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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08711/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, censurando la sproporzione della revoca rispetto al fatto addebitato, la violazione del principio di gradualità e mancata considerazione di misure meno afflittive, nonché la presunta motivazione apparente e l'omesso esame degli elementi favorevoli; ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha fornito un'ampia e puntuale motivazione in ordine alla revoca della misura alternativa di cui [OSCURATO:PERSONA] fruiva, dando atto della gravità della condotta dallo stesso posta in essere, integrante fattispecie di reato, tale da rendere superfluo il pregresso buon andamento, indicativo piuttosto della mancata consapevolezza della valenza rieducativa della misura; che le osservazioni critiche del ricorrente attengono alla valutazione di fatto con riguardo all'unicità dell'episodio, all'apprezzamento della sua gravità e all'incidenza di esso sul percorso rieducativo; ma la verifica operata dal Tribunale, in quanto adeguatamente motivata in relazione ad un comportamento gravemente minaccioso e intimidatorio assunto con appartenenti delle forze dell'ordine motivato dal fatto che non intendeva accettare un divieto, non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, censurando la sproporzione della revoca rispetto al fatto addebitato, la violazione del principio di gradualità e mancata considerazione di misure meno afflittive, nonché la presunta motivazione apparente e l'omesso esame degli elementi favorevoli; ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il Tribunale di sorveglianza ha fornito un'ampia e puntuale motivazione in ordine alla revoca della misura alternativa di cui [OSCURATO:PERSONA] fruiva, dando atto della gravità della condotta dallo stesso posta in essere, integrante fattispecie di reato, tale da rendere superfluo il pregresso buon andamento, indicativo piuttosto della mancata consapevolezza della valenza rieducativa della misura; che le osservazioni critiche del ricorrente attengono alla valutazione di fatto con riguardo all'unicità dell'episodio, all'apprezzamento della sua gravità e all'incidenza di esso sul percorso rieducativo; ma la verifica operata dal Tribunale, in quanto adeguatamente motivata in relazione ad un comportamento gravemente minaccioso e intimidatorio assunto con appartenenti delle forze dell'ordine motivato dal fatto che non intendeva accettare un divieto, non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il