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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08428/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 giugno 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 27/07/2021 che aveva sostituito alla misura degli arresti donniciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. ripristinava la misura degli arresti domiciliari.2.

Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p.

Assume che il Tribunale non aveva considerato che essendo trascorsi dal fatto oltre un anno e mezzo dai fatti, presumibilmente commessi in data 29 giugno 2021, difettavano esigenze cautelari meritevoli di tutela e che il tribunale non aveva tenuto conto che non sussistevano rischi di inquinamento probatorio avendo l' indagato optato per il giudizio abbreviato, che non sussisteva alcun concreto pericolo di fuga e che il tribunale non aveva in alcun modo motivato in relazione al rischio di recidivanza, apparendo legittimo il provvedimento di sostituzione adottato dal G.I.P. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

F., n. 47748 del 11.8.2014, Contarini, Rv. 261400).

Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è, dunque, diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo, sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e alla valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.

Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio.

Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea alla Corte la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566;Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992, del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Fatte queste considerazioni, si deve ritenere che la motivazione del provvedimento del tribunale è da ritenere immune da vizi logici e profili di contraddittorietà suscettibili di essere fatti valere in questa sede laddove i giudici di merito muovendo dal principio assolutamente condivisibile secondo cui il mero decorso del tempo di per sé non può rilevare ai fini della attenuazione delle esigenze cautelari (vedi, per tutte, Sez. 2 -, Sentenza n. 38848 del 14/07/2021 Cc., Rv. 282131) hanno evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risultavano allegati e comprovati elementi nuovi idonei a determinare una rivalutazione della intensità delle esigenze cautelari e dell' adeguatezza della misura precedentemente applicata, in particolare precisando che sussisteva, ancora, un concreto rischio di recidivanza in ragione della circostanza che il ricorrente aveva commesso i fatti all' interno della propria officina e che non era mutato il contesto socio-economico e professionale in cui si erano verificati i fatti.

A fronte di una motivazione, come detto, perfettamente congrua e corretta in diritto il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione di una misura cautelare meno afflittiva senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] va onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 20 Dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 giugno 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 27/07/2021 che aveva sostituito alla misura degli arresti donniciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. ripristinava la misura degli arresti domiciliari.2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. Assume che il Tribunale non aveva considerato che essendo trascorsi dal fatto oltre un anno e mezzo dai fatti, presumibilmente commessi in data 29 giugno 2021, difettavano esigenze cautelari meritevoli di tutela e che il tribunale non aveva tenuto conto che non sussistevano rischi di inquinamento probatorio avendo l' indagato optato per il giudizio abbreviato, che non sussisteva alcun concreto pericolo di fuga e che il tribunale non aveva in alcun modo motivato in relazione al rischio di recidivanza, apparendo legittimo il provvedimento di sostituzione adottato dal G.I.P. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. F., n. 47748 del 11.8.2014, Contarini, Rv. 261400). Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è, dunque, diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo, sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e alla valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea alla Corte la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566;Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, Siciliano, Rv. 251761; Sez. 4, n. 26992, del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Fatte queste considerazioni, si deve ritenere che la motivazione del provvedimento del tribunale è da ritenere immune da vizi logici e profili di contraddittorietà suscettibili di essere fatti valere in questa sede laddove i giudici di merito muovendo dal principio assolutamente condivisibile secondo cui il mero decorso del tempo di per sé non può rilevare ai fini della attenuazione delle esigenze cautelari (vedi, per tutte, Sez. 2 -, Sentenza n. 38848 del 14/07/2021 Cc., Rv. 282131) hanno evidenziato come, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risultavano allegati e comprovati elementi nuovi idonei a determinare una rivalutazione della intensità delle esigenze cautelari e dell' adeguatezza della misura precedentemente applicata, in particolare precisando che sussisteva, ancora, un concreto rischio di recidivanza in ragione della circostanza che il ricorrente aveva commesso i fatti all' interno della propria officina e che non era mutato il contesto socio-economico e professionale in cui si erano verificati i fatti. A fronte di una motivazione, come detto, perfettamente congrua e corretta in diritto il ricorso che in questa sede ci occupa si è sostanzialmente limitato a manifestare un' "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità di concessione di una misura cautelare meno afflittiva senza addurre elementi che non siano stati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito dei poteri discrezionali che agli stessi competono. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] va onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 Dicem
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