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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43752/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 04/02/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 08/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 474, comma 2, 648, comma 2, cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ciò premesso il ricorso è inammissibile perchè la doglianza difensiva è del tutto generica ed aspecifica in quanto priva del necessario tasso di correlazione con gli argomenti che la Corte territoriale, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha posto alla base della motivazione reiettiva del gravame difensivo.

Difatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] IN f:::t1...rFl_LERIA 17 N9Y

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 04/02/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 08/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 474, comma 2, 648, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perchè la doglianza difensiva è del tutto generica ed aspecifica in quanto priva del necessario tasso di correlazione con gli argomenti che la Corte territoriale, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha posto alla base della motivazione reiettiva del gravame difensivo. Difatti, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] IN f:::t1...rFl_LERIA 17 N9Y
Sentenza Cassazione n. 43752/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris