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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10735/2026

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aiano, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Antonio Ottaiano, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1104/2024 depositatail 12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il signor [OSCURATO:PERSONA],procuratori sportivi, hanno stipulato in data 12/6/2017 contratto dirappresentanza, consulenza e assistenza con il signor [OSCURATO:PERSONA],calciatore professionista.Avendo quest’ultimo successivamente comunicato il proprio recesso dalcontratto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Ottaiano hanno convenuto l’Insigneavanti al Tribunale di Napoli per ivi sentirlo condannare al pagamento dellasomma di euro 200.000,00 a titolo di penale.Nella resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto di rivestire nella specie laqualità di consumatore sollevando eccezione di incompetenza territoriale infavor del giudice del foro del consumatore e contestato nel merito lafondatezza della avversa domanda, il Tribunale di Napoli ha rigettato sial’eccezione d’incompetenza sia la domanda con ordinanza del 16/7/2019,successivamente confermata con sentenza del 12/3/2024 dalla Corted’Appello di Napoli, che ha rigettato il gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’Ottaiano.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e l’Ottaiano propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], che spiega altresì ricorso incidentalecondizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti in via principale denunzianoviolazione dell'art. 1322 c.c., 2967 c.c. nonché 112,115,116 e 132 c.p.c.oltre che dell'art. 2 del contratto di mandato.Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto essere stato il recessodall’[OSCURATO:PERSONA] esercitato per giusta causa, in ragione del venir meno delrapporto di fiducia che lo legava ai procuratori sportivi, senza inveroaccertare se il contratto prevedesse una siffatta, nonché se la richiestadi pagamento dell’indennizzo previsto nel contratto fosse condizionata soloall’ipotesi di sussistenza di una giusta causa di revoca del mandato (p.18).Lamentano che la clausola contrattuale prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] puòrevocare il mandato conferito al Procuratore … In caso di revoca delmandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di €.200.000(duecentomila) a titolo di penale .

E che, mentre il giudice di primo gradoaveva ritenuto tale clausola nulla in quanto vessatoria sul presupposto -poismentito- che al contratto si applicasse il Codice del consumo, una voltaaffermato che non si applicava il Codice del Consumo, il Giudice dell’appelloavrebbe dovuto decidere sulla base del contratto intercorso e così verificareed accertare che era data libertà alle parti di inserire nel contratto laclausola di revoca senza la necessità di indicare la giusta causa (p. 19).Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che trattasi diclausola lecita alla stregua del principio di autonomia negoziale (art. 1322c.c.), come confermato dall’esser essa prevista nel modello di contrattosuggerito dalla FIGC.1.1.- Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non censurano idoneamente la ratio decidendi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Nell’impugnata decisione la corte di merito ha ravvisato essere stata taleclausola derogata, e pertanto non applicabile in caso di recesso per giustacausa.A tale stregua la corte di merito l’ha presa in considerazione, ma ha ritenutola relativa applicazione limitata all’ipotesi di recesso ad nutum, fattispeciediversa dal recesso per giusta causa: La clausola penale eventualmenteprevista in ipotesi di recesso ad nutum non è, invero, invocabile ove larevoca del mandato sia sorretta da giusta causa, difettandone la ratiogiustificatrice (p.12).2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoliartt. 1322, 2697 C.C.; art. 2 del Contratto di mandato del 12/6/2017; artt.132, 112, 115 e 116 cpc.Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto integrareipotesi di giusta causa quella addotta dall’[OSCURATO:PERSONA], sostanziantesinell’allegazione di avere sottoscritto un modulo in bianco, poi riempito dallacontroparte.Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che nel mandato -a fortiori quando stipulato anche nell'interesse del mandatario- la giustacausa deve rilevare da fatti di particolare gravità, laddove nell’impugnatasentenza la corte di merito non ha compiuto sul punto un accertamentocoerente, pervenendo a ritenere il rapporto di fiducia venuto meno peressersi l’[OSCURATO:PERSONA] avveduto di manipolazioni del contenuto contrattuale,come emerso nel procedimento disciplinare, laddove da quest’ultimo ciò nonemergeva, essendo di immediata evidenza che la Commissione diGiustizia Sportiva non ha mai accertato e/o dichiarato che il contratto dirappresentanza datato 12/6/2017 (unico e solo contratto depositato pressola [OSCURATO:PERSONA]) fosse stato alterato, manipolato, invalido edinefficace, né tantomeno “non conforme” alle norme del Regolamento per iServizi di [OSCURATO:PERSONA]. (p. 29).2.1.- Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Esso postula e propone un accertamento dei fatti diverso da quelloeffettuato dai giudici di merito, che è duplice: da un lato, attiene allaricostruzione dei fatti e dunque all’accertamento di come si sono svolti, valea dire alla circostanza di avere i procuratori predisposto un testo incompletoe fattolo firmare al calciatore, per poi provvedere essi stessi a completarlo;per altro verso attiene alla valutazione di tale condotta come grave, omeglio tale da integrare ipotesi di giusta causa.Orbene, a tale stregua i ricorrenti inammissibilmente contrappongono inrealtà alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito ( senza inverocensurare un errore di sussunzione o di errata interpretazione della legge )la loro tesi difensiva.Né la censura può valere sotto il profilo della contraddittorietà dellamotivazione, la quale pure essa è svolta dai ricorrenti sul presupposto chei fatti fossero diversi, ossia che non sia emersa alcuna manipolazione o alcunriempimento unilaterale del contratto, che invece è circostanza di fattoaffermata dai giudici di merito (p. 12-13- della sentenza).3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano omesso esame di fattocontroverso e decisivo per il giudizio.Si dolgono che la corte di merito non abbia tenuto conto dei fatti comerealmente emersi dalla istruttoria, sicché ha sbagliato perché ha posto afondamento della sua decisione la circostanza che le sanzioni disciplinariinflitte dagli organi di Giustizia Sportiva costituivano, a suo avviso, una“giusta causa della revoca/recesso”, non considerando che le sanzionidisciplinari, nel momento della revoca non erano state né denunciate, nédiscusse, né tantomeno inflitte (p. 35).Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non indicano invero quale sia il fatto storico omesso.Ove si trattasse delle prove asseritamente la censura risulterebbeinammissibile per via della doppia conforme, avendo i giudici di primo eNumero registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026secondo grado accertato il fatto nella medesima configurazione storica(salvo la diversità di opinione circa la natura di consumatore del calciatore).Ove volto a censurare l’erronea valutazione delle prove, l’inammissibilità delmotivo discende dalla relativa incensurabilità in sede di legittimità dellavalutazione discrezionale spettante al giudice di merito.La censura d’altro canto non coglie la ratio decidendi dell’impugnatasentenza.La corte di merito non che non ha invero ravvisato la sussistenza nellaspecie della giusta causa di recesso all’esito di accertamento operato dagliorgani di giustizia sportiva -ancora da venire al momento del recesso- bensìdel deposito del contratto manipolato presso la FGCI: Rileva, in sensocontrario, la Corte che la revoca del mandato fu formalizzataimmediatamente dopo la conoscenza del deposito del contratto“manipolato” presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] mandante e mandatari si erano già verificati, e che il deposito delcontratto (diverso da quello precedentemente sottoposto all’attenzione delcalciatore) in data 27 giugno 2017 aveva consentito, appunto, al mandantedi prenderne consapevolezza . (p. 13 della sentenza)4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 91 e92 c.p.c.Si dolgono che la corte di merito abbia disposto la compensazione dellespese di lite del giudizio di gravame lasciando inalterata la decisione diprimo grado che invece le aveva poste a loro carico.Lamentano che la corte d’appello ha dissentito con il giudice di prime curequanto alla qualificazione del calciatore come consumatore, sicché ove avesse fatto corretta applicazione dell’art.92 cpc, la Corte d’Appello,tenuto conto di aver sostanzialmente riformato integralmente la sentenzadi I grado (e non come incomprensibilmente afferma nel dispositivo ovedice di “confermare integralmente” la sentenza di I grado), non avendoNumero registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026condiviso nessuna argomentazione ivi articolata dal Tribunale, proprio perle stesse motivazioni che la avevano indotta (correttamente) a compensarele spese di lite del grado di appello, avrebbe dovuto compensare anchequelle del primo grado (p. 38).4.1.- Il motivo è infondato.I ricorrenti postulano la configurabilità di una soccombenza reciproca inveroinsussistente.La diversità della motivazione della decisione del giudice del gravamerispetto a quella posta dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto èinvero irrilevante ai fini della soccombenza, al riguardo diversamenterilevando il dictum.Pur avendo la dissentito dal giudice di prime cure quanto alla qualifica diconsumatore in capo al calciatore, la corte di appello ha pur sempre accoltola domanda, anche se sulla base di un altro e diverso argomento,accogliendo un motivo e nona anche un altro, senza che da ciò possainferirsi la configurabilità della soccombenza reciproca rilevante ai fini delladecisione in ordine alle spese di lite.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorsoprincipale.Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente e ricorrente incidentale, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato.

Condanna i ricorrenti in via principale al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente e ricorrente incidentale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in viaprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloper il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aiano, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Antonio Ottaiano, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1104/2024 depositatail 12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il signor [OSCURATO:PERSONA],procuratori sportivi, hanno stipulato in data 12/6/2017 contratto dirappresentanza, consulenza e assistenza con il signor [OSCURATO:PERSONA],calciatore professionista.Avendo quest’ultimo successivamente comunicato il proprio recesso dalcontratto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Ottaiano hanno convenuto l’Insigneavanti al Tribunale di Napoli per ivi sentirlo condannare al pagamento dellasomma di euro 200.000,00 a titolo di penale.Nella resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto di rivestire nella specie laqualità di consumatore sollevando eccezione di incompetenza territoriale infavor del giudice del foro del consumatore e contestato nel merito lafondatezza della avversa domanda, il Tribunale di Napoli ha rigettato sial’eccezione d’incompetenza sia la domanda con ordinanza del 16/7/2019,successivamente confermata con sentenza del 12/3/2024 dalla Corted’Appello di Napoli, che ha rigettato il gravame interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’Ottaiano.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e l’Ottaiano propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], che spiega altresì ricorso incidentalecondizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti in via principale denunzianoviolazione dell'art. 1322 c.c., 2967 c.c. nonché 112,115,116 e 132 c.p.c.oltre che dell'art. 2 del contratto di mandato.Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto essere stato il recessodall’[OSCURATO:PERSONA] esercitato per giusta causa, in ragione del venir meno delrapporto di fiducia che lo legava ai procuratori sportivi, senza inveroaccertare se il contratto prevedesse una siffatta, nonché se la richiestadi pagamento dell’indennizzo previsto nel contratto fosse condizionata soloall’ipotesi di sussistenza di una giusta causa di revoca del mandato (p.18).Lamentano che la clausola contrattuale prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] puòrevocare il mandato conferito al Procuratore … In caso di revoca delmandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di €.200.000(duecentomila) a titolo di penale . E che, mentre il giudice di primo gradoaveva ritenuto tale clausola nulla in quanto vessatoria sul presupposto -poismentito- che al contratto si applicasse il Codice del consumo, una voltaaffermato che non si applicava il Codice del Consumo, il Giudice dell’appelloavrebbe dovuto decidere sulla base del contratto intercorso e così verificareed accertare che era data libertà alle parti di inserire nel contratto laclausola di revoca senza la necessità di indicare la giusta causa (p. 19).Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che trattasi diclausola lecita alla stregua del principio di autonomia negoziale (art. 1322c.c.), come confermato dall’esser essa prevista nel modello di contrattosuggerito dalla FIGC.1.1.- Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non censurano idoneamente la ratio decidendi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Nell’impugnata decisione la corte di merito ha ravvisato essere stata taleclausola derogata, e pertanto non applicabile in caso di recesso per giustacausa.A tale stregua la corte di merito l’ha presa in considerazione, ma ha ritenutola relativa applicazione limitata all’ipotesi di recesso ad nutum, fattispeciediversa dal recesso per giusta causa: La clausola penale eventualmenteprevista in ipotesi di recesso ad nutum non è, invero, invocabile ove larevoca del mandato sia sorretta da giusta causa, difettandone la ratiogiustificatrice (p.12).2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoliartt. 1322, 2697 C.C.; art. 2 del Contratto di mandato del 12/6/2017; artt.132, 112, 115 e 116 cpc.Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto integrareipotesi di giusta causa quella addotta dall’[OSCURATO:PERSONA], sostanziantesinell’allegazione di avere sottoscritto un modulo in bianco, poi riempito dallacontroparte.Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che nel mandato -a fortiori quando stipulato anche nell'interesse del mandatario- la giustacausa deve rilevare da fatti di particolare gravità, laddove nell’impugnatasentenza la corte di merito non ha compiuto sul punto un accertamentocoerente, pervenendo a ritenere il rapporto di fiducia venuto meno peressersi l’[OSCURATO:PERSONA] avveduto di manipolazioni del contenuto contrattuale,come emerso nel procedimento disciplinare, laddove da quest’ultimo ciò nonemergeva, essendo di immediata evidenza che la Commissione diGiustizia Sportiva non ha mai accertato e/o dichiarato che il contratto dirappresentanza datato 12/6/2017 (unico e solo contratto depositato pressola [OSCURATO:PERSONA]) fosse stato alterato, manipolato, invalido edinefficace, né tantomeno “non conforme” alle norme del Regolamento per iServizi di [OSCURATO:PERSONA]. (p. 29).2.1.- Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Esso postula e propone un accertamento dei fatti diverso da quelloeffettuato dai giudici di merito, che è duplice: da un lato, attiene allaricostruzione dei fatti e dunque all’accertamento di come si sono svolti, valea dire alla circostanza di avere i procuratori predisposto un testo incompletoe fattolo firmare al calciatore, per poi provvedere essi stessi a completarlo;per altro verso attiene alla valutazione di tale condotta come grave, omeglio tale da integrare ipotesi di giusta causa.Orbene, a tale stregua i ricorrenti inammissibilmente contrappongono inrealtà alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito ( senza inverocensurare un errore di sussunzione o di errata interpretazione della legge )la loro tesi difensiva.Né la censura può valere sotto il profilo della contraddittorietà dellamotivazione, la quale pure essa è svolta dai ricorrenti sul presupposto chei fatti fossero diversi, ossia che non sia emersa alcuna manipolazione o alcunriempimento unilaterale del contratto, che invece è circostanza di fattoaffermata dai giudici di merito (p. 12-13- della sentenza).3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano omesso esame di fattocontroverso e decisivo per il giudizio.Si dolgono che la corte di merito non abbia tenuto conto dei fatti comerealmente emersi dalla istruttoria, sicché ha sbagliato perché ha posto afondamento della sua decisione la circostanza che le sanzioni disciplinariinflitte dagli organi di Giustizia Sportiva costituivano, a suo avviso, una“giusta causa della revoca/recesso”, non considerando che le sanzionidisciplinari, nel momento della revoca non erano state né denunciate, nédiscusse, né tantomeno inflitte (p. 35).Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non indicano invero quale sia il fatto storico omesso.Ove si trattasse delle prove asseritamente la censura risulterebbeinammissibile per via della doppia conforme, avendo i giudici di primo eNumero registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026secondo grado accertato il fatto nella medesima configurazione storica(salvo la diversità di opinione circa la natura di consumatore del calciatore).Ove volto a censurare l’erronea valutazione delle prove, l’inammissibilità delmotivo discende dalla relativa incensurabilità in sede di legittimità dellavalutazione discrezionale spettante al giudice di merito.La censura d’altro canto non coglie la ratio decidendi dell’impugnatasentenza.La corte di merito non che non ha invero ravvisato la sussistenza nellaspecie della giusta causa di recesso all’esito di accertamento operato dagliorgani di giustizia sportiva -ancora da venire al momento del recesso- bensìdel deposito del contratto manipolato presso la FGCI: Rileva, in sensocontrario, la Corte che la revoca del mandato fu formalizzataimmediatamente dopo la conoscenza del deposito del contratto“manipolato” presso la Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] mandante e mandatari si erano già verificati, e che il deposito delcontratto (diverso da quello precedentemente sottoposto all’attenzione delcalciatore) in data 27 giugno 2017 aveva consentito, appunto, al mandantedi prenderne consapevolezza . (p. 13 della sentenza)4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 91 e92 c.p.c.Si dolgono che la corte di merito abbia disposto la compensazione dellespese di lite del giudizio di gravame lasciando inalterata la decisione diprimo grado che invece le aveva poste a loro carico.Lamentano che la corte d’appello ha dissentito con il giudice di prime curequanto alla qualificazione del calciatore come consumatore, sicché ove avesse fatto corretta applicazione dell’art.92 cpc, la Corte d’Appello,tenuto conto di aver sostanzialmente riformato integralmente la sentenzadi I grado (e non come incomprensibilmente afferma nel dispositivo ovedice di “confermare integralmente” la sentenza di I grado), non avendoNumero registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026condiviso nessuna argomentazione ivi articolata dal Tribunale, proprio perle stesse motivazioni che la avevano indotta (correttamente) a compensarele spese di lite del grado di appello, avrebbe dovuto compensare anchequelle del primo grado (p. 38).4.1.- Il motivo è infondato.I ricorrenti postulano la configurabilità di una soccombenza reciproca inveroinsussistente.La diversità della motivazione della decisione del giudice del gravamerispetto a quella posta dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto èinvero irrilevante ai fini della soccombenza, al riguardo diversamenterilevando il dictum.Pur avendo la dissentito dal giudice di prime cure quanto alla qualifica diconsumatore in capo al calciatore, la corte di appello ha pur sempre accoltola domanda, anche se sulla base di un altro e diverso argomento,accogliendo un motivo e nona anche un altro, senza che da ciò possainferirsi la configurabilità della soccombenza reciproca rilevante ai fini delladecisione in ordine alle spese di lite.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorsoprincipale.Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente e ricorrente incidentale, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato. Condanna i ricorrenti in via principale al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore del controricorrente e ricorrente incidentale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21963/2024Numero sezionale 726/2026Numero di raccolta generale 10735/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in viaprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloper il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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