CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23058/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36504/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure correttamente valutate dalla Corte e, dall'altra, obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 3. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 202