CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli il 7 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Noia il 2 febbraio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione hashish e marijuana, il 3 aprile 2016, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. L'imputato si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: A) quanto alla mancata riconduzione del fatto all'ipotesi di illecito amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, mancando - si ritiene - sicuri indici della detenzione finalizzata alla cessione ad altri anziché al semplice consumo personale; B) e quanto alla determinazione della •pena base in misura pari al triplo del minimo edittale e quasi pari al massimo con motivazione che si stima essere in contrasto con gli artt. 132 e 133 cod. pen. e nel contempo manifestamente illogica e contraddittoria. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le riferite doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 4-5 della sentenza impugnata), in particolare: A) quanto al primo profilo, si valorizza la suddivisione in dosi della sostanza, le dichiarazioni del teste Federico, che talora ha acquistato droga dall'imputato, e la ritenuta implausibilità della versione difensiva; B) e, quanto al secondo aspetto, si sottolinea, con motivazione non illogica né incongrua, la stimata gravità del reato e la presenza di precedente specifico dell'imputato, non senza considerare che si tratta di violazione di legge non dedotta in precedenza nell'impugnazione di merito, che, quanto al trattamento sanzionatorio, si concentrava sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con la necessaria conseguenza di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso