CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 15143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13641-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 79, presso l'[OSCURATO:PERSONA] TRULIO dello studio legale MORANDINI, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20/a, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MUSTO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 961/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 961/19, del 21 febbraio 2019, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame, esperito in via principale, avverso la sentenza n. 1825/17, del 16 ottobre 2017, del Tribunale di Avellino (accogliendo, invece, per quanto qui ancora di interesse, quello incidentale della Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., in punto spese di lite) — ha confermato l'accoglimento dell'opposizione a precetto proposta dalla predetta società. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver notificato precetto alla Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, "SGA"), per il pagamento della somma di € 30.208,94, oggetto di un credito — del quale esso Rotondi si era reso, in precedenza, cessionario — relativo al pagamento delle spese di lite, riconosciute a carico di SGA e in favore di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Proponeva opposizione a precetto SGA, eccependo la compensazione tra tale credito e i maggiori controcrediti da essa vantati nei confronti dei cedenti Grimaldi e Guarino. Accolta l'opposizione dal giudice di prime cure, il gravame esperito dal creditore opposto veniva rigettato dal giudice di appello, sul rilievo che, essendo i crediti opposti in compensazione da SGA sorti anteriormente alla notificazione della cessione, la compensazione non poteva ritenersi preclusa a norma dell'art. 1248, comma 2, cod. civ. 3. Avverso la pronuncia della Corte partenopea ricorre per cassazione il Rotondi, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", contestando il ricorrente la sentenza impugnata perché, "con mera genericità", essa "non ha valutato attentamente l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino", essendo, invece, "competente il Tribunale di Napoli ex art. 480, comma 3, cod. proc. civ.". Assume il ricorrente che, quando il creditore elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria, da realizzarsi coattivamente, non possiede beni - e tale sarebbe il caso di SGA, atteso che la visura camerale prodotta in atti attesta che essa possiede beni solo a Napoli - o in cui non risiede un eventuale "debitor debitoris", l'elezione di domicilio resta priva di effetti e il debitore può proporre opposizione davanti al giudice del luogo innanzi al quale gli è stato notificato il precetto (nella specie, Napoli). Su tali basi, dunque, il ricorrente insiste per la già eccepita - in primo grado, con successiva reiterazione in appello incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - "omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", contestando il ricorrente la sentenza impugnata perché, "con mera genericità, non ha valutato la corretta applicazione degli artt. 1261, 1264 e 1248 cod. civ.". La Corte territoriale non avrebbe considerato che la cessione del credito è un negozio consensuale che interviene solo tra cedente e cessionario, non rilevando l'eventuale accettazione del debitore ai fini del suo perfezionamento ed avendo la notificazione solo la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in favore del cedente, in luogo del cessionario. D'altra parte, sottolinea il ricorrente, rispetto alla cessione oggetto di causa neppure potrebbe operare il divieto di cui all'art. 1261 cod. civ., essendo quello oggetto di cessione non un credito litigioso, ma un credito relativo alle spese di lite. 4. SGA ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso — che risulta di dubbia ammissibilità, dal momento che entrambi i suoi motivi denunciano un vizio ("omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") non più previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio — va rigettato. 6.1. Il primo motivo — da intendersi, in realtà, come proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 2), cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01) — non è fondato. 6.1.1. La Corte partenopea, nel rigettare il motivo di gravame con cui il Rotondi intese ribadire il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Napoli, ha dato seguito al principio secondo cui "il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.)", mentre "l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che" — come, appunto, nel caso in esame — "resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2020, n. 20356, Rv. 659089-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2010, n. 13219, Rv. 613022-01; Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 1986, n. 6234, Rv. 448493-01). 6.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, giacché la censura oggetto dello stesso — come era già avvenuto in appello — non coglie la "ratio decidendr della sentenza impugnata. 6.2.1. Infatti, entrambi i giudici di merito hanno accolto l'opposizione non sul rilievo che occorresse, per il perfezionamento della cessione del credito, l'accettazione della debitrice ceduta, né tantomeno facendo riferimento al divieto di cessione dei crediti litigiosi. Essi, per contro, si sono limitati a rilevare che, in difetto di accettazione della cessione, ed essendo avvenuta la notificazione della cessione contestualmente a quella del precetto, ben poteva SGA opporre al cessionario, in compensazione, i propri controcrediti verso i cedenti (fondati su un decreto ingiuntivo del 18 marzo 2006, divenuto esecutivo in difetto di opposizione) anteriori a quello oggetto di cessione, credito, quest'ultimo, sorto per effetto di sentenza del 14 luglio 2015. L'anteriorità della insorgenza (e non già dell'accertamento; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 3 dicembre 2019, n. 31511, Rv. 656195-01) dei crediti opposti in compensazione, rispetto a quello oggetto di cessione, ha consentito, dunque, l'operatività della compensazione, a norma dell'art. 1248, comma 2, cod. civ., norma che impedisce di compensare solo i crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione. 7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. A carico del ricorrente, infine, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non essendo pervenuta alcuna richies