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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43391/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 76-) ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 aprile 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il tentato furto ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: alla misura della diminuzione della pena a norma dell'art. 56 cod. pen. ed alla configurabilità dell'attenuante di ali all'art. 62 n. 4.

Considerato che i ricordati motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che avevano precisato come la ridotta diminuzione per il tentativo era giustificata dalle modalità della condotta e dai precedenti penali dell'imputato e l'esclusione dell'attenuante dal danno provocato con la rottura della vetrina.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3„000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.NI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 76-) ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 aprile 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il tentato furto ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: alla misura della diminuzione della pena a norma dell'art. 56 cod. pen. ed alla configurabilità dell'attenuante di ali all'art. 62 n. 4. Considerato che i ricordati motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che avevano precisato come la ridotta diminuzione per il tentativo era giustificata dalle modalità della condotta e dai precedenti penali dell'imputato e l'esclusione dell'attenuante dal danno provocato con la rottura della vetrina. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3„000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 43391/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris