CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39677/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale di rilevante gravità, ha applicato la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., riconoscendo con giudizio di prevalenza le circostanze attenuanti generiche già applicate dal giudice di primo grado in termini di equivalenza. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi: 2.1. Vizio della motivazione, illogica, poiché, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, non le ha applicate nella loro massima estensione, sulla base di argomentazione illogica, ovvero facendo riferimento alla giovane età e alla personalità non allarmante del ricorrente. 2.2. Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., mancando nella sentenza impugnata la delibazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194) 2.2. Per altro verso, in tema di concordato in appello, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). E' pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Deve osservarsi a tale proposito che l'accordo sulla pena, nel caso in esame, ha investito anche la misura della diminuzione di pena da accordarsi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza, determinazione in ordine alla quale non può ammettersi ricorso al giudice di legittimità. 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 r Il Consigliere estensore ia [OSCURATO:PERSONA] ìDEPOS