CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 18038/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12540/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NELLA e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];BAR- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]- SQUALE, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; SALI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BERTINA, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUFFOLO ANTONIOe [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi con beneficio d'inventario di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale XXI Aprile, n.11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] , n. 103 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 368/19, depositata il 20 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pasquale, Emilio, Orlando, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], già proprietario di un fondo in Rende(CS), riportato in Ca- tasto al foglio 38, particelle 11 e 102-8ed espropriato con decreto n. 44 del 15 gennaio 1976, convennero in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], per sentir ac- certare il loro diritto alla retrocessione parziale di un'area di 5.000 mq. ripor- tata al foglio 38, particella 8, nonché l'impossibilità giuridica della retroces- sione, a causa del trasferimento a terzi dell'area, con la condanna del Comune al risarcimento dei danni. Premesso che il fondo, occupato per la realizzazione del Piano per l'edilizia economica e popolare, era rimasto parzialmente inutilizzato, gli attori riferi- rono che, nel corso del giudiziodi opposizione alla stima da loro pro mosso, era intervenuta una transazione, stipulata con atto del 21 marzo 1996, con il quale, dato atto della sopravvenuta illegittimità dell'occupazione, a causa della mancata emissione del decreto di esproprio, e della proposizione di una domanda di risarcimento dei danni da parte dei proprietari, era stato concor- dato il pagamento da parte del Comune della somma di Lire 6.200.000.000, con la rinuncia ad ogni ulteriore diritto. Con deliberenn. 50 e 51 del 17 set- tembre 1996, il Consiglio comunale aveva peraltro approvato una variante al Piano regolatore generale, con cui aveva destinato l'area relitta a zona resi- denziale semintensiva di espansione, adottando contestualmente il Piano par- ticolareggiato, e con delibera n. 1182 del 4 dicembre 1997 la Giunta munici- pale aveva dispostol'alienazione dell'area a mezzo di gara pubblica, seguita in data 5 novembre 2001 dalla stipulazione dell'atto di trasferimento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] costituì il Comune, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice adìto e l'infondatezza della domanda per prescrizione del diritto alla retrocessione ed al risarcimento dei danni, nonché per intervenuta transazione e mancanza dei presupposti di cuiagli artt. 2041 e 2043 cod. civ. 1.1. Con sentenza del 21 aprile 2008, il Tribunale di Cosenza dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. 2. L'impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], Carmela, Pietro, Eugenio, Carlo, Pino, Loredana, Stefania e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di Pa- squale Ruffolo, nonché da Emilio, Orlando, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], fu ac- coltadalla Corte d'appello di Catanzaro, che con sentenza del 30 giugno 2009 dichiarò la giurisdizione del Giudice ordinario, dando atto dell'intervenuta alie- nazione dell'area a terzi, equipollente alla dichiarazione d'inservibilità, e ri- mise le parti dinanzi al Giudice di primo grado. 3. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale, che con sentenza non definitiva del 29 gennaio 2015 rigettò l'eccezione di prescrizione ed ac- certò il diritto degli attori alla retrocessione, qualificando la transazione come un accordo amichevole sull'indennità, escludendo cheavesse comportato la cessione volontaria dell'area o la rinuncia alla retrocessionee ravvisando nella vendita dell'area a terziun comportamento illecito, e con sentenza definitiva del 15 novembre 2016 condannò il Comune alrisarcimento dei danni, nella misura di Euro 541.116,79, oltre interessi legali. 4. Sull'appellointerposto dal Comune avverso entrambe le sentenze, si costituironogli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Franco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], Paola, Antonio, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. L'impugnazione è stata accolta dalla Corte d'appello di Catanzaro, che con sentenza del 20 febbraio 2019 ha rigettato la domanda. Premesso che la questione di giurisdizione risultava preclusa per effetto della sentenza del 30 giugno 2009, passata in giudicato, la Corte ha rilevato innanzitutto che la transazione conteneva un'errata rappresentazione della vicenda, qualificando come illegittima l'occupazione del fondo, del quale era stata invece disposta fin dall'origine l'espropriazione, e come azione di risar- cimento dei danni per occupazione appropriativa la domanda proposta dagli attori, avente invece ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropria- zione. Ritenuto peraltro che tale errore non avesse inciso sulla formazione del consenso, ha escluso che la transazione avesse comportato la definizione di una pretesa risarcitoria o la cessione volontaria del fondo occupato, osser- vando che essa non recava alcun cenno alla volontà degli espropriati di tra- sferire jure privatorumla proprietà al Comune, che l'aveva acquistata con il decreto di esproprio. Ha escluso inoltre che l'atto fosse qualificabile come accordo amichevole sull'indennità, inidoneo a pregiudicare il diritto alla retro- cessione, rilevando che lo scopo pratico perseguito dalle parti consisteva nella definizione non solo della controversia in ordine all'indennità di espropria- zione, ma dell'intera procedura espropriativa, precludendo agli espropriati la possibilità di avanzare ulterioripretese. Ha concluso pertanto che la clausola di cui all'art. 6 della transazione doveva essere interpretata come rinuncia ad ogni diritto, azione o ragione futura, connessa alla procedura espropriativa e diversa dall'indennità di espropriazione, ivi compreso il diritto alla retroces- sione. Ha richiamato in proposito la delibera n. 50 del 1996, in cui si affer- mava che l'area interessata dalla variante era stata acquisita a mezzo della procedura espropriativa e della transazione, ritenendo inconcepibile che gli attori avessero potuto rinunciare ad ogni pretesa senza riservarsi il diritto alla retrocessione, destinato a sorgere pochi mesi dopo, nonostante la consape- volezza della mancata utilizzazione della particella 8 per la realizzazione della opera pubblica, ed aggiungendo comunque che all'epoca della stipulazione della transazione gli attori erano già titolari di una posizione d'interesse legit- timo alla retrocessione, che poteva ben essere inclusa tra le ragioni oggetto di rinuncia, anche prima che l'iterformativo del relativo diritto si fosse com- pletato. 5. Avverso la predetta sentenza i Ruffolo, la Bartucci, la Salituro e l'Aceto hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,i ricorrenti denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, degli artt. 9, 13 e 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e degli artt. 828, secondo comma, e 830 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver interpretato la clausola di cui all'art. 6 dell'accordo come rinuncia ad ogni pretesa connessa alla pro- cedura espropriativa, ivi compreso il diritto alla retrocessione, senza tenere conto dell'autonomia strutturale e funzionale del procedimento di retroces- sione rispetto a quello di espropriazione, che ne costituisce il mero antece- dente storico, e della subordinazione del primo ad un evento eccezionale, quale la dismissione del bene, con la contestuale dichiarazione d'inservibilità. Premesso che la rinuncia ai diritti economici derivanti dall'espropriazione ed alla stessa procedura espropriativa non preclude il successivo esercizio del diritto alla retrocessione, avente la sua fonte nella legge e nella dichiarazione d'inservibilità, sostengono che l'interpretazione estensiva della rinuncia for- nita dalla Corte territorialetrova ostacolo sia nel carattere eccezionale della predetta dichiarazione e della dismissione del bene, non prevedibili alla data di stipulazione dell'accordo, sia nel principio rebus sic stantibus, immanente ai rapporti contrattuali, che nei contratti di durata consente di attribuire rilievo ai mutamenti intervenuti nella situazione esistente al momento della conclu- sione dell'accordo. Rilevato inoltre che, una volta intervenuta l'espropriazione e corrisposto l'indennizzo, non sono configurabili posizioni economiche riferibili all'espro- priato, osservano che, nel riconoscere loro un interesse legittimo o uno jus ad rem già rinunciabile all'epoca della transazione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto né delle differenze esistenti tra la disciplina della retro- cessione totale e quella della retrocessione parziale, né della circostanza che, fino a quando non è intervenuta la dichiarazione d'inservibilità, l'area relitta faceva parte del patrimonio indisponibile del Comune, rispetto alla quale gli espropriati non potevano vantare alcun diritto soggettivo o interesse legit- timo. 2. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 26 e 28 della legge n. 2359 del 1865, dell'art. 1965 cod. civ. e dell'art. 42, terzo comma, Cost., censurando la sentenza impu- gnata per aver ritenuto che l'accordo intervenuto tra le parti non fosse limi- tato alla definizione del subprocedimento indennitario e del giudizio di oppo- sizione alla stima, ma costituisse una transazione privatistica, implicantela rinuncia a diritti non connessi alla procedura espropriativa. Premesso che l'accordo sull'indennità costituisce un negozio di diritto pubblico ad effetti tipizzati, che si inserisce in un procedimento pubblicistico con il solo fine di soddisfare interessi di pubblica utilità previamente determi- nati, anche nel caso in cui intervenga nel corso del giudizio di opposizione alla stima, sostengonoche la qualificazione dello stesso come transazione si pone in contrasto con il suo contenuto, la sua natura e la sua causa concreta, con- sistente nel componimento bonario della vertenza relativa alla misura dell'in- dennità, avendovi la Corte territoriale aggiunto un quid pluris, costituito da una funzione transattiva relativa a una serie indefinita di diritti, che comporta l'attribuzione di effetti privatistici ed extraespropriativi. Affermano che, ai fini dell'interpretazione dell'accordo, non poteva assu- mere alcun rilievo la delibera di approvazione della variante al Piano regola- tore generale, non configurabile come comportamento comune delle parti successivo alla stipulazione del contratto,in quanto atto unilaterale del Co- mune, e comunque inidonea ad evidenziare la formazione di un consenso al di fuori del documento scritto. 3. Con il terzo motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1325 nn. 1 e 3, 1362, 1366, 1367, 1369, 1346 e 1418 cod. civ., sostenendo l'illogicità e l'implausibilità dell'interpretazione dell'ac- cordo fornita dalla sentenza impugnata, nonché la contrarietà della stessa al criterio della buona fede, per avere la Corte territoriale omesso qualsiasi in- dagine in ordine alla natura dei reliquati, costituenti beni patrimoniali indi- sponibili del Comune, nonché alla comune intenzione delle parti ed all'esi- stenza dell'oggetto della rinuncia, rappresentato da un diritto non ancora sorto all'epoca della stipulazione, e del quale le parti non potevano quindi essere consapevoli. Aggiungono che, in quanto subordinato all'individuazione delle aree rima- ste inutilizzate, da compiersi mediante la dichiarazione d'inservibilità, il diritto alla retrocessione risultava indeterminato ed indeterminabile, e non poteva quindi costituire oggetto di un valido accordo tra le parti. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti denuncia no la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1369 cod. civ.,ribadendo che nell'inter- pretazione dell'accordo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto a)della autonomia del procedimento di retrocessione rispetto a quello di espropria- zione, b)dell'insussistenza, all'epoca della stipulazione, del diritto alla retro- cessione parziale del fondo espropriato, c)della natura pubblicistica del ne- gozio, volto a comporre la lite riguardante la determinazione dell'indennità di espropriazione, d)della nullità della rinuncia ad un diritto non ancora sorto, e)dell'assenza, nel testo del l'accordo , di qualsiasi cenno alla retrocessione, f)della mancanza di qualsiasi nesso logico o giuridico tra quest'ultima e il contenuto dell'accordo, e g)della mancanza o dell'indeterminatezza del rela- tivo oggetto alla data della stipulazione. Sostengono che, nel richiamare il criterio letterale, quello teleologico e quello fondato sulla buona fede, la Corte di merito non ne ha fatto corretta applicazione, avendo attribuito alla rinuncia un significato non corrispondente a quello corrente, che la riferisce a diritti attuali ed esistenti, come quello alla indennità di espropriazione ed alle spese processuali, ed avendone estesala portata a diritti, ragioni ed azioni estranei alla natura ed all'oggetto dello stesso, non riferibili al diritto alla retrocessione né al relativo procedimento, che, in quanto non menzionati in alcun modo dalle parti, non erano ricondu- cibili alla causa concreta e all'oggetto dell'atto. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1364 e 1367 cod. civ., sostenendo che, anche a voler ritenere correttamente applicati il criterio teleologico e quello fondato sulla buona fede, la lettura dell'accordo fornita dalla sentenza impugnata si por- rebbe in contrasto con il principio di gerarchia dei criteri ermeneutici, avendo la Corte di merito preferito un'interpretazione conservativa ed oggettiva, senza tenere conto del carattere sussidiario di tali criteri e della portata ge- nerale dell'espressione «rinuncia ad ogni diritto, ragione e azione», da riferirsi comunque al solo oggetto del contratto. Aggiungono che, in caso di persistente ambiguità del testo contrattuale, all'esito dell'utilizzazione del criterio letterale, la sentenza impugnata avrebbe dovuto interpretarlo secondo normalità ed alla luce dell'oggetto del contratto, costituito esclusivamente da diritti, ragioni ed azioni attuali connessi al pro- cedimento espropriativo ed al diritto all'indennità, e non comprendente per- tanto il diritto di retrocessione. Evidenziano in proposito i dubbi già all'epoca manifestatisi in ordine alla legittimitàcostituzionale dei criteri indennitari in- trodotti dall'art. 5-bisdel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifica- zioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché la mancata regolamentazione delle spese da loro anticipate per le due c.t.u. espletate nel corso del giudizio, per effetto della quale le stesse sono rimaste a loro carico, osservando co- munque che, in quanto trasfuso in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto dal Comune per più espropriati, l'accordo avrebbe dovuto essere interpretato in senso favorevole ad essi ricorrenti. 6. Con il sesto motivo,i ricorrenti lamenta no la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 828, secondo comma, 830, 1362, 1364, 1366, 1367 e 1369 cod. civ., dell'art. 60 della legge n. 2359 del 1865, degli artt. 9, 13 e 35, terzo comma,della legge n. 865 del 1971, dell'art. 2 della legge n. 10 del 1977, degli artt. 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., censurando la sentenza impugnata per incon- gruenza e illogicità della motivazione, fondata su false premesse ed errati apprezzamenti in diritto, che hanno condotto a un'interpretazione della rinun- cia non sorretta da una ratio decidendi logicamente coerente e chiaramente identificabile. Ribadiscono che la Corte di merito ha trascurato l'assenza di qualsiasi cenno al diritto alla retrocessione, non ancora sorto al momento della stipulazione dell'accordo, ed al relativo procedimento, autonomo ri- spetto a quello di espropriazione, nonché l'appartenenza dei reliquati inutiliz- zati al patrimonio indisponibile del Comune e l'imprevedibilità della loro di- smissione, insistendo ancora una volta sulla violazione dei criteri di normalità e buona fede nell'interpretazione della clausolanegoziale, non riferibile a di- ritti, ragioni ed azioni meramente futuri, potenziali ed ipotetici. 7. Così riassunte le censure proposte dai ricorrenti, va innanzitutto stig- matizzato il superamento, nella redazione del ricorso,dei limiti dimensionali previsti dal protocollo d'intesa stipulato il 17 dicembre 2015dal [OSCURATO:PERSONA]- dente della Corte di cassazione con il Presidente del [OSCURATO:PERSONA]- rense, che non trova in alcun modo giustificazione né nella complessità (tutto sommato relativa)della questione sottoposta all'esame di questa Corte, rias- sumibile in pochi punti insistentemente ribaditi dalla difesa dei ricorrenti, né nella contenuta motivazione della sentenza impugnata, caratterizzata da esemplare concisione e capace di affrontare con chiarezza e senza inutili ap- pesantimenti (anche se, come si vedrà in prosieguo, sulla base di principi giuridici non sempre corretti) la materia trattata. Il ricorso, composto da ben settantadue pagine, a fronte delle sole quin- dici in cui si articola la sentenza impugnata, si segnala infatti per la sua estrema prolissità, cagionata da un'illustrazione dei motivi sovrabbondante e ripetitiva(«a tratti pedante», come riconosciuto dalla stessa difesa dei ricor- renti a pag. 71), corredata da rubriche di contenuto eccedente l'indicazione delle norme asseritamente violate e caratterizzata dall'insistente reiterazione delle medesime argomentazioni in fatto e in diritto, che avrebbero potuto essere sintetizzate, in ultima analisi, nella violazione dei criteri legali di erme- neutica contrattuale e nell'omessa considerazione dei pochi aspetti indicati nel quarto motivo.Tali modalità di redazione, che rendono alquanto disage- vole la lettura dell'atto, facendo apparire inappropriato il richiamo al proto- collo riportato in chiusura, non possono considerarsi rispettose del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti processuali previsto dall'art. 3, comma se- condo, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, riguardante il processo amministrativo ma riflettente un principio di carattere processuale destinato ad operare an- che in materia civile: l'inosservanza di tale principio non risulta tuttavia nor- mativamente sanzionata, e non comporta quindi di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione, che può essere dichiarata soltanto quando l'irragionevole estensione del ricorso si traduca nella violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., rendendo oscura l'espo- sizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza impugnata, sì da impedire di cogliere con chiarezza le questioni proposte (cfr. Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552; Cass., Sez. III, 13/02/2023, n. 4300; Cass., Sez. VI, 27/09/2021, n. 26161). Tale violazione non è riscontrabile nel ricorsoin esame, la cui lettura, al di là dello sforzo indubbiamente richiesto dalla ridon- danza dell'esposizione, consente d'individuare con sufficiente sicurezza le af- fermazioni della sentenza impugnata delle quali i ricorrenti intendono solleci- tare il riesame e le ragioni dell'impugnativa, riassunte nei termini dianzi indi- cati, con la conseguenza che deve escludersi l'inammissibilità dell'impugna- zione. 8. Va poi dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni,sollevate nel contro- ricorso,di decadenza dei ricorrenti dal diritto alla retrocessione, per mancata proposizione della relativa istanza ed acquiescenza alla delibera di autorizza- zione della vendita a terzi dell'immobile espropriato, nonché di prescrizione del medesimo diritto, per decorso di un decennio dalla data dell'espropria- zione. Trattasi infatti di questioniespressamente rigettate dal Tribunale di Co- senza con la sentenza non definitiva, riproposte dal Comune con l'atto di ap- pello ed in ordine alle quali la sentenza impugnata non si è pronunciata, aven- dole evidentemente ritenute assorbite dall'accoglimento degli altri motivi di impugnazione. Esse non possono quindi trovare ingresso in sede di legitti- mità, neppure nella forma del ricorso incidentale condizionato, risultando estranee alla ratio decidendidella sentenza impugnata, ma potranno essere ulteriormente riproposte, in caso di accoglimento del ricorsoin esame , nel giudizio di rinvio, dovendosi escludere, in proposito, la possibilità della for- mazione del giudicato interno (cfr. Cass., Sez. V, 26/05/2023, n. 14813; Cass., Sez. II, 24/01/2011, n. 1566; Cass., Sez. I, 2/12/2005, n. 26264). 9. Tanto premesso, non merita accoglimento il primo motivo, riflettente l'omessa valutazione dell'autonomia strutturale e funzionale del procedi- mento di retrocessione rispetto a quello di espropriazione e della subordina- zione della retrocessione parziale alla dichiarazione d'inservibilità delle aree residuate dalla realizzazione dell'opera pubblica per cui fu disposta l'espro- priazione. Nel ritenere che con l'atto stipulato il 21 marzo 1996 gli eredi Ruffolo avessero rinunciato non solo ai diritti, alle ragioni ed alle azioni derivanti dalla procedura espropriativa, ma anche a quelli connessi all'eventuale retroces- sione del fondo espropriato, la Corte territoriale ha infatti tenuto ben presenti i predetti aspetti, avendo per un verso escluso che lo scopo pratico avuto di mira dalle parti fosse unicamente quello di porre fine alla controversia in atto riguardante l'ammontare dell'indennità di esproprio, osservando che le parti avevano inteso in realtà precludere agli espropriati la possibilità di avanzare qualsiasi ulteriore e diversa pretesa connessa alla procedura espropriativa, e per altro verso affermato che al momento della stipulazione i ricorrenti erano già titolari di una posizione d'interesse legittimo alla retrocessione, suscetti- bile d'inclusione tra le «ragioni» che avevano costituito oggetto della rinuncia. Il primo rilievo, ampiamente giustificato dalla circostanza che all'epoca della stipulazione la procedura ablatoria era già conclusa da circa venti anni, residuando esclusivamente il giudizio di opposizione alla stima, postula una precisa consapevolezza dell'irreversibilità degli effetti dell'espropriazione e dell'autonomia del procedimento di retrocessione, il quale presuppone la va- lidità e la perdurante efficacia del decreto di espropriazione, e muove dall'e- sercizio del diritto potestativo attribuito al proprietario dell'immobile espro- priato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosisuccessivamente, di chiedere che il bene gli sia ritrasferito mediante un provvedimento (o una sentenza) che non comporta la caduca- zione del precedente acquisto avvenuto invirtù del decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo,con effetto ex nunc (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2022, n. 10843; 23/09/2021, n. 25825; 10/11/2005, n. 21825). Tale trasferimento richiede nel caso di retrocessione totale soltanto l'accertamento della mancata destinazione dell'intero immobile espropriato alla realizzazione dell'opera pubblica per cui è stata disposta l'espropriazione, la cui natura obiettivaconsente di qualificare la posizione spettante all'espro- priato come diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, e nel caso di retrocessione parziale una valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'inutilizzabilità delle aree residuate dalla realizzazione dell'opera pubblica, il cui carattere discrezionale comporta la configurabilità di un mero interesse legittimo del proprietario, azionabile dinanzi al Giudice amministra- tivo (cfr. Cass., Sez. Un., 16/05/2014, n. 10824; 11/11/2009, n. 23823; Cass., Sez. I, 7/09/2020, n. 18580). Ed è proprio a tale interesse che ha fatto riferimento la sentenza impugnata nel dare atto della posizione giuridica van- tata dai ricorrenti in ordine alla retrocessione, in assenza della dichiarazione d'inservibilità prescritta dall'art. 61 della legge n. 2359 del 1865, afferman- done la rinunciabilità, conformemente al principio enunciato da una risalente pronuncia di legittimità, secondo cui il diritto potestativo alla retrocessione, in mancanza di un espresso divieto, puòformare oggetto di valida rinuncia, avendo un contenuto determinato o quanto meno determinabile (in previ- sione del verificarsi del probabile evento espressamente previsto dall'ordina- mento giuridico) con sufficiente approssimazione, che consente all'espro- priato di valutare adeguatamente le conseguenze della pattuita rinuncia (cfr. Cass., Sez. I, 21/07/1962, n. 2021). Tale ragionamento non si pone in alcun modo in contrasto con la subor- dinazione della retrocessione parziale alla dichiarazione d'inservibilità, la qualenon costituisce affatto un evento straordinario ed eccezionale, non di- pendendo necessariamente dalla sopravvenienza di circostanze fuori dal co- mune o assolutamente imprevedibili, ma solo dalla mancata attribuzione della destinazione prevista ad una parte dell'area espropriata e dalla volontà della [OSCURATO:PERSONA] di non utilizzarla per lo scopo cuiera finalizzata l'espropriazione, che può manifestarsi anche a notevole distanza di tempo dalla stessa. Ciò che veniva in considerazione, nel caso di specie, era d'al- tronde l'imprevedibilità della retrocessione non già all'epoca dell'espropria- zione, ma a quella della stipulazione dell'accordo, in riferimento alla quale doveva dunque essere accertata la capacità dei ricorrenti di rappresentarsi la possibilità di una dichiarazione d'inservibilità dell'area residua da parte del Comune, in relazione alla mancata utilizzazione della stessa per la realizza- zione dell'opera pubblica, e di rinunciare quindi consapevolmente al riacquisto della proprietà. Il diritto alla retrocessione dei beni espropriati si configura infatti come unojus ad rem, avente contenuto patrimoniale, che consiste nel potere di conseguire il bene nel concorso delle condizioni volute dalla legge, e si ricollega ad una fattispecie complessa, il cui perfezionamento è necessario affinché possano verificarsi gli effetti costitutivi del trasferimento, ma non anche perché esso possa costituire oggetto di un valido contratto (cfr. Cass., Sez. I, 21/07/1962, n. 2021, cit.). Inconferente risulta poi il richiamo della difesa dei ricorrenti al principio rebus sic stantibus(cioè all'istituto della pre- supposizione), il quale può giustificare la dichiarazione d'inefficacia o la riso- luzione del contratto, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., nel caso in cui una situazione di fatto, comune ad entrambi i contraenti e non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione, ma considerata come presuppo- sto imprescindibile della volontà negoziale, subisca successivamente un mu- tamento a causa del sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti (cfr. Cass., Sez. I, 23/10/2014, n. 22580; Cass., Sez. III, 24/03/2006, n. 6631; Cass., Sez. I, 21/11/2001, n. 14629), ma non ha nulla a che vedere con la possibilità di escludere, nella specie, la validità della rinuncia alla retroces- sione, per il solo fatto che l'insorgenza del relativo diritto sia subordinata alla sopravvenienza della dichiarazione d'inservibilità. 10. E' parimenti infondato il secondo motivo, avente ad oggetto la quali- ficazione dell'accordo intervenuto tra le parti come una transazione, impli- cante la rinuncia ad un diritto non connesso alla procedura espropriativa, an- ziché come un accordo amichevole sull'indennità. La natura pubblicistica dell'accordo bonario previsto dagli artt. 26 e 28 della legge n. 2359 del 1865, configurabile come un negozio di diritto pubblico a contenuto tipizzato, che si inserisce nella procedura espropriativa con la finalità di determinare definitivamente l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato e la cui efficacia è condizionata all'emissione del decreto di esproprio,o comunque alla conclusione di un negozio che produca analoghi effetti (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2012, n. 1081; 16/04/2003, n. 6009; 2/09/ 1998, n. 8706), non esclude infatti la possibilità di inserire nello stesso pat- tuizioni ulteriori, aventicontenuto atipico e portata transattiva, in quanto non limitatealla determinazione dell'indennità, ma comprensive anche de l risar- cimento di eventuali danni, anche futuri ma dovuti a circostanze ragionevol- mente prevedibilial momento della stipulazione (cfr. Cass., Sez. I, 20/06/ 2005, n. 13217; 13/02/1980, n. 1042),o della definizione di ulteriori diritti ricollegabili alla procedura espropriativa (cfr. Cass., Sez. I, 14/05/2002, n. 6968). La circostanza che nella specie l'accordo sia stato stipulato successiva- mente alla conclusione del procedimento ablatorio esclude la necessità di af- frontare, in questa sede, la questione concernente l'idoneità di siffatte pat- tuizionia conservare la loro efficacia anche nel caso in cui il decreto di espro- priazione non sia emesso o non si addivenga alla cessione volontaria, doven- dosi soltanto evidenziare la correttezza del riconoscimento della natura tran- sattiva ad un accordo che intervenga, come nel caso in esame, nel corso di un giudizio di opposizione alla stima, e con il quale le parti non si limitino a determinare la misura dell'indennità, ma definiscano tutti gli aspetti giuridici ed economici della vicenda, facendosi reciproche concessioni, in modo tale da comporre la lite in atto e da prevenire ulteriori controversie future. Nessun rilievo può invece assumere, ai fini della correttezza giuridica della predetta qualificazione, la circostanza che la Corte di merito abbia tratto la conferma dell'intento delle parti di definire in via transattiva la procedura espropriativadalla delibera di approvazione della variante al Piano regolatore generale, intervenuta successivamente alla stipulazione dell'accordo e re- cante la nuova destinazione dell'area espropriata, trattandosi di una conside- razione non incidente sulla sussunzione dell'atto nella fattispecie astratta con- templata dall'art. 1965 cod. civ., ma sulla ricostruzione della comune inten- zione delle parti, la quale costituisce unaccertamento di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole legali di erme- neutica contrattualeo per illogicità o incongruenza della motivazione, non specificamente dedotte con il motivo in esame (cfr. Cass., Sez. III, 8/01/ 2025, n. 353; 28/11/2017, n. 28319; Cass., Sez. lav., 4/04/2022, n. 10745). 11. E' altresì infondato il terzo motivo, riflettente l'illogicità e l'implausi- bilità dell'interpretazione dell'accordo fornita dalla sentenza impugnata, non- ché la contrarietà della stessa al criterio della buona fede, in ragione della mancata considerazione dell'appartenenza dei reliquati al patrimonio indispo- nibile del Comune e dell'inesistenza del diritto che costituiva oggetto della rinuncia. La Corte di merito ha infatti motivato compiutamente e coerentemente il proprio apprezzamento, muovendo dalla constatazione dell'errata rappresen- tazione del procedimento amministrativo e di quello giurisdizionale emer- gente dall'accordo stipulato tra le parti, in cui si faceva riferimento ad un'oc- cupazione appropriativa e a una domanda di risarcimento dei danni, anziché a un'espropriazione legittimamente disposta e a un'opposizione alla stima, escludendo, ciò nonostante, che l'atto costituisse un semplice accordo sull'in- dennità, come tale inidoneo a pregiudicare il diritto alla retrocessione, per affermare invece che lo scopo pratico avuto di mira dalle parti non era sol- tanto quello di porre fine alla controversia relativa alla determinazione dell'in- dennità di esproprio, ma quello più ampio di concludere la procedura espro- priativa, precludendo agli espropriati la possibilità di avanzare qualsiasi ulte- riore pretesa. Talepercorso logico non può ritenersi inficiato dalle considerazioni criti- che svolte dalla difesa dei ricorrenti, che nel dolersi dell'omessa valutazione dell'appartenenza delle aree residue al patrimonio indisponibile del Comune e dell'inesistenza del diritto rinunciato fa riferimento ad elementi sostanzial- mente irrilevanti ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti e della validità dell'accordo, tenuto conto della mancata utilizzazione delle predette aree per la realizzazione dell'opera pubblica, che ne comportava l'i- doneità a costituire oggetto di retrocessione, previa dichiarazione d'inservibi- lità da parte del Comune, ed alla conseguente determinatezza o determina- bilità del contenuto del diritto alla retrocessione, in virtù della quale esso po- teva costituire oggetto di consapevole rinuncia da parte dei titolari , come dianzi illustrato. Quanto poi all'inosservanza del criterio ermeneutico fondato sulla buona fede, è appena il caso di osservare che esso costituisce un mezzo meramente sussidiario dell'interpretazione, non invocabile quando, come nella specie,il giudice di merito abbia, attraverso l'esame degli elementi di prova raccolti, già aliundeaccertato l'effettiva volontà delle parti: tale criterio mira infatti ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell'uomo medio, ma non consente di assegnare all'atto una por- tata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona; esso rappresenta, in altri termini, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti ( che costituisceil primo momento del processo interpretativo, avente ad oggetto l'individuazione della comune intenzione edel senso letterale delle parole) e lo scioglimento di residui dubbi sul preciso contenuto della volontà contrat- tuale (da effettuarsi in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell'affida- mento che ciascuna di esse deve porre nel significato della dichiarazione della altra) (cfr. Cass., Sez. II, 12/03/2014, n. 5782; Cass., Sez. III, 15/03/2004, n. 5239; 18/05/2001, n. 6819). 12. Merita invece parziale accoglimento il quarto motivo, riguardante l'i- nosservanza del criterio letterale, di quello oggettivo e di quello fondato sulla buona fede nell'interpretazione dell'accordo stipulato tra le parti. Tralasciando in questa sede l'ulteriore esame della conformità dell'inter- pretazione al criterio fondato sulla buona fede, già positivamente valutata in riferimento alla precedente censura, occorre rilevare che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, nella ricostruzione del tenore letterale dell'ac- cordo e nell'individuazione della sua portata oggettiva,non appaiono in linea con la situazione di fatto esistente e con la sostanza delle questioni attual- mente e potenzialmente vertenti tra le partiall'epoca della stipulazione. La sentenza impugnata è rimasta infatti incensurata nella parte in cui ha accertato che, contrariamente a quanto affermato nella premessa dell'atto, in quel momento il procedimento espropriativo risultava già concluso da circa venti anni e l'opera pubblica già realizzata, mentre la nuova destinazione delle aree residue non era stata ancora deliberata, essendo stata disposta circa sei mesi dopo; risulta altresì accertato definitivamente che l'unica questione an- cora controversa tra le parti era (non già il risarcimento del danno derivante dall'occupazione appropriativa, ma) la determinazione dell'indennità di espro- priazione, essendo pendente il giudizio di opposizione alla stima promosso circa dieci anni prima dagli eredi Ruffolo, unitamente ad altri proprietari espropriati.Con l'atto sottoscritto il 21 gennaio 1996, il Comune e gli espro- priati concordarono poi il pagamento in favore di questi ultimi della somma complessiva di Lire 6.200.000.000, «a saldo e stralcio della pretesa creditoria di cui all'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (art. 2), con l'integrale compensa- zione tra le parti delle spese del giudizio (art. 3), precisando inoltre che «con la sottoscrizione del presente atto e con l'effettiva erogazione della somma» i proprietari avrebbero rinunciato «ad ogni ulteriore diritto, azione e ragione, nonché a pretendere ulteriori somme, superiori a quelle indicate nel presente atto di transazione». Orbene, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono con chiarezza le ragioni per cui, sulla base di tali premesse testuali e nonostante la ricostruzione dell'effettivo contesto fattuale in cui era maturata la vicenda negoziale, la Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui era pervenuto il Tribunale, secondo cui l'atto era configurabile come un ac- cordo amichevole sull'indennità, inidoneo a pregiudicare il diritto alla retro- cessione e a comportare la rinuncia allo stesso,all'epoca non ancora sorto, affermando invece che lo scopo pratico avuto di mira dalle parti consisteva nel concludere la procedura espropriativa, precludendo agli espropriati la pos- sibilità di avanzare qualsiasi ulteriore e diversa pretesa.Tale conclusione non trova adeguata giustificazione né nell'osservazione che la precede, secondo cui da nessun passo dell'atto emergeva la volontà degli espropriati di trasfe- rire alcunché al Comune jure privatorum, giacché il titolo in forza del quale il Comune aveva acquistato la proprietà dei terreni destinati alla realizzazione dell'opera pubblica e quelli residuati era costituito dal decreto di esproprio, né nel richiamo al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità i n tema di interpretazione del contratto,secondo cui l'elemento letterale, pur risultando centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, dev'essere ri- guardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici,e segnatamente di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica»del contratto, in con- formità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipula- zione negoziale(cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2021, n. 34795; 6/07/2018, n. 17718; 19/03/2018, n. 6675). E' pur vero, infatti,che, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale quelli strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-in- tegrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento com- plessivo»dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rive- stendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della rico- struzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non costituisce un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può ar- restarsi al tenore letterale delle parole, dovendo considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore(cfr. Cass., Sez. I, 28/06/2017, n. 16181; Cass., Sez. III, 15/07/2016, n. 14432).E' proprio in quest'ottica, d'altronde, che è stato precisato che l'interpretazione del con- trattosi configura, dal punto di v ista logico, come un percorso circolare , che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta tenuta dalle parti medesime(cfr. Cass., Sez. III, 8/11/2022, n. 32786; 10/05/2016, n. 9380; 9/12/2014, n. 25840). Nella specie, tuttavia, è proprio il confronto tra gli elementi extratestuali e quelli testuali a non rendere ragione della lettura dell'accordo fornita dalla Corte di merito, la quale, nell'evidenziare che l'acquisto da parte del Comune non era ricollegabile alla realizzazione dell'opera pubblica su un'area illegitti- mamente occupata, ma alla legittima emissione del decreto di esproprio, ha fatto ricorso ad un argomento idoneo a consentire di escludere che la rinuncia contenuta nella clausola di cui all'art. 6 dell'atto si riferisse al diritto di pro- prietà sull'immobile, ma assolutamente insufficiente a dimostrare che essa si estendesse al diritto alla retrocessione, il quale presupponeva, anzi, proprio il legittimo acquisto della proprietà per effetto dell'emissione del decretodi esproprio.Nell'individuare lo scopo pratico dell'accordo nella definizione della procedura ablatoria, mediante la preclusione agli attori della possibilità di avanzare ulteriori pretese, ivi compreso il diritto alla retrocessione, la sen- tenza impugnata non si è inoltre confrontata con la lettera dell'atto, che, nel prevedere il pagamento della somma concordata, faceva espresso riferimento alla «pretesa creditoria di cui all'atto di citazione», in tal modo correlando l'oggetto dell'accordo a quello del giudizio di opposizione alla stima, senza fare alcun riferimento specifico, al di fuori della clausola di cui all'art. 6, ad altri diritti, attuali o futuri, azionati o azionabili da parte degli attori. In tema di transazione, questa Corte ha peraltro affermato che qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'avere dichia- rato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione in- vesta tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che, a norma dell'art. 1364 cod. civ.,le espressioni usate nel contratto , per quanto gene- rali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di sta- tuire: ne consegue che, se il negozio transattivoconcerne soltanto alcune delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione ado- perata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo dilegittimità qualora sorretto da congrua motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 210/07/2021, n. 21557; Cass., Sez. I, 18/05/2018, n. 12367; Cass., Sez. III, 28/11/1981, n. 6351). Non può quindi condividersi la considerazione conclusiva della Corte di merito, ispirata al criterio ermeneu- tico di cui all'art. 1367 cod. civ., secondo cui, ove l'intento delle parti fosse consistito esclusivamente nella determinazione dell'indennità, la rinuncia avrebbe dovuto essere coerentemente limitata alla pretesa di somme ulteriori rispetto a quelle indicate nell'atto transattivo, risolvendosi altrimenti in una mera formula di stile, priva di concrete conseguenze giuridiche. 13. La s