 34 ). 48. Alcune disposizioni della direttiva 2007/64 relative ai conti di pagamento evidenziano ulteriormente che un conto di pagamento presuppone la possibilità che il denaro sia addebitato dal conto di pagamento o accreditato sullo stesso direttamente nei confronti di terzi ( 35 ). Questo si riflette anche in talune disposizioni della direttiva 2007/64 finalizzate a garantire la sicurezza del conto di pagamento in conseguenza dell’esecuzione di operazioni di pagamento direttamente con terzi, come quelle relative alla restituzione di denaro al conto di pagamento in caso di operazioni di pagamento non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo non corretto ( 36 ). 49. Di conseguenza, la classificazione come «conto di pagamento» del conto diretto di risparmio online in questione, in cui il denaro non può essere trasferito da o verso tale conto con un pagamento diretto ad un terzo, renderebbe il funzionamento di queste disposizioni illogico. 2. Misure connesse all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento 50. La direttiva 2007/64 – e il suo successore, direttiva 2015/2366 ( 37 ) – fa parte del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento ( 38 ). 51. Come indicato al considerando 4 della direttiva 2007/64, «[è] essenziale istituire un quadro giuridico [dell’Unione] moderno e coerente per i servizi di pagamento». Come ha già osservato la Corte, dal considerando 6 della direttiva 2015/2366 risulta inoltre che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire un’applicazione uniforme del quadro legislativo riguardante i servizi di pagamento in tutta l’Unione ( 39 ). 52. Diverse misure all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento contengono una definizione di «conto di pagamento» che riprende quella di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64. Fra queste, il regolamento n. 260/2012 [il cosiddetto regolamento sull’area unica dei pagamenti in euro (SEPA)] ( 40 ), il regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ( 41 ) e la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/442/UE sull’accesso a un conto di pagamento di base ( 42 ) che si applica congiuntamente alla direttiva 2007/64 ( 43 ). Infatti, talune misure contengono riferimenti incrociati alla definizione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 (o a quello che adesso è l’articolo 4, punto 12 della direttiva 2015/2366) ( 44 ). 53. In particolare, una misura fondamentale all’interno del quadro legislativo dell’Unione sui servizi di pagamento è la direttiva 2014/92 (la cosiddetta direttiva sui conti di pagamento) ( 45 ). 54. Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/92, un «conto di pagamento» è «un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento». Questa definizione è praticamente identica alla definizione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64, eccezion fatta per la sostituzione della parola «consumatori» nella prima con «utenti di servizi di pagamento» nella seconda, che non modifica il contenuto sostanziale della definizione, ma sembra invece riflettere la materia disciplinata dalle rispettive direttive. 55. Il considerando 12 della direttiva 2014/92 recita: «(…) Tutte le disposizioni della presente direttiva dovrebbero riguardare i conti di pagamento mediante i quali i consumatori sono in grado di effettuare le seguenti operazioni: deposito di fondi e prelievo di contante, ed esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi , compresa l’esecuzione di bonifici. Di conseguenza, dovrebbero essere esclusi i conti con funzioni più limitate . Ad esempio , in linea di principio dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva i conti quali i conti di risparmio , i conti di appoggio ad una carta di credito, che generalmente vengono alimentati al solo scopo di rimborsare un debito della carta di credito, i mutui a conto corrente o i conti di moneta elettronica. Tuttavia, se tali conti venissero utilizzati per operazioni di pagamento ordinarie e comprendessero tutte le funzioni sopra elencate, essi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della presente direttiva (…)» ( 46 ). 56. Ciò è sviluppato nell’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2014/92, che indica esplicitamente che i tre requisiti minimi per i conti di pagamento entro il campo di applicazione di tale direttiva comprendono la possibilità di depositare fondi su un conto di pagamento, di prelevare contante da tale conto e di «eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi » ( 47 ). 57. Inoltre, il considerando 14 della direttiva 2014/92 così recita: «Le definizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere in linea, per quanto possibile, con quelle contenute in altri atti legislativi dell’Unione, in particolare con quelle contenute nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 (…)» ( 48 ). 58. Di conseguenza, si dovrebbe tenere conto dei requisiti stabiliti nella direttiva 2014/92 per la nozione di «conto di pagamento» nell’interpretazione di tale nozione di cui all’articolo 4, punto 14), della direttiva 2007/64. Sulla base di ciò, sono del parere che il conto diretto di risparmio online in questione non sia da considerarsi come rientrante nel campo di applicazione di tale disposizione in considerazione delle sue «funzioni più limitate», vale a dire che esso non consente al titolare del conto di eseguire e ricevere operazioni di pagamento da e verso i terzi. C. Obiettivi 59. L’obiettivo generale della direttiva 2007/64 è, secondo quanto indicato nel considerando 60, l’istituzione di un mercato unico dei servizi di pagamento. Inoltre, come ha riconosciuto la Corte, vi sono vari considerando nella direttiva 2007/64 che sposano l’obiettivo di proteggere i consumatori in quanto destinatari dei servizi di pagamento ( 49 ). 60. In questo contesto ritengo che l’interpretazione della nozione di «conto di pagamento» di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64 nel senso che non ricomprende il conto diretto di risparmio online in questione, non sia in contrasto con gli obiettivi perseguiti da tale direttiva. Ritenendo che il conto di appoggio dovrebbe necessariamente essere qualificato come un conto di pagamento, non sembra esserci la necessità di una doppia tutela per i consumatori in relazione con il conto diretto di risparmio online in questione, laddove tutti i pagamenti a terzi devono avvenire attraverso il conto di appoggio ( 50 ). VI. Conclusioni 61. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alla questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, con cui un consumatore (senza comunicazione e senza alcun particolare coinvolgimento della banca) può, tramite il servizio bancario telematico, effettuare versamenti su e prelievi da un conto di appoggio (un conto corrente in [OSCURATO:PERSONA]) a lui intestato, non rientra nell’espressione «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14), di detta direttiva, e pertanto non rientra nel campo di applicazione di tale direttiva. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ( GU 2007, L 319, pag. 1 ) (in prosieguo: la «direttiva 2007/64»). La direttiva 2007/64 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2015, L 337, pag. 35 ) («in prosieguo: la direttiva 2015/2366») a decorrere dal 13 gennaio 2018. Come indicato dall’ordinanza di rinvio, il procedimento principale è stato avviato ben prima del 13 gennaio 2018. La direttiva 2007/64 è quindi applicabile ratione temporis . In ogni caso, l’articolo 4, paragrafo 12 della direttiva 2015/2366 contiene una definizione di «conto di pagamento» uguale a quella di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64. ( 3 ) Come indicato nell’ordinanza di rinvio e nelle osservazioni scritte del governo tedesco e della resistente, per descrivere il conto in questione nella causa principale vengono utilizzate sia l’espressione conto di risparmio online sia l’espressione conto diretto di risparmio. Ai fini delle mie conclusioni, si utilizzerà l’espressione onnicomprensiva «conto diretto di risparmio online», che si trova anche nell’ordinanza di rinvio. ( 4 ) Sebbene l’ordinanza di rinvio non sembri definire il servizio bancario telematico, questo termine indica probabilmente il servizio bancario effettuato tramite mezzi elettronici. Ciò corrisponde al suo impiego in un’altra domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio concernente varie disposizioni della direttiva 2007/64: v. sentenza del 9 aprile 2014, T-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑616/11 , EU:C:2014:242 , punto 17 ), e le conclusioni dell’avvocato generale Wathelet in T-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑616/11 , EU:C:2013:691 , paragrafo 49 ). Inoltre il sito della resistente, https://www.ing-diba.at/sparen/direkt-sparen, indica, nei dettagli del prodotto relativi al conto «Direkt-Sparen», che il cliente può «effettuare operazioni bancarie telefonicamente, tramite servizi bancari online o mobili». Traduzione nostra. ( 5 ) Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 4, punto 9, della direttiva 2007/64, i prestatori di servizi di pagamento comprendono le banche nonché altri tipi di enti creditizi e istituti di pagamento. ( 6 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] questions on PSD – [OSCURATO:PERSONA] 2007/64/EC Questions and answers, [Le vostre domande sulla PSD – Domande e risposte sulla Direttiva sui servizi di pagamento 2007/64/CE] ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2011, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/system/files/faq-transposition-psd-22022011_en.pdf, domande 150 e 187. ( 7 ) [OSCURATO:PERSONA] PSD [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA], PSD Guidance for the Implementation of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.0 – agosto 2009, disponibile all’indirizzo: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2017/01/Brochure-_24-08-09-PSD-Web-2009-01152-01-E.pdf, punto 2(b), definizione di «conto di pagamento». ( 8 ) Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ( GU 2014, L 257, pag. 214 ) (in prosieguo: la «direttiva 2014/92»). ( 9 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ( GU 2012, L 94, pag. 22 ) come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione ( GU 2014, L 84, pag. 1 ). ( 10 ) Nelle sue osservazioni scritte, la resistente si riferisce alla legge e alla prassi di cinque Stati membri: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania, Lussemburgo e [OSCURATO:PERSONA]. ( 11 ) Il paragrafo 31, punto 1, della legge sul settore bancario (BGB1. I, 532/1993, nella versione pubblicata nella BGB1. I, 118/2016) così dispone: «I depositi a risparmio consistono in depositi di denaro presso istituti di credito non destinati ai pagamenti, ma all’investimento e come tali possono essere raccolti solo dietro consegna di particolari documenti (documenti di risparmio)». ( 12 ) V., ad es., sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 54 e la giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) Il corsivo è mio. ( 14 ) L’articolo 4, punto 7, della direttiva 2007/64 definisce «pagatore» come «una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento». L’articolo 4, punto 8, della direttiva 2007/64 definisce «beneficiario» come «una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento». ( 15 ) Il corsivo è mio. ( 16 ) Direttiva 2007/64, articolo 2, paragrafo 1. ( 17 ) Direttiva 2007/64, allegato «Servizi di pagamento (articolo 4, punto 3)», punto 2. ( 18 ) Direttiva 2007/64, allegato «Servizi di pagamento (articolo 4, punto 3)», punto 3. Il corsivo è mio. ( 19 ) Direttiva 2007/64, articolo 4, punto 28, recante la definizione di «addebito diretto». ( 20 ) Sebbene il termine «ordine permanente» non sia definito, ai sensi dell’articolo 4, punto 16, della direttiva 2007/64, l’«ordine di pagamento» è definito come «l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento». ( 21 ) V., a tal proposito, sentenza del 22 marzo 2018, Rasool ( C‑568/16 , EU:C:2018:211 , punto 36 ). ( 22 ) V., ad esempio, sentenze del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 32 ), e del 21 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/16 , EU:C:2018:200 , punto 38 ). ( 23 ) Lo stesso può dirsi per i lavori preparatori della direttiva 2015/2366 per quanto riguarda la questione oggetto di rinvio nel presente caso. ( 24 ) COM(2005) 603 definitivo, 1 o dicembre 2005, proposta di articolo 4, punto 7. ( 25 ) COM(2005) 603 definitivo, 1 o dicembre 2005, proposta di articolo 65, paragrafo 4. Il corsivo è mio. ( 26 ) V. il parere della Banca centrale europea del 26 aprile 2006 riguardo ad una proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ( GU 2006, C 109, pag. 10 ), punti 2.2, 12.4 e 12.5. ( 27 ) Relazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, 20 settembre 2006, A6-0298/2006 finale, emendamento 82, pag. 147. ( 28 ) Relazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, 20 settembre 2006, A6-0298/2006 finale, emendamento 57, pagg. 26 e 27. ( 29 ) I documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA] possono essere generalmente di utile riferimento seppur non vincolanti per la Corte. V., per analogia con altri tipi di documenti d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA], ad es., conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( C‑383/09 , EU:C:2011:23 , paragrafo 28 , e la giurisprudenza ivi citata) e dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑329/16 , EU:C:2017:501 , paragrafi 55 e 56 e la giurisprudenza ivi citata). ( 30 ) V. documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA], citato nella nota 6 di queste Conclusioni, domanda 31; documento d’orientamento del Gruppo di esperti, citato nella nota 7 di queste Conclusioni, punto 2, lettera b), definizione di «conto di pagamento». ( 31 ) V. documento d’orientamento della [OSCURATO:PERSONA], citato nella nota 6 di queste Conclusioni, domande 25, 31, 150, 187 e 262. ( 32 ) Vedi ad esempio le mie conclusioni nella causa Vaditrans ( C‑102/16 , EU:C:2017:82 , paragrafo 53 , e la giurisprudenza ivi citata). ( 33 ) V. nota 14 di queste conclusioni. ( 34 ) Il corsivo è mio. ( 35 ) V. ad esempio direttiva 2007/64, articoli 69, 71 e 73. ( 36 ) V. ad esempio direttiva 2007/64, articoli 60, paragrafo 1 e 75, paragrafi 1 e 2. V. anche l’articolo 53, paragrafo 3, della direttiva 2007/64, che fa riferimento all’essere «in grado di congelare il conto». ( 37 ) V. nota 2 di queste Conclusioni. ( 38 ) V., ad es., direttiva 2015/2236, considerando 1 e 2; relazione sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di direttiva 2015/2236, COM(2013) 547 final, 24 luglio 2013, punto 1, pag. 4. ( 39 ) Sentenza del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑304/16 , EU:C:2018:66 , punto 57 ). ( 40 ) Regolamento n. 260/2012, citato nella nota 9 di queste Conclusioni, articolo 2, paragrafo 5. V., in proposito, la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di regolamento n. 260/2012, COM(2010) 775 definitivo, del 16 dicembre 2010, punto 5, pag. 10, che rileva che l’articolo 2 di detto regolamento «allinea il più possibile le definizioni a quelle della direttiva 2007/64/CE». ( 41 ) Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta ( GU 2015, L 123, pag. 1 ), articolo 2, punto 22. ( 42 ) Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA], del 18 luglio 2011, sull’accesso a un conto di pagamento di base ( GU 2011, L 190, pag. 87 ), sezione I, punto 1, lettera c). V. anche considerando 11 e sezione III. Altre definizioni all’interno di questa contengono riferimenti incrociati alla direttiva 2007/64: v. la sezione I, punto 1, lettere b), d), e) e f). ( 43 ) Raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/442/UE, considerando 5. ( 44 ) V., ad es., regolamento (UE) 2015/847 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ( GU 2015, L 141, pag. 1 ), articolo 3, punto 7. Al di fuori di questo campo, v. anche, ad esempio, il regolamento (UE) 2018/302 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE ( GU 2018, L 60 I, pag. 1), articolo 2, punto 8. ( 45 ) V. nota 8 di queste Conclusioni. ( 46 ) Il corsivo è mio. ( 47 ) Il corsivo è mio. ( 48 ) Infatti, diverse definizioni della direttiva 2014/92 fanno un diretto riferimento incrociato alla direttiva 2007/64: v. articolo 2, punti 4, 6, 7 e 9. V., a tal proposito, il parere della Banca centrale europea, del 19 novembre 2013, in merito alla proposta di direttiva 2014/92 della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2014, C 51, pag. 3 ), punto 3.1. ( 49 ) Sentenza del 22 marzo 2018, Rasool ( C‑568/16 , EU:C:2018:211 , punto 38 ). Per quanto riguarda i fatti di quella causa, la Corte ha constatato che questi non giustificavano che il servizio di prelievo di contanti del tipo prestato dalla società della parte in causa fosse qualificato come «servizio di pagamento» ai sensi della direttiva 2007/64. ( 50 ) Questo differisce dalla situazione che ho considerato nelle mie recenti conclusioni nella causa OTP Bank e OTP Faktoring ( C-51/17 , EU:C:2018:303 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 66/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris