CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette le conclusioni e la nota spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] depositate il 24 settembre 2025; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 642 comma 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato, inoltre, che il medesimo motivo, denunciando la contraddittorietà della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge anche in considerazione della preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla base delle quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato contestato al ricorrente); ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese del giudizio avanzata dalla parte civile deve essere rigettata, non avendo la stessa contribuito in maniera apprezzabile alla decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese del giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] deciso, il giorno 10