CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 41988/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, nel confermare la sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato il ricorrente per il reato di danneggiamento aggravato, ha dichiarato la nullità della decisione del primo giudice nella parte in cui si concede all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. Al riguardo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 130 e 597, comma 3, cod. proc. pen. Premesso che il giudice di primo grado aveva, nella parte motiva della sentenza, concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziando i relativi elementi giustificativi, censura il provvedimento impugnato poiché, per un verso, aveva dato la prevalenza al dispositivo di tale decisione ove era stata omessa l'indicazione del beneficio e, per altro, perché lo aveva nel merito escluso in assenza di un appello sul punto del pubblico ministero, in violazione del principio del divieto di reformatio in peius. 1.2. Con requisitoria in data 14/7/2021, il PG presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1.3. Con memoria in data 22/7/2021, la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi svolti con il ricorso principale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 2. Tanto premesso, il ricorso va rigettato essendo i motivi - che possono trattarsi unitariamente stante la stretta connessione e dipendenza logica - infondati. 2.1. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale ha ritenuto non concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo prevalente il dispositivo della sentenza di primo grado che nulla espressamente disponeva al riguardo. Ciò posto, ha escluso il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento del beneficio sulla scorta "..di una successiva condanna annoverata dall'imputato, divenuta irrevocabile, per la quale si trova anche ristretto, mostrando così una personalità priva di stimoli inibitori e di segni di resipiscenza che rende impossibile una valutazione prognostica positiva circa la futura astensione del Laus dalla commissione di futuri reati". 2.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata si sottragga ai vizi di legittimità denunziati: l'esclusione della prevalenza della motivazione sul dispositivo della sentenza di primo grado e la possibilità di emendarla ricorrendo alla procedura di correzione di errore materiale è stata esclusa dal momento che dalla lettura del dispositivo non emergeva un errore obiettivamente riconoscibile, in applicazione dell'orientamento espresso da questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 24157 del 2018, Rv. 273269); l'esclusione della pena sospesa si fonda sul richiamo di pregnanti elementi di fatto attinenti alla personalità del colpevole, costituiti dalla condanna relativa a due delitti commessi successivamente al fatto per cui si procede, che rendono logico il giudizio negativo di prognosi espresso ai sensi dell'art. 164, comma 1, cod. pen. 2.3. Va, pertanto, rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 2.4. La natura non complessa delle questioni sollevate consente di redigere la motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata. Così deciso, il 10/9/2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], en