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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11857/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il GIP del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.800,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena pari a mesi 9 applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alle caratteristiche delle violazioni e delle condotte e ai criteri già applicati dal giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito ex artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il GIP del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.800,00 di multa; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena pari a mesi 9 applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alle caratteristiche delle violazioni e delle condotte e ai criteri già applicati dal giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito ex artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11857/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris