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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24854/2026

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nto il 20/06/1958avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CinziaParasporo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioniscritte e nota spese;udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, ai finirilevanti in questa sede, ha riformato la pronunzia del Tribunale di Tivoli del 7novembre 2024, che assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntonioPaone dal reato di furto aggravato in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.perché il fatto non sussiste, e dichiarato gli imputati responsabili, ai soli fini civili,e per l’effetto li ha condannati, in solido, al risarcimento del danno in favore dellaparte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ed alle spese da questa sostenute.Si contesta agli imputati, quali dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dittaincaricata, per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., di gestire i personal computer residalla predetta società di telefonia perché malfunzionanti, di essersi impossessati,al fine di trarne profitto, di n.16 PC sottraendoli alla disponibilità del legittimopossesso mediante mezzo fraudolento, consistito nell’apporre, sui colli in uscita,delle etichette di spedizione fasulle, dichiarando falsamente di avere già trasmessoal corriere i documenti relativi alla loro spedizione, nonché con l’aggravantedell’abuso di prestazione d’opera.2.

Avverso la suindicata sentenza, gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DiSabatino, propongono ricorso, affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensidell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità dimotivazione in relazione alla mancata declaratoria di assenza di responsabilitàperché il fatto non sussiste.

Si duole dell’erronea valutazione delle risultanzeprocessuali basata su elementi indiziari (produzione documentale della parte civilee dichiarazioni di alcuni dipendenti) non concordanti con le risultanze istruttoriecontrastanti, indici dell’assenza di prova della piena responsabilità degli imputati,evidenziate nella sentenza di primo grado, quali: le dichiarazioni della testimoneoculare della spedizione, [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di prova dellaconsegna dei pc, della deviazione delle spedizione nell’ambito della consegna deicolli tramite corriere nonché della materiale apprensione dei beni altrui da partedegli imputati.Si duole della mancata considerazione dell’autorizzazione del responsabileall’uscita dall’impianto dei beni in questione, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA].2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazioneall’omessa declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.Si deduce che la presentazione della parte civile dopo l’inizio della provatestimoniale, conseguente alla rinnovazione dell’istruttoria, integrerebbe gliestremi della remissione tacita della querela, anche tenuto conto della condottaprocessuale disponibile ad una transazione, poi non raggiunta, dalla medesimatenuta nell’ambito del giudizio pendente in sede lavoristica, avverso un dispostotrasferimento di sede nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 La sentenza della Corte di appello, nel ribaltare la decisione del Tribunale,ha adempiuto all’obbligo di motivazione 'rafforzata' mediante una valutazione deglielementi probatori più articolata rispetto al primo giudice, anche con riferimento aprofili ignorati da quest'ultimo.La Corte territoriale ha riesaminato tutto il compendio probatorio, previarinnovazione dell’istruttoria, con l’audizione di testi ([OSCURATO:PERSONA], GiorgioBianchini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), el’acquisizione di documentazione (sentenze rese dinanzi al Tribunale sezionelavoro riguardanti le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BrunoMacchiaroli; lettera manoscritta e sottoscritta dalla teste [OSCURATO:PERSONA]),ed ha raffrontato i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa dellaprima sentenza, per disattenderli, a ragione del positivo apprezzamento deglielementi acquisiti agli atti, condotto con rigore logico ed in perfetta correttezzaprocedurale, e spiegando “in modo rafforzato” le ragioni dell’overruling: a)dimostrando di avere compiuto un’analisi approfondita e completa delprovvedimento impugnato, b) spiegando, anche in rapporto ai motivi diimpugnazione e al perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso ildecisum del primo giudice; c) chiarendo le ragioni fondanti -a livello logico eprobatorio- la nuova decisione assunta (Sez. 6, n. 36432 del 19.06.2024, ).Quanto al contenuto, la missiva si riferiva alla richiesta, del 20 aprile 2010,degli imputati, di mettere da parte cinque personal computer (danneggiati comefine noleggio) per i tre modelli che stava lavorando, per complessivi quindicipersonal computer; alla ulteriore richiesta del [OSCURATO:PERSONA], il successivo 21 aprile2010, di mettere da parte il sedicesimo computer, a scelta della [OSCURATO:PERSONA], su cuiavrebbe dato indicazioni, con la raccomandazione di non riferire nulla di talicircostanze; alle fotografie scattate dalla stessa teste, lo stesso giorno, almateriale, avvisando contestualmente del fatto il superiore, [OSCURATO:PERSONA]; allarichiesta del [OSCURATO:PERSONA], il 5 maggio 2010, di chiudere i pacchi e apporvi leetichette che le avrebbe consegnato il [OSCURATO:PERSONA]; alla apposizione sui pacchi delleetichette scritte con il pennarello, consegnate dal [OSCURATO:PERSONA]; alla consegna delmateriale al collega [OSCURATO:PERSONA] per la spedizione; all’incontro, fuori dal luogodi lavoro, il 27 maggio 2010, con [OSCURATO:PERSONA], che caricava all’interno dell’autodella [OSCURATO:PERSONA] un pacchetto contenente un personal computer, quale pensiero perlei, per quanto fatto; all’interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] cui aveva raccontato ilfatto; alla interlocuzione, il successivo 10 giugno 2010, con [OSCURATO:PERSONA], che leriferiva di avere appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che lei aveva parlato, sebbene [OSCURATO:PERSONA] fiducioso del contrario, in quanto si fidava di lei e le aveva fatto un regalino,e che le comunicava quale versione dei fatti avrebbe dovuto riferire al [OSCURATO:PERSONA] o aRoberto [OSCURATO:PERSONA] qualora le avessero chiesto dei pacchi, identica a quella cheavrebbero riferito anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tanto premesso, con riguardo alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] DenisaPoenaru, nel primo grado di giudizio (non ripetuta in appello per irreperibilità),che, pur nelle difficoltà mostrate nel rammentare la vicenda, aveva confermato, aseguito di contestazioni, quanto indicato nella missiva dalla medesima sottoscritta,in cui ricostruiva i fatti che l’avevano coinvolta, la Corte d’appello, con motivazioneimmune da vizi e censure, ha sottolineato l’assenza di intento calunnioso neiconfronti degli imputati, in quanto non emerso dagli atti né rilevabile né da questiindicata la ragione per cui la teste avrebbe dovuto rappresentare circostanze nonveritiere, che l’hanno coinvolta direttamente e che la stessa, per timore diripercussioni, ha ritenuto di comunicare ai propri superiori.La Corte di merito ha, inoltre, valorizzato la piena coerenza di quanto riferitodalla teste con l’ipotesi accusatoria, con la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che le regalaun personal computer nelle circostanze indicate, senza che sia emersa o stataaddotta altra giustificazione al riguardo, nonché i numerosi riscontri alladeposizione resa dalla [OSCURATO:PERSONA], quali la consegna di quanto ricevuto al superioreMazzei, la documentazione versata in atti dalla parte civile.In particolare, si richiamano le missive interne alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,relative al reperimento della documentazione inerente la vicenda in esame (lacorrispondenza dei numeri di IMEI di tutti i PC, usciti con la spedizione di n.15personal computer, oggetto della imputazione, con quello consegnato alla testedall’imputato [OSCURATO:PERSONA], compreso tra quelli in contestazione, quale regalia perla condotta tenuta, e da questa fotografato e dalla stessa consegnato al superioreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]).Particolare rilevanza si è attribuita alla produzione fotografica in atti,oggetto del reso, effettuata dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA], in data 5 maggio 2010,rispetto al destinatario indicato, nelle etichette scritte a mano, fotografate dallateste [OSCURATO:PERSONA], e da questa ricevute dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella [OSCURATO:SOCIETA].– via Flaminia n°407- Rif DDT 10450, documento di trasporto che, dai riscontricon la società di spedizione, contraddistingue una diversa spedizione, effettuata ilprecedente 18 gennaio 2010, con destinatario [OSCURATO:PERSONA], spedizione chenon riguardava i colli contenenti i personal computer in questione, nonché lainesistenza di un cliente Tim/Telecom, presso l’indirizzo di spedizione, indicatonella via Flaminia n.407, attualmente sede di una Filiale BNL e, nel 2010, sede diun forno, [OSCURATO:PERSONA] forno.La Corte di merito ha, inoltre, valorizzato il contenuto della mail del 2 luglio2010, avente ad oggetto le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabiledel personale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., su quanto avvenuto, il 22 giugno2010, in sua presenza, circa la ammissione da parte del [OSCURATO:PERSONA], a fronte dellacontestazione, da parte della società, della condotta in imputazione, della propriaresponsabilità sull’addebito contestato, e la conferma anche delle responsabilitàdegli altri due imputati, prima in presenza sua e di [OSCURATO:PERSONA], poi dinanzia [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva la predisposizione di sanzione disciplinare.Significativi riscontri al contenuto di tale mail sono stati, correttamente,ritenuti le dichiarazioni, rese nel secondo grado di giudizio, dai testi RobertoBernardini e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito sulla ammissione diresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contestazione dell’addebito, circa lasottrazione, insieme agli altri due imputati, di diversi personal computer, e dellareiterazione di tale ammissione, prima effettuata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], anche inpresenza di altri dipendenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), circostanzaconfermata anche dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel corso della deposizione, che ha ancheriferito del recupero del documento di trasporto, relativo alla uscita dei computerdallo stabilimento per la consegna, il cui numero riguardava altra consegna.A fronte di tale precisa ricostruzione della vicenda, non contraddetta daelementi di segno contrario, la difesa ha evidenziato singole risultanze istruttorie,senza indicare un confronto effettivo con il complesso della motivazione che, tral’altro, ha valorizzato la confessione stragiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], anche riferita aisuoi due colleghi, di cui hanno riferito dinanzi alla Corte d’appello i testimoniGianfaldone e [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati sentiti in primo grado, nonchél’assenza di elementi per cui possa ritenersi indebita tale ammissione diresponsabilità nelle circostanze indicate.Quanto alla ritenuta irrilevanza delle sentenze emesse dal Tribunale sezionelavoro, sulla illegittimità dei licenziamenti degli imputati effettuati dalla costituitaparte civile, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi e censure, hachiarito che tali pronunzie si sono basate sul contenuto della sentenza penaleassolutoria non definitiva e oggetto del presente giudizio che, per le ragioni suindicate, non si è condivisa, e che è stata riformata ai soli fini civili.Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitandone un diversoapprezzamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella).3.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.3.1 La fattispecie delineata nell'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. (introdottadall'art. 1, comma 1, lett. h, del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30dicembre 2022), rappresenta un’ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazionetacita di volontà, per facta concludentia, in cui la volontà di rimettere la querelaviene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramentel’intenzione sottostante (assenza del querelante all’udienza, per la quale era statocitato in qualità di testimone, valutata alla luce del previo avvertimento in ordinealle conseguenze dell’eventuale sua condotta inerte).Anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142,disp. att. cod. proc. pen., ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), D. Lgs.10 ottobre 2022, n. 150, in forza del quale l'atto di citazione deve contenerel'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo delquerelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integraremissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non èesonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimetterela querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitaredella sussistenza di siffatta volontà (Sez.5, Sentenza n. 43636 del 05/10/2023;principio confermato da Sez. 2, Sentenza n. 33648 del 28/06/2023, Rv. 285064 –01).3.1.1 Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudicel’onere di accertare che nel procedimento non sussistano elementi tali da renderela mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffattavolontà (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285321).

Solo all'esito di un tale doveroso controllo,l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fattoincompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione delcolpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064; Sez. 5, Sentenzan. 24705 del 15/05/2025, Rv. 288353 - 01).3.2 Tanto premesso, nella specie, non è sostenibile la tesi della remissionetacita della querela, per essersi la parte civile presentata in udienza solo il 16maggio 2025, dopo l’avvio della rinnovazione dell’istruttoria, considerato che ilgiudizio d’appello si è svolto proprio a seguito dell’impugnazione della sentenzaassolutoria proposta dalla parte civile medesima.Né una remissione tacita è desumibile da una dichiarata volontà di abbandonodelle pretese civili, in una prospettiva di una conciliazione di una causa di lavoro,che secondo lo stesso ricorso non è andata a buon fine.Va, infatti, considerato che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatticoncludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca(tacita) della costituzione di parte civile.

Si tratta della mancata presentazionedelle conclusioni, a norma dell'art. 523, ovvero della promozione dell'azionedavanti al giudice civile.

Rileva, tuttavia, il Collegio che il riferimento alla specificadisposizione che disciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudiziodi primo grado (art. 523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco dellavolontà del legislatore di circoscrivere la portata della mancata presentazione delleconclusioni al solo giudizio di primo grado, con esclusione, dunque, del giudizio diappello.

Tale conclusione appare, peraltro, coerente con il principio di immanenzadella parte civile nel processo penale, codificato all'art. 76, comma 2, cod. proc.pen. in forza del quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ognistato e grado del processo".

Proprio in virtù di tali considerazioni, la consolidatagiurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte civile costituita, che nonpartecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte aisensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processoe le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato egrado (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n.25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 6, Sentenza n. 10060 del09/01/2025 Rv. 287704 – 02), e ciò vale, a maggior ragione, nel presente giudizio,in cui è stata la parte civile a promuovere il giudizio di appello medianteimpugnazione della sentenza di primo grado.4.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.Ai sensi dell’art.541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti rimasti soccombentinei confronti della parte civile, vanno condannati alla refusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.152, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro3.152, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto il 20/06/1958avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CinziaParasporo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioniscritte e nota spese;udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, ai finirilevanti in questa sede, ha riformato la pronunzia del Tribunale di Tivoli del 7novembre 2024, che assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AntonioPaone dal reato di furto aggravato in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.perché il fatto non sussiste, e dichiarato gli imputati responsabili, ai soli fini civili,e per l’effetto li ha condannati, in solido, al risarcimento del danno in favore dellaparte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ed alle spese da questa sostenute.Si contesta agli imputati, quali dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dittaincaricata, per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., di gestire i personal computer residalla predetta società di telefonia perché malfunzionanti, di essersi impossessati,al fine di trarne profitto, di n.16 PC sottraendoli alla disponibilità del legittimopossesso mediante mezzo fraudolento, consistito nell’apporre, sui colli in uscita,delle etichette di spedizione fasulle, dichiarando falsamente di avere già trasmessoal corriere i documenti relativi alla loro spedizione, nonché con l’aggravantedell’abuso di prestazione d’opera.2. Avverso la suindicata sentenza, gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DiSabatino, propongono ricorso, affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensidell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità dimotivazione in relazione alla mancata declaratoria di assenza di responsabilitàperché il fatto non sussiste. Si duole dell’erronea valutazione delle risultanzeprocessuali basata su elementi indiziari (produzione documentale della parte civilee dichiarazioni di alcuni dipendenti) non concordanti con le risultanze istruttoriecontrastanti, indici dell’assenza di prova della piena responsabilità degli imputati,evidenziate nella sentenza di primo grado, quali: le dichiarazioni della testimoneoculare della spedizione, [OSCURATO:PERSONA]; la mancanza di prova dellaconsegna dei pc, della deviazione delle spedizione nell’ambito della consegna deicolli tramite corriere nonché della materiale apprensione dei beni altrui da partedegli imputati.Si duole della mancata considerazione dell’autorizzazione del responsabileall’uscita dall’impianto dei beni in questione, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA].2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazioneall’omessa declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.Si deduce che la presentazione della parte civile dopo l’inizio della provatestimoniale, conseguente alla rinnovazione dell’istruttoria, integrerebbe gliestremi della remissione tacita della querela, anche tenuto conto della condottaprocessuale disponibile ad una transazione, poi non raggiunta, dalla medesimatenuta nell’ambito del giudizio pendente in sede lavoristica, avverso un dispostotrasferimento di sede nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 La sentenza della Corte di appello, nel ribaltare la decisione del Tribunale,ha adempiuto all’obbligo di motivazione 'rafforzata' mediante una valutazione deglielementi probatori più articolata rispetto al primo giudice, anche con riferimento aprofili ignorati da quest'ultimo.La Corte territoriale ha riesaminato tutto il compendio probatorio, previarinnovazione dell’istruttoria, con l’audizione di testi ([OSCURATO:PERSONA], GiorgioBianchini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), el’acquisizione di documentazione (sentenze rese dinanzi al Tribunale sezionelavoro riguardanti le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BrunoMacchiaroli; lettera manoscritta e sottoscritta dalla teste [OSCURATO:PERSONA]),ed ha raffrontato i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa dellaprima sentenza, per disattenderli, a ragione del positivo apprezzamento deglielementi acquisiti agli atti, condotto con rigore logico ed in perfetta correttezzaprocedurale, e spiegando “in modo rafforzato” le ragioni dell’overruling: a)dimostrando di avere compiuto un’analisi approfondita e completa delprovvedimento impugnato, b) spiegando, anche in rapporto ai motivi diimpugnazione e al perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso ildecisum del primo giudice; c) chiarendo le ragioni fondanti -a livello logico eprobatorio- la nuova decisione assunta (Sez. 6, n. 36432 del 19.06.2024, ).Quanto al contenuto, la missiva si riferiva alla richiesta, del 20 aprile 2010,degli imputati, di mettere da parte cinque personal computer (danneggiati comefine noleggio) per i tre modelli che stava lavorando, per complessivi quindicipersonal computer; alla ulteriore richiesta del [OSCURATO:PERSONA], il successivo 21 aprile2010, di mettere da parte il sedicesimo computer, a scelta della [OSCURATO:PERSONA], su cuiavrebbe dato indicazioni, con la raccomandazione di non riferire nulla di talicircostanze; alle fotografie scattate dalla stessa teste, lo stesso giorno, almateriale, avvisando contestualmente del fatto il superiore, [OSCURATO:PERSONA]; allarichiesta del [OSCURATO:PERSONA], il 5 maggio 2010, di chiudere i pacchi e apporvi leetichette che le avrebbe consegnato il [OSCURATO:PERSONA]; alla apposizione sui pacchi delleetichette scritte con il pennarello, consegnate dal [OSCURATO:PERSONA]; alla consegna delmateriale al collega [OSCURATO:PERSONA] per la spedizione; all’incontro, fuori dal luogodi lavoro, il 27 maggio 2010, con [OSCURATO:PERSONA], che caricava all’interno dell’autodella [OSCURATO:PERSONA] un pacchetto contenente un personal computer, quale pensiero perlei, per quanto fatto; all’interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA] cui aveva raccontato ilfatto; alla interlocuzione, il successivo 10 giugno 2010, con [OSCURATO:PERSONA], che leriferiva di avere appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che lei aveva parlato, sebbene [OSCURATO:PERSONA] fiducioso del contrario, in quanto si fidava di lei e le aveva fatto un regalino,e che le comunicava quale versione dei fatti avrebbe dovuto riferire al [OSCURATO:PERSONA] o aRoberto [OSCURATO:PERSONA] qualora le avessero chiesto dei pacchi, identica a quella cheavrebbero riferito anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tanto premesso, con riguardo alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] DenisaPoenaru, nel primo grado di giudizio (non ripetuta in appello per irreperibilità),che, pur nelle difficoltà mostrate nel rammentare la vicenda, aveva confermato, aseguito di contestazioni, quanto indicato nella missiva dalla medesima sottoscritta,in cui ricostruiva i fatti che l’avevano coinvolta, la Corte d’appello, con motivazioneimmune da vizi e censure, ha sottolineato l’assenza di intento calunnioso neiconfronti degli imputati, in quanto non emerso dagli atti né rilevabile né da questiindicata la ragione per cui la teste avrebbe dovuto rappresentare circostanze nonveritiere, che l’hanno coinvolta direttamente e che la stessa, per timore diripercussioni, ha ritenuto di comunicare ai propri superiori.La Corte di merito ha, inoltre, valorizzato la piena coerenza di quanto riferitodalla teste con l’ipotesi accusatoria, con la condotta del [OSCURATO:PERSONA] che le regalaun personal computer nelle circostanze indicate, senza che sia emersa o stataaddotta altra giustificazione al riguardo, nonché i numerosi riscontri alladeposizione resa dalla [OSCURATO:PERSONA], quali la consegna di quanto ricevuto al superioreMazzei, la documentazione versata in atti dalla parte civile.In particolare, si richiamano le missive interne alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,relative al reperimento della documentazione inerente la vicenda in esame (lacorrispondenza dei numeri di IMEI di tutti i PC, usciti con la spedizione di n.15personal computer, oggetto della imputazione, con quello consegnato alla testedall’imputato [OSCURATO:PERSONA], compreso tra quelli in contestazione, quale regalia perla condotta tenuta, e da questa fotografato e dalla stessa consegnato al superioreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]).Particolare rilevanza si è attribuita alla produzione fotografica in atti,oggetto del reso, effettuata dalla Coop. [OSCURATO:PERSONA], in data 5 maggio 2010,rispetto al destinatario indicato, nelle etichette scritte a mano, fotografate dallateste [OSCURATO:PERSONA], e da questa ricevute dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella [OSCURATO:SOCIETA].– via Flaminia n°407- Rif DDT 10450, documento di trasporto che, dai riscontricon la società di spedizione, contraddistingue una diversa spedizione, effettuata ilprecedente 18 gennaio 2010, con destinatario [OSCURATO:PERSONA], spedizione chenon riguardava i colli contenenti i personal computer in questione, nonché lainesistenza di un cliente Tim/Telecom, presso l’indirizzo di spedizione, indicatonella via Flaminia n.407, attualmente sede di una Filiale BNL e, nel 2010, sede diun forno, [OSCURATO:PERSONA] forno.La Corte di merito ha, inoltre, valorizzato il contenuto della mail del 2 luglio2010, avente ad oggetto le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabiledel personale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., su quanto avvenuto, il 22 giugno2010, in sua presenza, circa la ammissione da parte del [OSCURATO:PERSONA], a fronte dellacontestazione, da parte della società, della condotta in imputazione, della propriaresponsabilità sull’addebito contestato, e la conferma anche delle responsabilitàdegli altri due imputati, prima in presenza sua e di [OSCURATO:PERSONA], poi dinanzia [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva la predisposizione di sanzione disciplinare.Significativi riscontri al contenuto di tale mail sono stati, correttamente,ritenuti le dichiarazioni, rese nel secondo grado di giudizio, dai testi RobertoBernardini e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito sulla ammissione diresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contestazione dell’addebito, circa lasottrazione, insieme agli altri due imputati, di diversi personal computer, e dellareiterazione di tale ammissione, prima effettuata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], anche inpresenza di altri dipendenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), circostanzaconfermata anche dal teste [OSCURATO:PERSONA] nel corso della deposizione, che ha ancheriferito del recupero del documento di trasporto, relativo alla uscita dei computerdallo stabilimento per la consegna, il cui numero riguardava altra consegna.A fronte di tale precisa ricostruzione della vicenda, non contraddetta daelementi di segno contrario, la difesa ha evidenziato singole risultanze istruttorie,senza indicare un confronto effettivo con il complesso della motivazione che, tral’altro, ha valorizzato la confessione stragiudiziale di [OSCURATO:PERSONA], anche riferita aisuoi due colleghi, di cui hanno riferito dinanzi alla Corte d’appello i testimoniGianfaldone e [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati sentiti in primo grado, nonchél’assenza di elementi per cui possa ritenersi indebita tale ammissione diresponsabilità nelle circostanze indicate.Quanto alla ritenuta irrilevanza delle sentenze emesse dal Tribunale sezionelavoro, sulla illegittimità dei licenziamenti degli imputati effettuati dalla costituitaparte civile, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi e censure, hachiarito che tali pronunzie si sono basate sul contenuto della sentenza penaleassolutoria non definitiva e oggetto del presente giudizio che, per le ragioni suindicate, non si è condivisa, e che è stata riformata ai soli fini civili.Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitandone un diversoapprezzamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; S.U. n.47289 del 24.09.2003, Petrella).3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.3.1 La fattispecie delineata nell'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. (introdottadall'art. 1, comma 1, lett. h, del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30dicembre 2022), rappresenta un’ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazionetacita di volontà, per facta concludentia, in cui la volontà di rimettere la querelaviene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramentel’intenzione sottostante (assenza del querelante all’udienza, per la quale era statocitato in qualità di testimone, valutata alla luce del previo avvertimento in ordinealle conseguenze dell’eventuale sua condotta inerte).Anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142,disp. att. cod. proc. pen., ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), D. Lgs.10 ottobre 2022, n. 150, in forza del quale l'atto di citazione deve contenerel'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo delquerelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integraremissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non èesonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimetterela querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitaredella sussistenza di siffatta volontà (Sez.5, Sentenza n. 43636 del 05/10/2023;principio confermato da Sez. 2, Sentenza n. 33648 del 28/06/2023, Rv. 285064 –01).3.1.1 Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudicel’onere di accertare che nel procedimento non sussistano elementi tali da renderela mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffattavolontà (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285321). Solo all'esito di un tale doveroso controllo,l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fattoincompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione delcolpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064; Sez. 5, Sentenzan. 24705 del 15/05/2025, Rv. 288353 - 01).3.2 Tanto premesso, nella specie, non è sostenibile la tesi della remissionetacita della querela, per essersi la parte civile presentata in udienza solo il 16maggio 2025, dopo l’avvio della rinnovazione dell’istruttoria, considerato che ilgiudizio d’appello si è svolto proprio a seguito dell’impugnazione della sentenzaassolutoria proposta dalla parte civile medesima.Né una remissione tacita è desumibile da una dichiarata volontà di abbandonodelle pretese civili, in una prospettiva di una conciliazione di una causa di lavoro,che secondo lo stesso ricorso non è andata a buon fine.Va, infatti, considerato che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatticoncludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca(tacita) della costituzione di parte civile. Si tratta della mancata presentazionedelle conclusioni, a norma dell'art. 523, ovvero della promozione dell'azionedavanti al giudice civile. Rileva, tuttavia, il Collegio che il riferimento alla specificadisposizione che disciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudiziodi primo grado (art. 523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco dellavolontà del legislatore di circoscrivere la portata della mancata presentazione delleconclusioni al solo giudizio di primo grado, con esclusione, dunque, del giudizio diappello. Tale conclusione appare, peraltro, coerente con il principio di immanenzadella parte civile nel processo penale, codificato all'art. 76, comma 2, cod. proc.pen. in forza del quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ognistato e grado del processo". Proprio in virtù di tali considerazioni, la consolidatagiurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte civile costituita, che nonpartecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte aisensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processoe le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato egrado (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n.25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032; Sez. 6, Sentenza n. 10060 del09/01/2025 Rv. 287704 – 02), e ciò vale, a maggior ragione, nel presente giudizio,in cui è stata la parte civile a promuovere il giudizio di appello medianteimpugnazione della sentenza di primo grado.4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.Ai sensi dell’art.541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti rimasti soccombentinei confronti della parte civile, vanno condannati alla refusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile cheliquida in complessivi euro 3.152, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro3.152, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24854/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris