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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06157/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdete-evrésererhiel~ udita !a relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ,./La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata da! [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 642 CP applicando la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 aprile 2021.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi deikart. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] uP. [OSCURATO:PERSONA] CAts,ferft OSSTATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdete-evrésererhiel~ udita !a relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ,./La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 30/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata da! [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 642 CP applicando la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 9 aprile 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi deikart. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] uP. [OSCURATO:PERSONA] CAts,ferft OSSTATA
Sentenza Cassazione n. 06157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris