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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15268/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente ala pena accessoria; inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 7.4.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittogli, in qualità di amministratore di diritto della società "`"[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della suddetta società.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge I e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale è giunta ad affermare la penale responsabilità del Casella, solo sulla base del dato formale che egli è stato l'ultimo amministratore di diritto della società fallita, sia pure per un breve periodo di tempo, dal 20.11.2007 al 7.2.2008, omettendo di accertare se le irregolarità nella tenuta delle scritture coincidesse con il periodo di carica e se in tale segmento temporale l'evento fosse conoscibile dall'amministratore di diritto, cioè senza accertare la consapevolezza e la volontà dell'imputato di contribuire a tenere le scritture contabili in maniera irregolare o confusa, indagine necessaria ove si pensi che, come si evince dalla relazione del curatore fallimentare, il Casella fu preceduto nella carica di amministratore di diritto da [OSCURATO:PERSONA], sostituito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta sostituito il 2.8.2007 da [OSCURATO:PERSONA], alla quale subentrava il suddetto Casella in data 20.11.2007.

3. Con requisitoria scritta del 27.12.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che l'impugnata sentenza venga annullata con rinvio limitatamente alla determinazione dell'entità delle pene accessorie fallimentari, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo riguardante l'applicazione delle pene accessorie "fallimentari", dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso

5. Ed invero Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità.

Come è noto infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (cfr. Cass., Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166; Cass., Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251), sicché risulta del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza a carico del Casella del suddetto obbligo (da lui violato), che egli abbia assunto e mantenuto la carica di amministratore formale per un breve periodo di tempo.

Orientamento ribadito da un recente e condivisibile arresto, in cui si è opportunamente evidenziato proprio in relazione a un fatto di bancarotta fraudolenta documentale, come in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831).

Consapevolezza desumibile, nel caso in esame, dalla circostanza che il Casella, come sottolineato dalla corte territoriale, aveva accettato la carica di amministratore di diritto della società fallita, dietro un compenso mensile, "svolgendo, tuttavia, per precise indicazioni degli amministratori di fatto, una mera attività di controllo dei dipendenti addetti al facchinaggio e quindi con un incarico reale ben distinto e del tutto estraneo al ruolo di amministratore", "lasciando ad altri l'effettiva amministrazione della società ed omettendo ogni tipo di controllo su tale attività".

6. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dai giudici di merito in dieci anni senza motivazione specifica sulle ragioni di una tale durata, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez.

V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413).

Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).

Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez.

U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla corte di appello di Perugia, esclusivamente per procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216,

I. fall, in ossequio ai principi di diritto in precedenza affermati.

La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente ala pena accessoria; inammissibilità nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 7.4.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittogli, in qualità di amministratore di diritto della società "`"[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della suddetta società. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge I e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale è giunta ad affermare la penale responsabilità del Casella, solo sulla base del dato formale che egli è stato l'ultimo amministratore di diritto della società fallita, sia pure per un breve periodo di tempo, dal 20.11.2007 al 7.2.2008, omettendo di accertare se le irregolarità nella tenuta delle scritture coincidesse con il periodo di carica e se in tale segmento temporale l'evento fosse conoscibile dall'amministratore di diritto, cioè senza accertare la consapevolezza e la volontà dell'imputato di contribuire a tenere le scritture contabili in maniera irregolare o confusa, indagine necessaria ove si pensi che, come si evince dalla relazione del curatore fallimentare, il Casella fu preceduto nella carica di amministratore di diritto da [OSCURATO:PERSONA], sostituito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta sostituito il 2.8.2007 da [OSCURATO:PERSONA], alla quale subentrava il suddetto Casella in data 20.11.2007. 3. Con requisitoria scritta del 27.12.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che l'impugnata sentenza venga annullata con rinvio limitatamente alla determinazione dell'entità delle pene accessorie fallimentari, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo riguardante l'applicazione delle pene accessorie "fallimentari", dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso 5. Ed invero Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità. Come è noto infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (cfr. Cass., Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166; Cass., Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251), sicché risulta del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza a carico del Casella del suddetto obbligo (da lui violato), che egli abbia assunto e mantenuto la carica di amministratore formale per un breve periodo di tempo. Orientamento ribadito da un recente e condivisibile arresto, in cui si è opportunamente evidenziato proprio in relazione a un fatto di bancarotta fraudolenta documentale, come in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831). Consapevolezza desumibile, nel caso in esame, dalla circostanza che il Casella, come sottolineato dalla corte territoriale, aveva accettato la carica di amministratore di diritto della società fallita, dietro un compenso mensile, "svolgendo, tuttavia, per precise indicazioni degli amministratori di fatto, una mera attività di controllo dei dipendenti addetti al facchinaggio e quindi con un incarico reale ben distinto e del tutto estraneo al ruolo di amministratore", "lasciando ad altri l'effettiva amministrazione della società ed omettendo ogni tipo di controllo su tale attività". 6. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dai giudici di merito in dieci anni senza motivazione specifica sulle ragioni di una tale durata, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413). Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla corte di appello di Perugia, esclusivamente per procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall, in ossequio ai principi di diritto in precedenza affermati. La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il