CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento d’ufficio di competenza iscritto al n. 24121/2023 R.G. sollevato con ordinanza n. 1093/2023 depositata il 30/11/2023dal Tribunale Regionale per le [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’appello di Napoli nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, il Consorzio di bonifica "Velia" e la [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo abusivamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice, con l'apertura di un varco nel muro di confine, lavori di scavo e posa in opera di tubi ai fini della realizzazione di una condotta idrica per conto dell'indicato Consorzio committente; - la Gugliucc i ello [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del TAR Campania – Salerno e la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’[OSCURATO:PERSONA]; - anche il Consorzio di bonifica "Velia" ha eccepito l’incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza per materia del Tribunale Regionale; - il Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza del 3.01.2023, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale Regionale; - il giudizio è stato riassunto dall’attore innanzi al TRAP presso la Corte d’Appello di Napoli, che, ritenendosi a sua volta incompetenteper materia, ha sollevato di ufficio il regolamento di competenza; - le Sezioni Unite, a cui per un errore di cancelleria era stato trasmesso il ricorso, con ordinanza interlocutoria del 23.4.2024, hanno rimesso il procedimento davanti a questa Sezione semplice; -il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania; Ritenuto che: - sussiste la competenza del Tribunale Ordinario per le ragioni appresso indicate; - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare l’art. 140, lett.e) del R.D. n.1775 del 1933 deve essere interpretato nel senso che il TribunaleRegionale delle Acque è competente in merito alle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione, dalla manutenzione e dal funzionamento dell'opera idraulica in presenza di comportamenti della P.A. implicanti o apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o scelte dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delleacque pubbliche. La domanda di risarcimento del danno causato da fenomeni di erosione del terreno e di smottamenti rientra nella competenza deltribunale regionale delle acque quando il ricorrente lamenti che il danno sia derivato dal modo di essere dell'opera idraulica per come essa è stata mantenuta ed in particolare in relazione alla scelta operata in ordine al tipo di intervento per la regimentazione delleacque acque pubbliche (Cassazione civile sez. un., 29/08/2024, n.23332; Cassazione civile sez. VI, 24/12/2014, n.27392); - nel caso di specie, la domanda proposta da llo Scola nei confronti del Consorzio di bonifica "Velia" e della Gugliucc i ello [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la dichiarazione di inesistenza del diritto di servitù di acquedotto sul suo fondo asseritamente invaso dalla citata società, quale impresa appaltatrice, mediante l'apertura di un varco nel muro di confine, lavori di scavo e posa in opera di tubi ai fini della realizzazione di una condotta idrica per conto dell'indicato Consorzio committente; - si tratta, come è evidente, di domanda relativa a comportamenti che non derivano dal modo di essere dell'opera idraulica per come essa è stata mantenuta ed in particolare in relazione alla scelta operata in ordine al tipo di intervento per la regimentazione delleacque pubbliche ma di domanda di accertamento diinesistenza di un diritto reale e di risarcimento dei danni cagionati nell’esecuzione di un’opera sicchè la competenza spetta al giudice ordinario e, nella specie, al Tribunale di Vallo della Lucania; - deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale vanno rimesse le parti; la riassunzione della causaavverrà nei termini di legge; P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al quale rimette le parti con riassunzione della causa nei termini di legge. Così deciso in Roma, in d