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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36548/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28372-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 55/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata delP8/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di liquidazione per l'anno d'imposta 2014 relativo ad imposta di registro ed in particolare all'imposta suppletiva avente ad oggetto una scrittura privata non autenticata avente ad oggetto la cessione di un contratto di leasing immobiliare concluso tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità dì originaria utilizzatrice e la società Terreni & C. piccola società coop. a r.l. in qualità di cessionaria e utilizzatrìce: la parte contribuente, concedente, aveva espresso il consenso affinché mutasse il soggetto utilizzatore, e aveva provveduto a chiedere la registrazione del relativo contratto versando l'imposta di registro in maniera fissa; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che deve respingersi la tesi dell'Agenzia delle entrate secondo cui l'applicazione dell'imposta di registro grava su chi ha chiesto la registrazione dell'atto in quanto, in virtù del principio della capacità contributiva, tale imposta non grava sui soggetti estranei al rapporto sostanziale e nel caso di specie la società appellata si è limitata semplicemente ad esprimere il consenso all'operazione sostanziale di cessione del contratto di leasing immobiliare intercorso tra soggetti diversi.

Ric. 2021 n. 28372 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto vi è identità soggettiva tra chi registra l'atto e che deve adempiere l'obbligazione tributaria. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28372-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 55/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata delP8/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di liquidazione per l'anno d'imposta 2014 relativo ad imposta di registro ed in particolare all'imposta suppletiva avente ad oggetto una scrittura privata non autenticata avente ad oggetto la cessione di un contratto di leasing immobiliare concluso tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità dì originaria utilizzatrice e la società Terreni & C. piccola società coop. a r.l. in qualità di cessionaria e utilizzatrìce: la parte contribuente, concedente, aveva espresso il consenso affinché mutasse il soggetto utilizzatore, e aveva provveduto a chiedere la registrazione del relativo contratto versando l'imposta di registro in maniera fissa; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che deve respingersi la tesi dell'Agenzia delle entrate secondo cui l'applicazione dell'imposta di registro grava su chi ha chiesto la registrazione dell'atto in quanto, in virtù del principio della capacità contributiva, tale imposta non grava sui soggetti estranei al rapporto sostanziale e nel caso di specie la società appellata si è limitata semplicemente ad esprimere il consenso all'operazione sostanziale di cessione del contratto di leasing immobiliare intercorso tra soggetti diversi. Ric. 2021 n. 28372 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto vi è identità soggettiva tra chi registra l'atto e che deve adempiere l'obbligazione tributaria. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione dinanzi alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deci
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