CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 21944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via degli Scipioni 268/A; -ricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 474/2016 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 31.5.2016, N.R.G. 255/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. i lavoratori meglio indicati in epigrafe, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna (di seguito, AUSL), hanno agito chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive tra la categoria D e la categoria DS, del CCNL 1998-2001, sul presupposto di essere stati addetti alle attività di ispezione e controllo micologico, sulla base di specifica abilitazione; la Corte d’Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda, sostenendo che l’attività di ispettore micologo rientrava nel più generale controllo degli alimenti e l’esistenza di un titolo abilitante non eccedeva l e “conoscenze teoriche specialistiche” e le connotazioni di “autonomia e responsabilità” proprie della categoria D di inquadramento, comunque pertinente a personale laureato; la Corte territoriale riteneva altresì che fosse difettato comunque il requisito della prevalenza qualitativa/quantitativa, necessario per il riconoscimento del diritto alle retribuzioni della categoria superiore 2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della AUSL; sono in atti memorie di entrambe le parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d. lgs. 165/2001 e con esso si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il concetto di “prevalenza”, sottovalutando la portata qualitativa e non meramente quantitativa di esso, sicché il pregio e l’importanza delle prestazioni riveniente dalla qualificazione posseduta in ambito micologicoavrebbe dovuto portare a conclusioni diverse ed all’accoglimento della domanda; il secondo motivo adduce ancora la violazione della stessa norma, sotto il profilo dell’errata negazione della ricorrenza del parametro della prevalenza qualitativa della prestazione, da ravvisare in ragione della necessità di un’applicazione di studio ed intellettuale superiori rispetto alla mansione base, nonché dell’ampiezza della discrezionalità operativa e della pregnanza della responsabilità rispetto ai risultati, consequenziali all’attività basata sul titolo specialistico acquisito; 2. i motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione logica e sono infondati; 3. muovendo dai tratti essenziali delle categorie rispetto alle quali è domandato il raffronto critico-giuridico, si rileva che nella categoria D rientrano “i lavoratori destinati a posizioni che richiedono “oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie“, mentre la categoria DS fa riferimento ad “autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti” e ad un “ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione”, oltre a “funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta”; 3.1 si tratta evidentemente di categorie rispetto alle quali è decisiva l’intensità differenziale di autonomia e discrezionalità operativa, anche rispetto ai risultati da conseguire; la Corte territoriale ha argomentato evidenziando come l’attività generale dei ricorrenti fosse quella di tecnici della prevenzione in ambito di alimenti e nutrizione e precisando poi come la qualifica di esperti micologici non potesse modificare il grado di responsabilità comune alle attività di controllo sugli alimenti, né il titolo posseduto aveva caratura di diploma universitario, conseguendo solo alla frequenza di un corso di 240 ore con esame finale; il ragionamento è in sé del tutto razionale, in quanto la responsabilità scaturente dal settore micologico è omogenea a quella dell’ambito più generale dei controlli alimentari, visto che in entrambi si tratta di controlli rispetto al pericolo per la salute pubblica; pericolo chesussiste comunque, e se un settore (quello micologico) è più specifico, l’altro presenta comunqueuna notevole ampiezza di rischi, sicché quella capacità mirata non comporta l’esorbitanza dall’autonomia e responsabilità propria della (comune) categoria di inquadramento; l’affermazione per cui il possesso dell’abilitazione micologica in sé aggiungerebbe qualcosa alla categoria D in modo tale da far assurgere le prestazioni alla categoria DS è apodittica e semplificatoria, mentre la Corte di merito ha ben spiegato – nei termini di cui si è detto - perché non sia necessariamente così e perché la responsabilità e l’autonomia di chi operi (anche) in ambito micologico non sia superiore a quella di chi svolga ispezioni e controlli nel settore alimentare in genere, senza contare che nelle declaratorie non è contenuto uno specifico elemento differenziale riconnesso a qualificazioni professionali di tal fatta; a ciò si è aggiunto il rilievo, basato su elementi testimoniali e documentali, in ordine al difetto di una prevalenza quantitativa dell’impegno sotto il profilo micologico; i motivi propongono in realtà, sotto la veste della violazione di legge, una diversa soluzione di merito rispetto alle valutazioni sulla rilevanza qualitativa e quantitativa delle prestazioni in ambito micologico, non implausibilmente svolte dalla Corte territoriale, il che però non può avere corso in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); 4. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per