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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 23965/2024

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nsiglio – art. 380-bis.1 del codice di procedura civile, 140-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) ------ riunita in camera di consiglio e così composta: dr. [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA] rel. dr. [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere dr.ssaEleonora [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 25506del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente ad Olbia,C.F.

LPCMGR57H53GO 15, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso , dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

FSOFMR71Pl71452S – [OSCURATO:TELEFONO] pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SRRGGN57Dl 1G015V, indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), sia laprima che i secondi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, viale Angelico n. 54.

Ricorrente contro Comune di Olbia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura speciale in calce al presente atto e deliberazione G.C. n. 346 del 16.09.2019; per le notifiche e le comunicazioni di cancelleria si indica il telefax n. 06.87813040 e l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL].

Controricorrente avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione di Sassari,datata 18 gennaio 2019 e depositata il 23 gennaio 2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.-All’esito di una complessa vicenda, iniziata dal Comune di Olbia con un procedimento espropriativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), caratterizzato da plurimi ricorsi al Tar ed al Consiglio di stato (quest’ultimo adito anche in sede di ottemperanza), l’Ente territoriale emetteva infine il decreto n° 1 del 17 ottobre 2014 (notificato alle Lupacciolu il 21, 27 e 29 ottobre 2014), col quale disponeva, ai sensi dell’art. 42 bis del dpr n° 327/2001, l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei fondi estesi complessivamente mq 6038, allibrati al Catasto terreni al foglio n° 37, mappali 1803, 10 e 1886, nonché al Catasto fabbricati mappale 1892 (di proprietà indivisa delle espropriate e di [OSCURATO:PERSONA]), attribuendo un valore di euro 104,63 ai primi tre mappali e di euro 156,94 al mappale 1892 e, dunque, liquidando in favore di ciascuna espropriata euro 280.215,30.

Poiché, però, le Lupacciolu avevano già ottenuto, a causa delle pregresse vicende espropriative, il pagamento di una maggiore somma (euro 264.217,52, importo cui andavano aggiunti interessi per euro 45.782,02), in loro favore non veniva attribuito (col citato decreto n° 1/2014) alcun importo, risultando anzi, le predette, debitrici di euro 29.784,24 ciascuna. 2.- [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso al [OSCURATO:PERSONA] notificato il 18 dicembre 2014, chiedendo la condanna del Comune a pagare loro un’indennità pari ad euro 199,75 al mq, per complessivi euro 1.206.090,50, oltre alle maggiori somme per danno non patrimoniale ed occupazione illecita. [OSCURATO:PERSONA] adito con sentenza n° 211/2018 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo la domanda essere proposta davanti al giudice ordinario. 3.- [OSCURATO:PERSONA] proponevano quindi ricorso ex artt. 702 bis cpc, 29 dlgs n° 150/2011 e 11 cpa, alla Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, precisando di ridurre le originarie domande ed aderendo, quindi, alla liquidazione operata dal Comune col decreto n° 1 del 17 ottobre 2014, pari a complessivi euro 1.017.600,00, oltre al danno non patrimoniale ed a quello per occupazione illecita.

Contestavano, inoltre, il dies a quo del calcolo dell’occupazione senza titolo, che il Comune aveva erroneamente identificato con la “ data del provvedimento in oggetto ”, mentre essa risaliva al 3 novembre 2003. 4.- Il Comune eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, replicava che la somma richiesta dalle ricorrenti (1.017.600,00) si riferiva all’intera area espropriata, composta sia da fondi che appartenevano a loro e ad [OSCURATO:PERSONA] (mq 6038), sia da fondi che appartenevano alla famiglia Bardanzellu (mq 3049).

L’occupazione illecita, inoltre, era stata correttamente riconosciuta dal 3 novembre 2003, come richiesto dalle ricorrenti.

Epurato, pertanto, da tali errori il ricorso avversario, era evidente che le Lupacciolu non fossero creditrici di alcuna somma nei confronti del Comune e che, anzi, esse dovessero restituire euro 29.784,24 ciascuna: importo per il quale il Comune svolgeva domanda riconvenzionale. 5.- Con ordinanza del 18 gennaio 2019 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, rigettava l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente territoriale e, nel merito, osservava che le richieste delle proprietarie erano già state integralmente accolte dal decreto comunale impugnato, compresa la data di decorrenza dell’occupazione illecita.

Andava, invece, accolta la riconvenzionale del Comune. 6.- Contro quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la sola [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame a quattro mezzi.

Resiste il Comune di Olbia che conclude per l’inammissibilità dei motivi di ricorso e, in ogni caso, per la loro infondatezza nel merito.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 7.- Col primo motivo , intitolato “ Error in procedendo per violazione del precetto di cui agli artt. 132, 156, comma 2 e 161 c.p.c. in combinato in relazione all'art. 360, comma I, n. 4 c.p.c. ”, la ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per mancanza del dispositivo e, dunque, di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cpc. 8.-Il mezzo è infondato.

Infatti, la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda(Cass. 19074/2015).

Ora, nonostante nell’ordinanza impugnata il dispositivo non sia contenuto in un paragrafo separato o, comunque, non sia stato evidenziato con caratteri grafici diversi da quelli del corpo della decisione, è purtuttavia chiaro che la Corte abbia rigettato il ricorso delle Lupacciolu (“ L'opposizione spiegata dalle odierne ricorrenti deve, pertanto, essere rigettata ”: pagina 28) ed accolto la domanda riconvenzionale del Comune (“ Le odierne ricorrenti devono, pertanto, essere condannate al pagamento in favore del Comune di Olbia della somma di euro 29.784,24 ciascuna ”: pagina 31).

Ne deriva che l’atto impugnato non risulta affatto privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e che la nullità prevista dall’art. 156, secondo comma, cpc è, pertanto, insussistente. 9.- Col secondo mezzo la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle sentenze passate in giudicato n° 8650 e 8651 del 2010, delle sentenze n° 4969 e 4970 del 2011, nonché delle n° 1221 e 1222 del 2014, tutte emesse dal Consiglio di stato, le quali avrebbero imposto una trattazione unitaria dei ricorsi aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità ex art. 42 bis del dpr n° 327/2001 e, dunque, la sospensione del giudizio davanti alla Corte d’appello o la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 cpc in ragione della litispendenza. 10.- Il mezzo è inammissibile, per la dirimente ragione che la denuncia di violazione del giudicato esterno se, da un lato, attribuisce al giudice di legittimità il potere di accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass.

Sun° 24664/2007), dall'altro richiede pur sempre che vengano assolti gli oneri di specificazione e di allegazione dicui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo della sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicato e ad indicare tempi, modo e luogo della produzione del documento nel giudizio di merito (Cass. n. 15737/2017 e Cass.

S.U. n. 1416/2004).

Peraltro, l'art. 366 n° 6 cpc richiede che il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione o all'interpretazione del suo valore di giudicato esterno (Cass. n° 12347/2021 con menzione di altri precedenti), mentre nulla di tutto ciò è contenuto nel mezzo in esame.

Ne deriva, in conclusione, l’inammissibilità del motivo, sia perché non risultano trascritte nel ricorso le sentenze citate (carenza che impedisce di esaminare il perimetro oggettivo e soggettivo del decisumnegli altri giudizi), sia, prima ancora, perché la questione non è stata posta davanti alla Corte di merito (carenza che rende a maggior ragione inammissibile il profilo di censura ora in esame, vertendo esso su una questione non esaminata in precedenza).

Peraltro, va aggiunto che i provvedimenti in tema di riunione hanno natura ordinatoria e non sono impugnabili( Cass. 9785/1995; Cass.9906/2001, Cass. 2649/2004): donde l’inammissibilità del motivo nella parte in cui la Lupacciolu deduce la necessità di una “ trattazione unitaria dei contenziosi ” (ricorso pagina 18).

Del pari inammissibile è l’impugnazione o la proposizione di regolamento di competenza avverso diniego di sospensione ( C ass . 15843/2000, Cass. 6174/2005).

Anche la litispendenza è erroneamente evocata, non essendovi identità di parti tra i vari giudizi (Cass.

Su 17443/2014 ): mancanza di identità che preclude – giova dirlo – anche una statuizione sulla continenza(Cass.

Su 20600/2007 ), benché qui non evocata. 11.- Con la terza doglianza la Lupacciolu deduce “ Error in iudicando per violazione del precetto di cui agli artt. 11 e 42 Cpa in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 cpc” , per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta dal Comune di Olbia di condanna delle sorelle Lupacciolu al pagamento di euro 29.784,24, avanzata per la prima volta nel giudizio ex art. 29 dlgs n° 150/2011. 12.-Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Nell’ipotesi di error in procedendo, la Cassazione è giudice del fatto processuale ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario una sollecitazione del predetto potere di accertamento e cioè che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame.

Ne deriva che il motivo con cui si denuncia tale tipo di errore è ammissibile solo ove contenga, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale.

Non va dimenticato, infatti, che il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarliautonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (sui principi sopra esposti si veda Cass.

Su 20181/2019).

Ora, il ricorrente ha dedotto che nel giudizio di opposizione alla stima iniziato davanti al [OSCURATO:PERSONA] il Comune non avrebbe formulato alcuna domanda riconvenzionale, ma si sarebbe limita to a chiedere al Taradito la reiezione del ricorso “ perché inammissibile per difetto di giurisdizione, nonché infondato nel merito, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ".

Tale parziale trascrizione della comparsa di risposta dell’Ente territoriale davanti al giudice amministrativo non sembra rispettosa del disposto dell’art. 366 n° 6 cpc, il quale richiede – per quanto qui rileva – che per ciascun motivo il ricorrente fornisca “ specifica indicazione degli atti processuali (…) sui quali il ricorso si fonda ”.

In pari tempo, alla luce dell’elaborazione di questa Corte (Cass.26768/2019), la domanda di restituzione della somma di circa euro 29 mila ben avrebbe potuto essere contenuta anche nel corpo della comparsa di risposta innanzi alla Corte d’Appello : con la conseguenza che, ricorrendo tale ipotesi, essa sarebbe stata ritualmente proposta.

In conclusione, il mezzo è inammissibile. 13.- Col quarto motivo , intitolato “ Errorin procedendo per violazione del precetto di cui all'art. 112 cpc in relazione all'art. 360, comma I, n° 3 cpc - omesso esame di una o più domande di [OSCURATO:PERSONA] ”, la ricorrente si duole del mancato esame di tutte le domande proposte da lei e dalle sorelle, dalle quali sarebbe derivato “ l'accoglimento o meno della maggior somma richiesta nel ricorso a favore delle sorelle Lupacciolu ”. 14.-Il motivo è palesemente inammissibile.

Il motivo non si conforma alle indicazioni di cui a Cass. su 17931/2013, siccome non reca riferimento alla nullità della decisione, nullità derivante dall’asserita omissione di pronuncia.

Il motivo è inammissibile altresì sia per la genericità con cui è proposto, sia perché –come già detto – [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla liquidazione dell’indennità contenuta nel decreto n° 1 del 2014: sicché non è dato comprendere di quali istanze la ricorrente lamenti il mancato accoglimento.

Nel presente caso, la ricorrente denuncia una omessa pronuncia da parte del giudice sulle domande riassunte a pagina 25 del ricorso: asserto che, nondimeno, contrasta col testo della decisione, nella quale alle pagine 27-28 la Corte ha precisato (a) che non era vero che l’indennità per l’occupazione senza titolo fosse stata liquidata con decorrenza dal decreto di esproprio, poiché dal prospetto contabile allegato allo stesso si evinceva chiaramente che il calcolo di essa era stato compiuto a far tempo dal 3 novembre 2003 (come richiesto dalla Lupacciolu); (b) quanto alle ulteriori domande, che “ sel'intendimento delle ricorrenti fosse stato quello di voler ottenere soltanto per la quota Lupacciolu la somma pacificamente liquidata dal Comune per l'intera area di 9.087 mq, nel ricorso non sarebbe stata espressa la volontà di abbandonare la pretesa alla liquidazione di una misura superiore a quella contenuta nel decreto di acquisizione e sarebbero stati indicati i motivi posti a base della diversa imputazione della somma liquidata, che invece difettano completamente ”.

In parole più chiare, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda relativa alla liquidazione dell’indennità di occupazione senza titolo fosse infondata perché il Comune aveva aderito alla richiesta delle ricorrenti (decorrenza dal 3 novembre 2003), mentre le altre istanze esse dovevano ritenersi rinunciate in virtù della volontà espressa dalla ricorrente “ di confermare l'indennità di esproprio nella misura determinata dal Comune di Olbia, la cui contestazione per ottenere una misura maggiore -formulata avanti al T.A.R. - veniva abbandonata ”.

Come è dato vedere, la Corte non ha omesso di pronunciarsi, ma ha più semplicemente ritenuto abbandonate le maggiori richieste delle sorelle Lupacciolu. 15.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, per la cui liquidazione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificatoa carico della ricorrente, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Olbia le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.500,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsiglio – art. 380-bis.1 del codice di procedura civile, 140-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) ------ riunita in camera di consiglio e così composta: dr. [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA] rel. dr. [OSCURATO:PERSONA] dr. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere dr.ssaEleonora [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 25506del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Olbia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente ad Olbia,C.F. LPCMGR57H53GO 15, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso , dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. FSOFMR71Pl71452S – [OSCURATO:TELEFONO] pec [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SRRGGN57Dl 1G015V, indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), sia laprima che i secondi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] inRoma, viale Angelico n. 54. Ricorrente contro Comune di Olbia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura speciale in calce al presente atto e deliberazione G.C. n. 346 del 16.09.2019; per le notifiche e le comunicazioni di cancelleria si indica il telefax n. 06.87813040 e l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione di Sassari,datata 18 gennaio 2019 e depositata il 23 gennaio 2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.-All’esito di una complessa vicenda, iniziata dal Comune di Olbia con un procedimento espropriativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), caratterizzato da plurimi ricorsi al Tar ed al Consiglio di stato (quest’ultimo adito anche in sede di ottemperanza), l’Ente territoriale emetteva infine il decreto n° 1 del 17 ottobre 2014 (notificato alle Lupacciolu il 21, 27 e 29 ottobre 2014), col quale disponeva, ai sensi dell’art. 42 bis del dpr n° 327/2001, l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei fondi estesi complessivamente mq 6038, allibrati al Catasto terreni al foglio n° 37, mappali 1803, 10 e 1886, nonché al Catasto fabbricati mappale 1892 (di proprietà indivisa delle espropriate e di [OSCURATO:PERSONA]), attribuendo un valore di euro 104,63 ai primi tre mappali e di euro 156,94 al mappale 1892 e, dunque, liquidando in favore di ciascuna espropriata euro 280.215,30. Poiché, però, le Lupacciolu avevano già ottenuto, a causa delle pregresse vicende espropriative, il pagamento di una maggiore somma (euro 264.217,52, importo cui andavano aggiunti interessi per euro 45.782,02), in loro favore non veniva attribuito (col citato decreto n° 1/2014) alcun importo, risultando anzi, le predette, debitrici di euro 29.784,24 ciascuna. 2.- [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso al [OSCURATO:PERSONA] notificato il 18 dicembre 2014, chiedendo la condanna del Comune a pagare loro un’indennità pari ad euro 199,75 al mq, per complessivi euro 1.206.090,50, oltre alle maggiori somme per danno non patrimoniale ed occupazione illecita. [OSCURATO:PERSONA] adito con sentenza n° 211/2018 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo la domanda essere proposta davanti al giudice ordinario. 3.- [OSCURATO:PERSONA] proponevano quindi ricorso ex artt. 702 bis cpc, 29 dlgs n° 150/2011 e 11 cpa, alla Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, precisando di ridurre le originarie domande ed aderendo, quindi, alla liquidazione operata dal Comune col decreto n° 1 del 17 ottobre 2014, pari a complessivi euro 1.017.600,00, oltre al danno non patrimoniale ed a quello per occupazione illecita. Contestavano, inoltre, il dies a quo del calcolo dell’occupazione senza titolo, che il Comune aveva erroneamente identificato con la “ data del provvedimento in oggetto ”, mentre essa risaliva al 3 novembre 2003. 4.- Il Comune eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso e, nel merito, replicava che la somma richiesta dalle ricorrenti (1.017.600,00) si riferiva all’intera area espropriata, composta sia da fondi che appartenevano a loro e ad [OSCURATO:PERSONA] (mq 6038), sia da fondi che appartenevano alla famiglia Bardanzellu (mq 3049). L’occupazione illecita, inoltre, era stata correttamente riconosciuta dal 3 novembre 2003, come richiesto dalle ricorrenti. Epurato, pertanto, da tali errori il ricorso avversario, era evidente che le Lupacciolu non fossero creditrici di alcuna somma nei confronti del Comune e che, anzi, esse dovessero restituire euro 29.784,24 ciascuna: importo per il quale il Comune svolgeva domanda riconvenzionale. 5.- Con ordinanza del 18 gennaio 2019 la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, rigettava l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente territoriale e, nel merito, osservava che le richieste delle proprietarie erano già state integralmente accolte dal decreto comunale impugnato, compresa la data di decorrenza dell’occupazione illecita. Andava, invece, accolta la riconvenzionale del Comune. 6.- Contro quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la sola [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame a quattro mezzi. Resiste il Comune di Olbia che conclude per l’inammissibilità dei motivi di ricorso e, in ogni caso, per la loro infondatezza nel merito. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 7.- Col primo motivo , intitolato “ Error in procedendo per violazione del precetto di cui agli artt. 132, 156, comma 2 e 161 c.p.c. in combinato in relazione all'art. 360, comma I, n. 4 c.p.c. ”, la ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per mancanza del dispositivo e, dunque, di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cpc. 8.-Il mezzo è infondato. Infatti, la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda(Cass. 19074/2015). Ora, nonostante nell’ordinanza impugnata il dispositivo non sia contenuto in un paragrafo separato o, comunque, non sia stato evidenziato con caratteri grafici diversi da quelli del corpo della decisione, è purtuttavia chiaro che la Corte abbia rigettato il ricorso delle Lupacciolu (“ L'opposizione spiegata dalle odierne ricorrenti deve, pertanto, essere rigettata ”: pagina 28) ed accolto la domanda riconvenzionale del Comune (“ Le odierne ricorrenti devono, pertanto, essere condannate al pagamento in favore del Comune di Olbia della somma di euro 29.784,24 ciascuna ”: pagina 31). Ne deriva che l’atto impugnato non risulta affatto privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e che la nullità prevista dall’art. 156, secondo comma, cpc è, pertanto, insussistente. 9.- Col secondo mezzo la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle sentenze passate in giudicato n° 8650 e 8651 del 2010, delle sentenze n° 4969 e 4970 del 2011, nonché delle n° 1221 e 1222 del 2014, tutte emesse dal Consiglio di stato, le quali avrebbero imposto una trattazione unitaria dei ricorsi aventi ad oggetto la determinazione dell’indennità ex art. 42 bis del dpr n° 327/2001 e, dunque, la sospensione del giudizio davanti alla Corte d’appello o la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 39 cpc in ragione della litispendenza. 10.- Il mezzo è inammissibile, per la dirimente ragione che la denuncia di violazione del giudicato esterno se, da un lato, attribuisce al giudice di legittimità il potere di accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. Sun° 24664/2007), dall'altro richiede pur sempre che vengano assolti gli oneri di specificazione e di allegazione dicui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso il testo della sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passato in giudicato e ad indicare tempi, modo e luogo della produzione del documento nel giudizio di merito (Cass. n. 15737/2017 e Cass. S.U. n. 1416/2004). Peraltro, l'art. 366 n° 6 cpc richiede che il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione o all'interpretazione del suo valore di giudicato esterno (Cass. n° 12347/2021 con menzione di altri precedenti), mentre nulla di tutto ciò è contenuto nel mezzo in esame. Ne deriva, in conclusione, l’inammissibilità del motivo, sia perché non risultano trascritte nel ricorso le sentenze citate (carenza che impedisce di esaminare il perimetro oggettivo e soggettivo del decisumnegli altri giudizi), sia, prima ancora, perché la questione non è stata posta davanti alla Corte di merito (carenza che rende a maggior ragione inammissibile il profilo di censura ora in esame, vertendo esso su una questione non esaminata in precedenza). Peraltro, va aggiunto che i provvedimenti in tema di riunione hanno natura ordinatoria e non sono impugnabili( Cass. 9785/1995; Cass.9906/2001, Cass. 2649/2004): donde l’inammissibilità del motivo nella parte in cui la Lupacciolu deduce la necessità di una “ trattazione unitaria dei contenziosi ” (ricorso pagina 18). Del pari inammissibile è l’impugnazione o la proposizione di regolamento di competenza avverso diniego di sospensione ( C ass . 15843/2000, Cass. 6174/2005). Anche la litispendenza è erroneamente evocata, non essendovi identità di parti tra i vari giudizi (Cass. Su 17443/2014 ): mancanza di identità che preclude – giova dirlo – anche una statuizione sulla continenza(Cass. Su 20600/2007 ), benché qui non evocata. 11.- Con la terza doglianza la Lupacciolu deduce “ Error in iudicando per violazione del precetto di cui agli artt. 11 e 42 Cpa in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 cpc” , per non avere la Corte di merito dichiarato inammissibile la riconvenzionale proposta dal Comune di Olbia di condanna delle sorelle Lupacciolu al pagamento di euro 29.784,24, avanzata per la prima volta nel giudizio ex art. 29 dlgs n° 150/2011. 12.-Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Nell’ipotesi di error in procedendo, la Cassazione è giudice del fatto processuale ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario una sollecitazione del predetto potere di accertamento e cioè che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame. Ne deriva che il motivo con cui si denuncia tale tipo di errore è ammissibile solo ove contenga, per ilprincipio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Non va dimenticato, infatti, che il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarliautonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli (sui principi sopra esposti si veda Cass. Su 20181/2019). Ora, il ricorrente ha dedotto che nel giudizio di opposizione alla stima iniziato davanti al [OSCURATO:PERSONA] il Comune non avrebbe formulato alcuna domanda riconvenzionale, ma si sarebbe limita to a chiedere al Taradito la reiezione del ricorso “ perché inammissibile per difetto di giurisdizione, nonché infondato nel merito, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ". Tale parziale trascrizione della comparsa di risposta dell’Ente territoriale davanti al giudice amministrativo non sembra rispettosa del disposto dell’art. 366 n° 6 cpc, il quale richiede – per quanto qui rileva – che per ciascun motivo il ricorrente fornisca “ specifica indicazione degli atti processuali (…) sui quali il ricorso si fonda ”. In pari tempo, alla luce dell’elaborazione di questa Corte (Cass.26768/2019), la domanda di restituzione della somma di circa euro 29 mila ben avrebbe potuto essere contenuta anche nel corpo della comparsa di risposta innanzi alla Corte d’Appello : con la conseguenza che, ricorrendo tale ipotesi, essa sarebbe stata ritualmente proposta. In conclusione, il mezzo è inammissibile. 13.- Col quarto motivo , intitolato “ Errorin procedendo per violazione del precetto di cui all'art. 112 cpc in relazione all'art. 360, comma I, n° 3 cpc - omesso esame di una o più domande di [OSCURATO:PERSONA] ”, la ricorrente si duole del mancato esame di tutte le domande proposte da lei e dalle sorelle, dalle quali sarebbe derivato “ l'accoglimento o meno della maggior somma richiesta nel ricorso a favore delle sorelle Lupacciolu ”. 14.-Il motivo è palesemente inammissibile. Il motivo non si conforma alle indicazioni di cui a Cass. su 17931/2013, siccome non reca riferimento alla nullità della decisione, nullità derivante dall’asserita omissione di pronuncia. Il motivo è inammissibile altresì sia per la genericità con cui è proposto, sia perché –come già detto – [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla liquidazione dell’indennità contenuta nel decreto n° 1 del 2014: sicché non è dato comprendere di quali istanze la ricorrente lamenti il mancato accoglimento. Nel presente caso, la ricorrente denuncia una omessa pronuncia da parte del giudice sulle domande riassunte a pagina 25 del ricorso: asserto che, nondimeno, contrasta col testo della decisione, nella quale alle pagine 27-28 la Corte ha precisato (a) che non era vero che l’indennità per l’occupazione senza titolo fosse stata liquidata con decorrenza dal decreto di esproprio, poiché dal prospetto contabile allegato allo stesso si evinceva chiaramente che il calcolo di essa era stato compiuto a far tempo dal 3 novembre 2003 (come richiesto dalla Lupacciolu); (b) quanto alle ulteriori domande, che “ sel'intendimento delle ricorrenti fosse stato quello di voler ottenere soltanto per la quota Lupacciolu la somma pacificamente liquidata dal Comune per l'intera area di 9.087 mq, nel ricorso non sarebbe stata espressa la volontà di abbandonare la pretesa alla liquidazione di una misura superiore a quella contenuta nel decreto di acquisizione e sarebbero stati indicati i motivi posti a base della diversa imputazione della somma liquidata, che invece difettano completamente ”. In parole più chiare, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda relativa alla liquidazione dell’indennità di occupazione senza titolo fosse infondata perché il Comune aveva aderito alla richiesta delle ricorrenti (decorrenza dal 3 novembre 2003), mentre le altre istanze esse dovevano ritenersi rinunciate in virtù della volontà espressa dalla ricorrente “ di confermare l'indennità di esproprio nella misura determinata dal Comune di Olbia, la cui contestazione per ottenere una misura maggiore -formulata avanti al T.A.R. - veniva abbandonata ”. Come è dato vedere, la Corte non ha omesso di pronunciarsi, ma ha più semplicemente ritenuto abbandonate le maggiori richieste delle sorelle Lupacciolu. 15.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, per la cui liquidazione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificatoa carico della ricorrente, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Olbia le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.500,00 per onorari ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione d
Sentenza Cassazione n. 23965/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris