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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2024

Cassazione n. 19966/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25305/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimata – di correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33239 depositata il 18/12/2024; Correzione errore materiale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.

Rilevato che: E’ stato segnalato dalla Cancelleria l’errore materiale di cui all’ordinanza in epigrafe per aver omesso di indicare nel dispositivo il giudice del rinvio; l’ordinanza di questa Corteha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilia n. 4103/2023 depositata il 09/05/2023; il giudice del rinvio, la cui indicazione è stata omessa nel dispositivo, risulta correttamente indiv iduato nella parte motiva dell’ordinanza nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione; deve provvedersi, pertanto, alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M La Corte provvede alla correzione di errore materiale e, per l’effetto, integrail dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 33239 del 2024, depositata il 18 dicembre 2024 , nel senso che il periodo «rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della»deve intendersi sostituito da quello «rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia».

Manda alla cancelleria per i conseguenti prescritti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25305/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimata – di correzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 33239 depositata il 18/12/2024; Correzione errore materiale Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025. Rilevato che: E’ stato segnalato dalla Cancelleria l’errore materiale di cui all’ordinanza in epigrafe per aver omesso di indicare nel dispositivo il giudice del rinvio; l’ordinanza di questa Corteha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della Sicilia n. 4103/2023 depositata il 09/05/2023; il giudice del rinvio, la cui indicazione è stata omessa nel dispositivo, risulta correttamente indiv iduato nella parte motiva dell’ordinanza nella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione; deve provvedersi, pertanto, alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M La Corte provvede alla correzione di errore materiale e, per l’effetto, integrail dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 33239 del 2024, depositata il 18 dicembre 2024 , nel senso che il periodo «rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della»deve intendersi sostituito da quello «rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia». Manda alla cancelleria per i conseguenti prescritti a
Sentenza Cassazione n. 19966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris