CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 27507/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7678/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 78. –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] N.42 SC A CATANIA. –intimato – avverso la sentenza n. 273/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 24.06.05 il Sig. [OSCURATO:PERSONA] - proprietario di un locale interrato sito in Catania, via Diaz, al civico n. 40, attualmente destinato a palestra, la cui copertura fungeva da accesso e cortile esterno di due edifici ubicati ai civici nn. 42/A e 42/C della suddetta via Diaz - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il condominio di via A. Diaz n. 42 scala A e il condominio di via A. Diaz n. 42 scala B, esponendo: - che detto accesso dal civico 42, con annesso cortile, aveva, per destinazione del costruttore, la funzione di dare aria e luce alle abitazioni e di consentire l'accesso pedonale agli edifici; - che, ciò nonostante, i condomini dei fabbricati nn. 42/A e 42/C utilizzavano detto cortile come area di sosta per i propri veicoli e mezzi pesanti; - che tale improprio uso a posteggio della suddetta area cortilizia aveva generato, a lungo andare, danni alla struttura del solaio della sottostante palestra, culminati, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2004, nel crollo di una parte dell'intradosso del solaio. Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dei condominii convenuti al risarcimento dei danni. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, condannava i condominii di via Diaz n. 42 scala A e scala B ad eseguire gli opportuni lavori e disponeva la partecipazione del Sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese in misura nel 50%, ad eccezione delle spese di copertura del pavimento, che poneva esclusivamente a carico dei condominii stessi. La Corte di appello di Catania, adita con l’appello degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduto, sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Paola e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la statuizione del Tribunale (riformando la sentenza di primo grado solo in punto di spese). Secondo la corte distrettuale, le spese di riparazione del solaio che funge da copertura della terrazza e, al contempo, da piano di calpestio del sovrastante cortile, devono essere ripartite secondo il disposto dell’articolo 1125 c.c. e, pertanto, per il 50% a carico dei condominii a cui appartiene l’area cortilizia e per l’altro 50% a carico del proprietario del fondo sottostante a tale area. La situazione in esame sarebbe, infatti, sovrapponibile a quella, specificamente regolata dall’art.1125 c.c., del solaio di separazione orizzontaletra due piani di un fabbricato condominiale. La sentenza della Corte di appello di Catania è stata impugnata per cassazione dagli eredi Aiello, sulla scorta di cinque motivi. I condominii di via Diaz n. 42 scala A e scala B sono rimasti intimati. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 aprile 2022, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria. Il cinque mezzi nei quali sia articola il ricorso sono così sintetizzabili: 1) Falsa applicazione dell’art. 1125 c.c. e violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.); 2) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); 3) Erronea e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 1125 c.c. e violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione alla posizione di terzo dei ricorrenti in rispetto al condominio di via A. Diaz n. 42, sc. B., di Catania (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); 4) Violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per ciò che concerne i danni nell’immobile dei ricorrenti (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); 5) Violazione dell’art. 1125 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Ai fini della decisione sulle censure mosse dai ricorrenti all’impugnata sentenza occorre prendere le mosse dal principio, più volte affermato da questa Corte, che «In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c. (così Cass. n. 30935/18; conf. Cass. n. 18194/05, Cass. n. 18858/10). La questione di diritto posta dai ricorrenti, specificamente nel terzo motivo, è se tale regola di diritto operi anche quando il locale sotterraneo la cui copertura funga da area di accesso ad un edificio condominiale non faccia parte del condominio di tale edificio; vale a dire, in altri termini, se tale regola di diritto operi solo nei rapporti tra condòmini oppure operi anche nei rapporti tra un condominio e un terzo proprietario di un fondo interrato non facente parte del fabbricato condominiale ma la cui copertura funga da aera di accesso a tale fabbricato. Su tale questione il Collegio ritiene opportuno l’approfondimento della pubblica udienza. PQM La Corte disp