CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40229/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5640/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via Crescenzio, n. 62, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — avverso la sentenza n. 3632/13/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi di lavoro autonomo, ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l'anno di imposta 2007, emersi a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie riconducibili alla contribuente, [OSCURATO:PERSONA], la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate sostenendo che la contribuente non avesse assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente; - avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto, che è fondata e va accolta. 2. Difatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18/06/2019 e, quindi, il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 cod. proc. civ., applicabile al caso di specie, maggiorato di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale, andava a scadere lunedì 20/01/2020, a tale data prorogato ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., il termine scadente sabato 19/01/2020 (Cass. n. 16234/2020). 3. Pertanto, il ricorso per cassazione spedito per la notificazione in data 27/01/2020 è chiaramente tardivo e come tale inammissibile.4. La dichiarazione di inammissibilità impedisce l'esame del motivo di ricorso con cui la ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del DPR n. 600/1973, 2728 e 2729 cod. civ. 5. La ricorrente rimasta soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 03/11/2021 resident Ma ro [OSCURATO:PERSONA].i70:)iTAT