CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 novembre 2021 emessa dalla Corte d'Appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, lineare e coerente in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche oltre che al trattamento sanzionatorio complessivo, osservando che la condotta tenuta dall'imputato fosse assai pericolosa e valorizzando in tal senso anche i due precedenti penali; irrilevante, a questo fine, il dedotto stato di ubriachezza quale fattore che avrebbe dovuto comportare l'attenuazione della pena, anche con applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente non aveva addotto tale elemento nei motivi di impugnazione, essendo stato allegato solo come causa di esclusione dell'imputabilità. Come noto, purché la valutazione del giudice di merito sia completa anche dell'esame degli aspetti soggettivi - nel caso esaminati - non rilevano aspetti che, nell'economia della decisione, siano valutabili come recessivi rispetto a quelli in positivo esaminati e ritenuti sufficienti. Infine, correttamente è stato ritenuto il concorso formale, essendo stata la condotta violenta tenuta in danno di più agenti in servizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell